Recesso
L'immutabilita' della causa contestata nella lettera di licenziamento non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente, quando gli stessi non vengono considerati come causa autonoma del recesso, ma come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita'.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22.5.81 al Pretore di R____, M____esponeva che, gia' dipendente della societa' ____, era stato assunto alle dipendenze della societa' ____ a seguito di passaggio diretto con assunzione obbligatoria in qualita' di invalido civile e destinato come operaio comune all'Ufficio Manutenzione _____; che con lettere del 22.1.81 la soc. ____ gli aveva contestato due distinte mancanze concretizzatesi nel rifiuto di prestazioni lavorative ed in data 24.3.1981 lo aveva licenziato in tronco. Deduceva che aveva subito un'operazione al cuore nel 1978 ed era costretto, pur essendo abile al lavoro, ad osservare precauzioni come tutti i cardiopatici; che non si era rifiutato di svolgere le prestazioni richieste, ma aveva solo richiesto l'aiuto di altri addetti per i compiti piu' pesanti; che era illegittimo della societa' di liberarsi di un'unita' lavorativa assunta per obbligo legislativo, pretendendo dalla stessa sforzi fisici normalmente non richiesti agli operai comuni. Chiedeva la condanna della societa' alla reintegrazione nel posto di Lavoro - a conferma del provvedimento d'urgenza emesso dal Pretore ex art. 700 C.P.C. - ed al risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300 del 1970. L'intimata resisteva ed il Pretore, previo annullamento del licenziamento, ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la societa' al pagamento di L. 3.698.333. Proposto appello dalla societa', il Tribunale di R____ con sentenza del 10.1.85 in accoglimento del gravame respingeva la domanda. Riteneva anzitutto che, come aveva rilevato il Pretore, nella specie non veniva in considerazione l'ipotesi di incompatibilita' delle mansioni con le condizioni fisiche dell'invalido giacche' la societa', sul presupposto della piena compatibilita' delle prestazioni richieste nella posizione di lavoro assegnata con la ridotta capacita' lavorativa del M____, configurava da parte di questi una gravissima violazione degli obblighi contrattuali (grave insubordinazione, totale dispregio per la disciplina del lavoro e la diligenza) ed il M____ giustificava il proprio comportamento soltanto con la necessita' di osservare determinate cautele che di volta in volta potevano indurlo e rifiutare specifici compiti troppo gravosi o pericolosi; infatti, la societa' aveva motivato il provvedimento di licenziamento con riferimento alla precedente contestazione del 22.1.61, cosi' formulata: "Nonostante i precedenti richiami a lei mossi in proposito, in data 28.12.80 elle rifiutava di eseguire la pulizia di un portello vano APU di un a-m DC adducendo a giustificazione futili motivi. In data 31.1.81 rifiutava di spostare alcuni contenitori di cartone come invece comandatole da un superiore. Ancora, in data 14.1.81, ella rifiutava di eseguire la pulizia degli attacchi di chiusura dei portelloni . bagagliaio dell'A-m L DEMU". Osservava quindi il Tribunale, in relazione al primo episodio, che le giustificazioni che il M____ aveva dato del proprio comportamento, in sede di interrogatorio, erano state ritenute dal primo giudice effettivamente ambigue in quanto oscillavano tra il riferimento alla sporcizia dell'oggetto da pulire (con tracce di olii lubrificanti) ed il riferimento alla natura della sostanza da usare come detergente (secondo il ricorrente, dovevano essere usati degli "acetoni, nocivi); per il secondo aspetto, il M____ era stato smentito dal proprio caposquadra, ____, secondo il quale il detergente da usare era il prodotto denominato ____, le cui caratteristiche (risultanti dalla documentazione in atti) escludendo qualsiasi tossicita'; per quanto riguardava il primo aspetto, il delegato sindacale ____, addetto alla commissione ambiente, pur assumendo che diversi lavoratori avevano lamentato affezioni dermatologiche, non aveva saputo precisare se le stesse erano da imputare all'uso del detto prodotto ovvero ad altri solventi ed in quali reparti erano addetti tali lavoratori. Osservava poi il giudice d'appello che, per quanto riguardava l'episodio del 3.1.1981, il teste ____ (caposquadra) aveva smentito la versione dei fatti resa dal ____, secondo cui lo spostamento dei cartoni contenenti poltrone d'aereo da un punto all'altro di un hangar comportava il prelievo dei contenitori accatastati fino a 3- 4 metri di altezza, rendendosi quindi necessario salire su questa catasta per calare i cartoni posti piu' in alto; secondo il teste, i cartoni del peso di circa 25 KG. ciascuno erano tutti posti sul pavimento e dovevano essere spostati ad una distanza di circa 20-25 metri; le operazioni che il ____ avrebbe dovuto compiere insieme ad altro operaio per sollevare da terra i contenitori e collocarli sui carrelli, e da qui nuovamente calarli a terra dopo il trasporto per sistemarli nella posizione richiesta, comportavano l'uso di un pianale che consentiva di sollevare i colli di qualche decina di centimetri dal suolo onde essere posti su un carrello mediante il quale si effettuava il trasporto. Quanto al rifiuto di eseguire i lavori di pulizia del 14.1.81, il Tribunale riteneva che il rifiuto stesso non trovava alcuna giustificazione dovendosi escludere - per quanto esposto dal teste ____ - che detto compito comportasse il pericolo di contatto con olii lubrificanti; per la pulizia degli attacchi sporchi di polvere non era previsto l'uso di acetoni ma soltanto del detergente Dart o P 0680 correttamente usato senza guanti, trattandosi di detersivo del tutto innocuo. Concludeva il Tribunale osservando che il comportamento del ____ complessivamente valutato consentiva di ravvisare gli aspetti di grave insubordinazione e totale dispregio per la disciplina del lavoro, prospettati dalla societa' sul presupposto dell'assoluta pretestuosita' delle giustificazioni fornite; il che emergeva anche da un ulteriore episodio verificatosi il 22 gennaio 1981: in tale circostanza il ____ aveva rifiutato di prestare la propria attivita' richiestagli per lo spostamento di scatoloni assolutamente vuoti; detto episodio, pur essendo stato oggetto di preventiva contestazione, poteva essere valutato ai fini della giustificazione del recesso in quanto il principio della immutabilita' della causa contestata nella lettera di licenziamento non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente quando gli stessi non vengono considerati come causa autonoma del recesso, ma soltanto come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita'. Tali rilievi portavano a ravvisare nell'ingiustificato rifiuto della prestazione lavorativa una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza di tale gravita' da legittimare il recesso intimato dalla societa'. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il M____. L'intimata resiste con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia "Violazione di norma di diritto; insufficiente e contraddittoria motivazione". Deduce che: controparte nell'atto di appello ha suggestivamente proposto - a sostegno delle proprie ragioni - l'episodio del 22.1.1981 nel quale il M____ si era rifiutato di spostare scatoloni assolutamente vuoti, ma identici ad altri primi, pesanti per il loro contenuto, che si era rifiutato in precedenza di spostare e per il cui rifiuto era stato giustificato; proprio questo episodio (che pure non avrebbe dovuto nemmeno preso in considerazione del giudicante poiche' il licenziamento era fondato su altri specifici e circoscritti: solo su di essi si era instaurato il contraddittorio) ha determinato la decisione del tribunale; lo stesso giudice si e' reso perfettamente conto della pericolosita' - ai fini della sua decisione - dell'inserimento di quell'episodio tra quelli da valutare e lo ha voluto considerare fatto valutabile "come circostanza confermativa del fatto contestato e della sua gravita'"; ma la suggestione dell'argomento e' stata certamente tale da non far considerare la circostanza che nessuno aveva avvertito il ____ del fatto che gli scatoloni erano vuoti e che quindi fosse perfettamente coerente il suo convincimento che gli venisse proposta la stessa mansione del precedente episodio degli scatoloni pesanti; "viene spontaneo il sospetto che si sia trattato di un episodio arbitrariamente"; su tale fatto, mai contestato, non c'e' mai stato contraddittorio; ma il Tribunale avrebbe dovuto prenderlo in considerazione: l'averlo fatto e' certamente in contrasto con il principio della immutabilita' della causa di licenziamento formalmente contestata al dipendente; l'episodio e' tale che ha certamente dato prospettiva fuorviante a tutte le altre risultanze istruttorie. Il ricorso e' infondato, Non ha significato di rilievo la dedizione che il 22.1.81 il M____ si rifiuto' di "spostare scatoloni vuoti ma identici ad altri pieni, pesanti per il loro contenuto, che si era rifiutato in precedenza di spostare e per il cui rifiuto era stato giustificato". Tale deduzione infatti non puo' reggere utilmente la censura sotto il profilo che "nessuno aveva avvertito il M____ del fatto che gli scatoloni erano vuoti e che quindi fosse perfettamente coerente il suo convincimento che gli venisse proposta la stessa mansione del precedente episodio degli scatoloni pesanti". Una simile circostanza, a parte quanto la controricorrente oppone nella memoria ("la lettura dei verbali - v. depos. ____ - consente di affermare che "il M____ rifiuto' di spostare i cartoni anche dopo che gli fu chiarito che i cartoni erano vuoti") non doveva essere presa in necessaria considerazione dal tribunale - contrariamente a quanto pretende il ricorrente - non apparendo comunque decisiva, se non altro perche' il lavoratore prima di rifiutarsi avrebbe dovuto o potuto accertare se gli scatoloni erano pieni o vuoti. Resta da esaminare la censura sotto il profilo che l'episodio di cui si tratta (quello del 22.1.81) non e' stato mai contestato dalla societa' al lavoratore e che sul fatto stesso non c'e stato mai contraddittorio. Premette la Corte che il difetto di "contraddittorio", pure richiamato nella censura cosi' come formulata, va inteso come mancata contestazione del fatto con conseguente violazione al principio, invocato dal ricorrente, della "immutabilita' della causa del licenziamento formalmente contestata al dipendente". In proposito pero' e' sufficiente rilevare che appare corretto il principio, richiamato dal tribunale, che l'immutabilita' della causa contestata nella lettera di licenziamento non preclude la valutazione di altri fatti attribuiti al dipendente quando gli stessi non vengono considerati come causa autonoma del recesso, ma come mere circostanze confermative del fatto contestato e della sua gravita'. Dopo quanto osservato, cade anche la deduzione del ricorrente che al considerazione dell'episodio del 22.1.81 ha dato una prospettiva fuorviante a tutte le altre risultanze istruttorie. Ne' ha senso l'ulteriore deduzione che proprio la considerazione stessa abbia "determinato" la decisione del Tribunale. Dalla motivazione si trae che il giudice d'appello ha considerato l'episodio di cui si tratta appunto come circostanza confermativa del fatto contestato e della sua gravita'. Pertanto il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Cosi' deciso in Roma. |