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Lavoro notturno

 

Lavoro notturno

La computabilita' o meno del compenso per lavoro notturno prestato con continuita' ai fini degli istituti indiretti (mensilita' aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, nel rispetto dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., tenendo presente che il principio di omnicomprensivita' della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, ed altresi' che la disciplina prevista dall'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n.1070 del 1960, e' derogabile dalla contrattazione collettiva, ove quest'ultima preveda una piu' favorevole disciplina complessiva del singolo istituto. (Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti degli aeroporti).

  SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 28 maggio 1994, ______ proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di R____ con la quale era stata respinta la domanda diretta alla condanna della s.p.a ____ di R____ al ricalcolo della tredicesima e quattordicesima mensilita', delle ferie, della indennita' per infortunio e malattia per effetto del computo in detti istituti del compenso relativo al lavoro notturno. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di R____ con sentenza del 7 aprile 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la societa' a corrispondere a ____ la complessiva somma di lire 2.340.182 ed a ____la complessiva somma di lire 3.828.350, con rivalutazione ed interessi legali dal novembre 1987 al saldo, il tutto con vittoria di spese ed onorari. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il diritto dei lavoratori al computo del compenso per lavoro notturno nella tredicesima mensilita' doveva essere riconosciuto sulla base dell'art. 27 del contratto collettivo di categoria applicabile al rapporto dedotto in giudizio. Detta disposizione fa, infatti, espresso riferimento alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, usando cioe', una espressione comprensiva del coacervo retributivo che con carattere di normalita' il dipendente concretamente riceve mensilmente in busta paga. Ne consegue che il compenso attribuito a causa del tipo di turno cui il lavoratore e' adibito non puo' sottrarsi al computo, facendo parte della normale, in quanto abituale, retribuzione corrisposta a fronte della normale prestazione resa dal dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale disposta dall'imprenditore. La norma contrattuale per di piu' ben si armonizza, facendo uso della stessa dizione, con l'art. 27 dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070. Ad identiche conclusioni doveva pervenirsi in relazione alla quattordicesima mensilita' adoperando la contrattazione collettiva anche per detta mensilita' l'espressione "retribuzione globale di fatto". Con riferimento alle ferie il Tribunale osservava poi che l'art. 12 del d.p.r. n. 1070 del 1960 ne determina il compenso in modo analogo a quello fissato per le mensilita' aggiuntive in piena coerenza con quanto disposto dalla Carta Costituzionale, che garantendo, infatti, con il disposto dell'art. 36, comma 3, al lavoratore ferie annuali retribuite non puo' che riferirsi alla retribuzione che viene percepita con continuita' nei periodi lavorativi, sulla quale il lavoratore fa affidamento per la soddisfazione delle sue ordinarie e primarie esigenze di vita che rimangono intatte anche nel periodo dedicato al riposo. A tale cogente disciplina risulta conforme l'art. 22 del contratto collettivo di categoria con lo stabilire che le ferie devono essere retribuite. Infine, il compenso percepito in relazione al lavoro notturno prestato in turni avvicendati doveva essere computato anche ai fini delle indennita' di malattia ed infortuni a carico del datore di lavoro posto che la disciplina contrattuale nel fare riferimento(art. 17) alle retribuzioni di fatto rimanda al coacervo retributivo che, con carattere di normalita', il dipendente concretamente riceve mensilmente in busta paga in considerazione, appunto, delle modalita' temporali di espletamento della sua normale prestazione lavorativa. Avverso tale sentenza la s.p.a. _____ propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso ____e ____. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la societa' ____ di R__ deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes con d.p.r. 1070/60, dell'art. 2108 c.c. nonche' degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria nonche' omessa e/o errata motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che ai fini del computo del lavoro notturno nelle mensilita' aggiuntive e nelle altre indennita' rivendicate dai lavoratori deve aversi riguardo alla retribuzione base quale viene individuata dalla contrattazione collettiva. Del resto la disciplina legislativa introdotta dalla legge 297/1982 ha inteso privilegiare l'aspetto della definizione contrattuale della retribuzione, riconoscendo all'autonomia collettiva il potere di definire gli elementi della retribuzione base, effettuando, appunto, un espresso rinvio ad eventuali previsioni contenute in tal senso in accordi collettivi o in patti individuali. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di maggiorazione per lavoro notturno o straordinario, il carattere continuativo, obbligatorio e predeterminato di detti emolumenti non puo' indurre per cio' solo, in mancanza di una espressa e specifica disposizione legislativa o contrattuale, ad includere detti emolumenti nell'ambito della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore ed a computare gli stessi negli istituti retributivi indiretti. Orbene dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi succedutisi dopo il 1982 emerge che l'emolumento di cui si richiede il computo, non rientra nel concetto di retribuzione ordinaria ma in quello di retribuzione aggiuntiva, giusta la previsione contenuta nell'art. 8 n. 2 (in particolare nella lettera c) del contratto collettivo. Ne consegue che le maggiorazioni in oggetto risultano comunque escluse dalla nozione di retribuzione base - posta a fondamento del calcolo della 13^ e 14^ mensilita' e del trattamento per infortunio e prevista e precisata a sua volta nel n. 1 del citato art. 8 del contratto e composta dallo "stipendio di fatto" (lett. a, n. 1 dell'art. 8) unitamente all'indennita' di contingenza (lett. b, n. 1, art. 8 cit.). Lo stipendio di fatto piu' specificamente si compone, alla stregua della contrattazione collettiva, del "minimo tabellare", degli "aumenti periodici di anzianita'" e di "eventuali aumenti di merito o altre eccedenze sul minimo tabellare" sicche' risulta evidente che la maggiorazione per lavoro notturno non costituisce aumento di merito ed e' estranea anche al concetto di minimo tabellare per cui a nessun titolo puo' essere inclusa nel computo degli istituti contrattuali di cui si richiede la rivalutazione. In mancanza di una espressa previsione normativa o della contrattazione collettiva un concetto di retribuzione onnicomprensivo, esteso a qualsiasi emolumento corrisposto in continuita', non puo' non valere anche in relazione alle ferie non sussistendo, appunto, nel nostro ordinamento un concetto di retribuzione onnicomprensivo. Piu' in particolare in relazione alla tredicesima mensilita' - una volta esclusa l'applicazione dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 stante il piu' favorevole trattamento assicurato dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo - deve farsi riferimento alla contrattazione collettiva (applicabile alla fattispecie in oggetto; art. 10 del contratto del 1984 ed art. 9 del contratto del 1988), secondo cui la detta mensilita' deve essere parametrata sulla "retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore nel mese di dicembre" sicche' acquista valore esclusivo e determinante la nozione di retribuzione quale specificata nel contratto collettivo. Anche per le ferie, pur essendosi in presenza di un istituto di origine legale, deve farsi riferimento - in assenza di una specifica disposizione pattizia sul punto alla nozione di retribuzione-parametro come indicata dall'art. 8 della contrattazione collettiva. Infine anche per il trattamento per infortunio e malattia deve escludersi l'applicazione del principio della onnicomprensivita' della retribuzione per cui anche per tale istituto non puo' riconoscersi il computo delle maggiorazioni erogate per turni di, lavoro notturno dovendosi escludere che dette maggiorazioni abbiano natura retributiva, per rivestire invece carattere risarcitorio si' da risultare assolutamente estranee al concetto di retribuzione ordinaria rilevante ai fini del calcolo degli istituti di retribuzione indiretta. Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti considerazioni. La legge, 14 luglio 1959 n. 741 - nel delegare il Governo ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria - ha stabilito all'art. 7 comma 1 che i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituisco no di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, piu' favorevoli ai lavoratori. Il comma 2 dispone poi che alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si puo' derogare, sia con accordi o contratti collettivi che i con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori. Trattasi di una connotazione generale della nozione di inderogabilita' dei minimi di trattamento retributivo, la quale attiene pero' al risultato e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti minimi. Cosi' l'interpretazione nomofilattica di questa Corte dell'art.7, comma 2, legge 741/1959 e' nel senso che il carattere piu' o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (cfr. in tali sensi da ultimo in motivazione Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443). La maggioranza corrisposta a titolo di compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata pur facendo parte della retribuzione ordinaria, va computata nella base di calcolo solo per quegli istituti per i quali la legge adotta come base di computo una nozione di "retribuzione globale di fatto", sempre che la contrattazione collettiva non garantisca un identico risultato attraverso altri meccanismi di calcolo. Con riferimento al caso di specie va evidenziato che l'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes dal d.p.r. n. 1070 /60 - ed al quale ha fatto riferimento l'impugnata sentenza- disciplina una sola mensilita' aggiuntiva, la tredicesima, mentre successivamente la contrattazione collettiva ha introdotto per numerosi settori, quale, appunto, quello in esame, anche la quattordicesima mensilita'. Nel comparare, quindi, le discipline contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al complesso delle mensilita' aggiuntive, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata pur in occasione di eventi cui e' collegata una presumibile spesa aggiuntiva rispetto a quella ordinaria (ad esempio: festivita' e ferie). Alla stregua delle suddette considerazioni - e proprio in una fattispecie simile a quella di cui alla presente controversia - questa Corte ha statuito che individuato il singolo istituto (sul quale parametrare nel tempo i possibili miglioramenti e deterioramenti retributivi da parte della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo) nelle mensilita' aggiuntive e' innegabile che la disciplina contrattuale in quanto comprensiva di due mensilita' sia migliorativa nel suo complesso di quella risalente al 1946, che ne prevedeva una sola. Ne consegue che il Tribunale ha errato nel riconoscere la fondatezza della domanda dei lavoratori dando rilievo al summenzionato accordo interconfederale dovendo invece richiamarsi alla contrattazione collettiva di categoria applicabile ratione temporis al rapporto lavorativo del ____ e dello ____. In altri termini, il Tribunale al fine di decidere sulla configurabilita' del diritto al computo del compenso per lavoro notturno negli istituti indiretti, sia delle mensilita' aggiuntive che delle ferie e della indennita' per malattia, avrebbe dovuto esaminare ogni singola clausola contrattuale volta a disciplinare il singolo istituto tenendo presente quanto piu' volte ribadito da questa Corte, e cioe' il consolidato principio secondo cui la computabilita' o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua appunto, della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensivita' della retribuzione, valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario per cui un particolare emolumento e computabile a detti fini in quanto cio' sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale (cfr. ex plurimis: Cass. 9 dicembre 1999 n. 13780; Cass. 13 luglio 1999 n. 7432 cui adde Cass. 25 luglio 2000 n. 9764, che ha altresi' precisato come il criterio della onnicomprensivita', eventualmente adottato dalla contrattazione collettiva nazionale, non possa essere riferito ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale). Alla stregua di tali considerazioni risulta fondata la censura della societa' ____ che, nel riportare in ricorso il contenuto delle clausole contrattuali regolanti i diversi istituti in esame, ha lamentato che il Tribunale non ha preso in considerazione l'assunto secondo cui la retribuzione base cui deve farsi riferimento per la determinazione di detti istituti e' comprensiva del minimo tabellare, degli aumenti periodi di anzianita' e di "eventuali aumenti di merito o altre eccedenze sul minimo tabellare", voci tra le quali non puo' in alcun modo annoverarsi la maggiorazione per lavoro notturno. Orbene, per quanto in precedenza esposto il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere in esame le clausole contrattali (indicate dalla s.p.a ____ in ricorso) relative ai singoli istituti indiretti e - sulla base di una lettura delle stesse rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. e dei principi giuridici innanzi ricordati - avrebbe dovuto, solo dopo detto esame, decidere sulla fondatezza delle richieste dei lavoratori. La sentenza impugnata, va dunque, cassata per avere invece accolto le domande del ____ e del ____, sulla base dell'affermazione (non adeguatamente motivata e non giustificata alla luce di una lettura complessiva delle diverse clausole specificamente regolanti gli istituti invocati) che dovesse farsi riferimento nel caso di specie alla retribuzione mensile di fatto, coincidente con tutto cio' che il lavoratore riceve mensilmente in busta paga, con cio' patrocinando di fatto un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione non riscontrabile, come si e' detto, nel vigente assetto giuslavoristico. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di R___, che procedera' ad un nuovo esame della controversia sulla base dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette alla Corte d'appello di R____ anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Cosi' deciso in Roma, il 8 maggio 2002.

 
 
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