NAVIGAZIONE INTERNET E LAVORATORE
La corte di appello di Ancona (sentenza primo agosto 2003) ha riconosciuto come sussistente la giusta causa di licenziamento per i un lavoratore che aveva utilizzato, durante l’orario di lavoro,un sistema di navigazione internet per scopi personali. La corte di appello di Milano, in un caso analogo (sentenza n. 668/2005) ha evidenziato che :il comportamento del datore di lavoro, riferito ad un dipendente licenziato per aver navigato in alcune occasioni su Internet ,è ammissibile se effettuato con un controllo realizzato a mezzo di un programma informatico centralizzato installato presso l'azienda; tale processo informatico è stato ritenuto dalla corte di appello di Milano come uno strumento idoneo per attuare il controllo a distanza del lavoratore ed,indi,legittimo.
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