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Crediti alimentari

 

Crediti alimentari

Può verificarsi il caso in cui non si riesca ad ottenere la corresponsione dell'assegno alimentare proveniente da uno Stato non membro dell'Unione europea.
Per obbligare al pagamento un «debitore di alimenti» domiciliato al di fuori dell'Unione europea, è necessario rivolgersi alla giustizia dello Stato nel quale viene chiesta l'esecuzione della decisione. Esistono convenzioni internazionali che vi possono aiutare ad ottenere che vi sia versato l'assegno alimentare dall'estero:
la Convenzione di New York    del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero, adottata sotto l'egida dell'ONU, prevede un sistema di cooperazione amministrativa tra autorità competenti; 
le Convenzioni dell'Aia del 1958 ( - ) e del 1973 ( - ) relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, stabiliscono un meccanismo di riconoscimento e d'esecuzione reciproco tra gli Stati contraenti, nonché norme per la concessione dell'assistenza giudiziaria (si veda il tema "Patrocinio a spese dello stato - Informazioni generali"); 
le Convenzioni dell'Aia del 1956 e 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, sanciscono il primato della legge della residenza abituale (o della nuova residenza in caso di trasferimento) del minore o dell'avente diritto in generale. Esistono tuttavia alcune eccezioni: 
la legge che disciplina le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati o separati è la legge applicata al divorzio o alla separazione; 
la legge stabilita dalla convenzione può essere disattesa se è manifestamente contraria all'ordine pubblico; 
il debitore di alimenti può opporsi alla richiesta di alimenti di un parente collaterale o affine, ove tale obbligo non sia previsto dalla legge nazionale comune o dalla legge della sua residenza abituale. 
Inoltre, le due convenzioni differiscono su alcuni punti:
la Convenzione del 1956 determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari soltanto verso i minori, mentre la Convenzione del 1973 si applica alle obbligazioni alimentari che derivano da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari verso un figlio illegittimo; 
le disposizioni della Convenzione del 1956 si applicano soltanto se la legge designata è quella di uno Stato contraente, mentre quelle della Convenzione del 1973 sono universali, ovvero trovano applicazione anche se la legge applicabile è quella di uno Stato non contraente. 
Queste differenze sono fonte di complessità per la parte in giudizio. Inoltre, le cinque convenzioni non sono complementari e non consentono di localizzare in modo rapido ed efficace un debitore che si rende inadempiente. Per questo motivo, si prevede di revisionare l'insieme delle disposizioni e di raccoglierle in una nuova convenzione generale sui crediti alimentari.
Documenti di riferimento
Convenzione di New York  del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero (Nazioni Unite)
Convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei minori (Conferenza dell'Aia di Diritto internazionale privato)
Convenzione al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (Conferenza dell'Aia di Diritto internazionale privato)
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei minori (Conferenza dell'Aia di Diritto internazionale privato)
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (Conferenza dell'Aia di Diritto internazionale privato).

 
 
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