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Diritto di controllo del locatore

Art. 1619 Diritto di controllo del locatore

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono

Sentenza della Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa il 3.2.1998 il tribunale di ________, pronunciando sull'appello proposto dall'azienda unità sanitaria locale n. 5 avverso la sentenza 374/1996 del pretore della stessa città, ha dichiarato cessato il contratto di locazione di immobile interceduto con ________.
Ha ricordato il Tribunale che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che pure la P.A. è tenuta ad indicare nella
comunicazione di diniego della rinnovazione del contratto ex art. 29 L. 392/1978 la concreta attività che intende svolgere nell'immobile locato in modo da consentire la verifica di serietà e
realizzabilità, rimanendo esclusa la possibilità di un puro e semplice richiamo ai fini istituzionali.
Ha, tuttavia, ritenuto che, qualora, come nella specie, si tratti di azienda sanitaria locale, vincolata a destinare l'immobile all'unica attività rientrante nei suoi fini istituzionali, l'indagine sulla serietà dell'intento diventa superflua ed è sufficiente l'indicazione che l'immobile deve essere destinato ai detti fini.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ________sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso l'azienda unità sanitaria locale, che ha depositato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo ripropone la questione se, ai fini della specificazione del motivo di diniego della rinnovazione del contratto, richiesta dall'art. 29, comma 4, L. 392/1978, l'ente pubblico si possa limitare a richiamare i propri fini istituzionali ovvero debba indicare, al pari dei privati, la concreta attività che intende svolgere nell'immobile Diritto di controllo del locatore .
Questa Corte ha da tempo optato per la soluzione più rigorosa e, così, con sentenza 25.2.1988 n. 2036, ha affermato che non è sufficiente il generico richiamo agli scopi statutari dell'ente, in special modo in caso di molteplicità e diversificazione di essi, e con sentenza 4.5.1993 n. 5150, richiamata dal tribunale, nel ribadire che l'ente pubblico anche non economico è tenuto a specificare la concreta attività da svolgere nell'immobile, ha spiegato che pure quando locatore sia tale ente il conduttore ed il giudice debbono essere messi in condizione di verificare la serietà e l'attuabilità dell'intenzione indicata nonché di accertare in sede contenziosa la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego del rinnovo, oltre che rendere possibile il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato in caso di richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie ex art. 31 Diritto di controllo del locatore .
Da tale soluzione, che va qui confermata, si è discostata la sentenza impugnata allorquando ha ritenuto che l'azienda unità sanitaria locale si è legittimamente limitata a richiamare i propri fini istituzionali, onde va cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Messina, individuata in base al decreto legislativo 19.2.1998 n. 51.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sotto il profilo che il tribunale non ha considerato che l'unità sanitaria locale svolge, oltre all'attività sanitaria, quella tecnica ed amministrativa e ha trascurato di prendere in esame la lettera 25.5.1994, dalla quale risulta che nelle intenzioni della locatrice l'immobile avrebbe dovuto essere destinato ad ufficio. P.Q.M Diritto di controllo del locatore .
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Messina Diritto di controllo del locatore .
Così deciso in ____, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2000

 
 
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