aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Internazionale  
Diritto internazionale privato  
 
- Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo
 
 
- Assunzione delle prove e mezzi di prova
 
 
- Competenza e giurisdizione
 
 
- Convenzione dell'Aja protezione minori 1961
 
 
- Convenzione dell'Aja sui trust
 
 
- Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale 1993
 
 
- Convenzione di Vienna 1980 - Vendita internazionale di merci
 
 
- Crediti alimentari
 
 
- Esecuzione delle decisioni giudiziarie
 
 
- Fallimento
 
 
- L. 218/1995 - Diritto internazionale privato
 
 
- Legge applicabile
 
 
- Modi alternativi di risoluzione delle controversie
 
 
- Notificazione e comunicazione degli atti
 
 
- Ordinamento giuridico
 
 
- Organizzazione della giustizia
 
 
- Procedimenti brevi
 
 
- Procedura internazionale di riconoscimento del divorzio
 
 
- Professioni giuridiche e patrocinio a spese dello Stato
 
 
- Provvedimenti cautelari e misure conservative
 
 
- Responsabilità dei genitori e tutela dei minori
 
 
- Ricorso in giustizia
 
 
- Risarcimento civile alle vittime di reati
 
 
- Termini di ricerca
 
Diritto pubblico internazionale  
 
- Cooperazione e solidarietà
 
 
- Crimini internazionali
 
 
- Diritto internazionale marittimo
 
 
- Lista degli Stati membri dell'ONU
 
 
- Norme, consuetudini e convenzioni
 
 
- Oggetto del diritto pubblico
 
 
- Riconoscimento di Stati e Governi
 
 
- Sovranità Territoriale
 
 
- Trattamento dello straniero
 
 
- Violazione di norme internazionali
 
     
Sei nella Categoria: Internazionale
Procedimenti brevi

 

Procedimenti speciali

Procedure specifiche volte ad ottenere una decisione giudiziaria in modo più semplice ed accelerato
Se date avvio ad un procedimento giudiziario, il tribunale competente seguirà un complesso insieme di norme. Tali norme sono volte a garantire che ciascuna delle parti abbia le stesse opportunità di esporre compiutamente il proprio caso al giudice, come pure a far sì che il giudice rispetti il principio di un processo equo nelle proprie decisioni. La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, ha introdotto procedure semplificate ed accelerate che snelliscono tali norme in due istanze particolari: in primo luogo quando il convenuto non contesta l'oggetto della controversia (ad es. le cosiddette procedure di “ingiunzione di pagamento” ), in secondo luogo quando il valore della causa non oltrepassa una certa soglia (cosiddette procedure per “cause di modesta entità” ).
Lo snellimento delle norme concerne tutte le fasi della procedura e si applica, ad esempio, alla determinazione della forma in cui si deve avviare un procedimento, o alla necessità o meno di rivolgersi ad un avvocato, al lasso di tempo entro il quale le parti possono presentare le proprie argomentazioni, alla necessità di un'udienza obbligatoria o ancora alle modalità di assunzione delle prove. Lo stesso vale per le norme che disciplinano un'eventuale conciliazione, quelle che stabiliscono quale parte sia tenuta a sostenere le spese giudiziarie dopo che è stata pronunciata la sentenza, nonché le possibilità di ricorso contro la stessa.
Tutti gli Stati membri cercano di affrontare la questione del recupero accelerato di crediti non contestati. In alcuni di essi, le sentenze in contumacia rappresentano il principale strumento procedurale applicabile ai crediti non contestati; la maggior parte degli Stati membri, tuttavia, ha introdotto la cosiddetta procedura di “ ingiunzione di pagamento” , che si è rivelata uno strumento particolarmente valido per garantire la rapida e non dispendiosa riscossione dei crediti non controversi. In questa procedura che si svolge interamente per iscritto, al convenuto viene notificata un'ingiunzione di pagamento con l'avviso che egli può o conformarsi all'ingiunzione oppure fare opposizione alla stessa entro un certo termine. Se il convenuto non agisce né in un senso né nell'altro, l'ingiunzione diventa esecutiva. Solo se il convenuto contesta l'ingiunzione la causa può essere trasferita in un procedimento ordinario. Pertanto, a differenza di quanto avviene secondo le usuali regole procedurali, l'onere di avviare un procedimento contenzioso grava sul destinatario dell'ingiunzione.
Esistono anche specifiche procedure per “ cause di modesta entità” in alcuni Stati membri che offrono varie semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria. In molti casi l'introduzione di un'azione giudiziaria è facilitata ed avviene spesso per il tramite di uno specifico formulario. Le norme relative all'assunzione delle prove vengono snellite e talvolta esiste la possibilità di una procedura meramente scritta. Perfino la possibilità di appellarsi contro la sentenza viene esclusa o ristretta.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl