Art. 1618 Inadempimenti dell'affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.
Sentenza della Cassazione
Inadempimenti dell'affittuario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 17 luglio 1973 ____________, affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico di proprietà di ___________ , premesso di avere accettato la proposta di vendita del fondo comunicatagli dalla proprietaria ai fini della prelazione agraria, espose che la proprietaria non aveva inteso prestarsi alla stipulazione dell'atto pubblico e, pertanto, la convenne dinanzi al Tribunale di _________per sentire dichiarare che esso concludente era proprietario del fondo in esito all'efficace esercizio del diritto di prelazione. Il relativo giudizio fu definito dalla Corte di ___________ , che con sentenza dell'8 marzo 1976 n. 206 dichiarò utilmente esercitata la prelazione ed acquisita dal ________la proprietà del fondo. Poiché, tuttavia, con atto in data 13 luglio 1973 la ________ aveva venduto il fondo a _____________, quest'ultimo propose opposizione avverso la sentenza, ai sensi dell'art. 404 c.p.c.. L'opposizione, peraltro, fu rigettata dalla Corte veneta con sentenza del 28 ottobre 1977 e la Corte di Cassazione ha rigettato, con sentenza del 15 febbraio 1980 n. 1145 il ricorso proposto avverso detta sentenza dal _________. Successivamente il __________convenne a sua volta il _________in riscatto nonché __________ per sentir dichiarare che non gli era opponibile la vendita del fondo intercorsa tra i convenuti. Dopo complesse vicende, in sede di rinvio, la Corte di appello _________ , con sentenza del 18 gennaio 1995 (n. 68), ha rigettato la domanda del ____________, osservando che questi non aveva efficacemente esercitato il suo diritto di prelazione agraria e tale ultima pronunzia è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 25 agosto 1997 n. 7982, che ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi ____________. Esposto quanto sopra, con ricorso 21 maggio 1998 __________ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, sezione specializzata agraria, ____________, subentrato al padre Innocente nella conduzione del fondo, chiedendo, da un lato, fosse dichiarata la cessazione del contratto di affitto inter partes alla data della morte di __________, atteso che il figlio _______era privo della qualifica di coltivatore diretto, dall'altro, fosse pronunzia la risoluzione del contratto in questione o per insufficienza dell'unità produttiva o, comunque, per grave inadempimento, atteso che parte conduttrice aveva proceduto alla trasformazione del fondo nonché era stato morosa nel pagamento dei canoni a far data dal 19 luglio 1973 e, comunque, la condanna del convenuto al pagamento dei frutti percepiti dalla data di cessazione del contratto sino alla data dell'effettivo rilascio. Costituitosi in giudizio il ___________, sia la propria capacità lavorativa, ai fini del subentro nel rapporto, sia, da un lato, la improcedibilità della domanda di risoluzione per inadempimento perché il tentativo di conciliazione non era stato preceduto dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione del termine di cui all'art. 5 della legge n. 203 del 1982, dall'altro, la prescrizione dei canoni maturati instando, comunque, per la concessione di un termine per la sanatoria della mora, sia, infine, che il proprio genitore era in buona fede allorché aveva realizzato alcune opere sul fondo perché si riteneva proprietario in forza della sentenza n. 206 del 1976 della Corte di appello. Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale, con sentenza 25 ottobre 2000 - 2 gennaio 2001 rigettava tutte le domande del ricorrente. Gravata tale pronunzia in via principale da PIS___________, deceduto nelle more e in via incidentale da __________, la corte di appello di ________, con sentenza 20 febbraio 2002 in riforma della decisione del primo giudice dichiarava risolto il contratto inter partes per inadempimento del conduttore e condannava il ___________al rilascio del fondo. Ritenevano, infatti, quei giudici che parte affittuaria aveva eseguito opere di consistente rilevanza sul fondo, trasformando completamente l'edificio rurale originariamente esistente così da provocarne la modificazione della destinazione d'uso e l'accatastamento come fabbricato urbano, riducendo, tra l'altro, la superficie coltivata di più di 1200 metri quadri, estirpando quasi totalmente il vigneto, sostituito con un prato all'inglese e trasformando a giardino superfici con originaria vocazione seminative. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 17 giugno 2002, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto notificato il 18 luglio 2002, _________. Resistono, con controricorso, ____________. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Rileva, in limine, la Corte che il controricorso proposto da PISTORE Marino, Adriano e GALLATO Bruna è inammissibile. Pur essendo stato, infatti, il ricorso notificato il 18 luglio 2002, il controricorso è stato notificato esclusivamente il 13 settembre 2002, ben oltre, pertanto, i termini di cui all'art. 370 c.p.c.. 2. Come accennato in parte espositiva, la corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, in totale riforma della decisione dei primi giudici, ha pronunziato la risoluzione, per grave inadempimento della parte conduttrice - che ha eseguito senza consenso del concedente numerose innovazioni sul fondo oggetto di affitto nonché sul fabbricato in questo insistente - il contratto di affitto agrario inter partes Inadempimenti dell'affittuario. 3. Con il primo motivo il ricorrente censura tale pronunzia lamentando "nullità della sentenza per omessa pronuncia, circa l'eccezione di giudicato materiale sollevata, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la valutazione del comportamento tenuto da...PISTORE Silvano per venti anni". Si osserva, infatti, che "nella memoria di appello era stata eccepita l'acquiescenza di controparte circa un punto decisivo della sentenza di primo grado, che aveva esaminato il comportamento tenuto nel corso di venti anni da...PISTORE Silvano, denotandone una costanza di disinteresse e una reiterata omissione di contestazione circa le opere di miglioria che sin dal 1976 erano state compiute sul fondo da parte del RUFFATO" e "tale comportamento ripetuto per un ventennio aveva, secondo i giudici di primo grado, comportato un affidamento in capo ai...RUFFATO circa la legittimità dei propri interventi"; - anche a prescindere da quanto precede erroneamente i giudici del merito hanno valutato il comportamento del PISTORE, durante tutto il ventennio precedente la instaurazione del giudizio, considerato che vista l'epoca degli interventi, per i quali è stata chiesta solo nel 1998 la risoluzione del rapporto d'affitto, deve ritenersi pretestuosa e infondata la tardiva denunzia dei presunti inadempimenti. 4. La censura è infondata, sotto entrambi i profili in cui si articola Inadempimenti dell'affittuario. 4.1. Quanto al primo profilo, ai osserva che l'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non proporre impugnazione, e tale accettazione può ritenersi tacitamente manifestata soltanto in presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass. 20 settembre 2002, n. 13764): certo, per contro, che nella specie i soccombenti hanno impugnato in toto la statuizione del primo giudice, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto oggetto di controversia, è palese che non può parlarsi, nella specie, di acquiescenza, alla prima sentenza, da parte dei PISTORE. Anche a prescindere da quanto precede è agevole osservare (escluso che il rilievo in esame costituisse un capo autonomo della sentenza) che i giudici di primo grado, lungi dal considerare la "tardiva" contestazione dell'inadempimento da parte del concedente una autonoma ratio decidendi, idonea ex se a sorreggere il proprio dictum, a prescindere dalle altre considerazioni pur svolte in sentenza, avevano esaminato la ricordata circostanza unicamente come elemento idoneo a dimostrare la "buona fede" del conduttore nell'eseguire gli interventi in questione. È palese, pertanto, che allorché i PISTORE hanno impugnato la sentenza dei primi giudici, attesa la errata valutazione, da parte loro, dell'elemento oggettivo come dell'elemento soggettivo (buona fede del conduttore) del contestato inadempimento, non vi è stata, al riguardo, omessa impugnazione, da parte del soccombente di un capo autonomo della sentenza (suscettibile in quanto tale di passare in cosa giudicata) Inadempimenti dell'affittuario. Deve escludersi, contemporaneamente, che sussista, nella specie, nullità della sentenza per omessa pronunzia sull'eccezione di giudicato sollevata nella memoria di appello. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Deve ribadirsi, infatti, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che non si verifica omessa pronunzia quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa (Cass. 6 aprile 2000, n. 4317), anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 6 aprile 2000, n. 4317, cit.), specie considerato che contrariamente ritenendo, si finirebbe per far coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 29 settembre 1999, n. 10813). Deriva da quanto precede, pertanto, che tale vizio (omessa pronunzia) deve essere escluso in relazione a una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza che è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio se riprospettata con specifica censura (Cass. 13 luglio 2001, n. 9545). Certo quanto sopra, atteso che il rigetto della eccezione in questione si ricava, nella specie, in termini non equivoci, dal contenuto della sentenza e dalla circostanza che la stessa ha accolto il gravame, giungendo alla totale riforma della decisione impugnata, è palese che la dedotta nullità della sentenza impugnata non sussiste. 4.2 Correttamente, contemporaneamente, i giudici del merito non hanno dato rilevanza, al fine di ritenere "pretestuosa e infondata la tardiva denuncia dei presunti inadempimenti" per essere il concedente insorto, avverso la condotta della controparte, in violazione degli obblighi sulla stessa gravante quale affittuaria, solo a distanza di molti anni Inadempimenti dell'affittuario. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, ulteriormente, che la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, ne' comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, ne' un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto (recentemente, in termini, Cass. 18 marzo 2003, n. 3954). È esatto il rilievo che la rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita, ma è pacifico che in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa Inadempimenti dell'affittuario. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (in termini, ad esempio, Cass. 25 agosto 1999, n. 8891). Al riguardo, inoltre, non può tacersi, in termini opposti rispetto a quanto si assume in ricorso, che affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, e, quindi, nella specie come "consenso" preventivo (un eventuale consenso successivo è, infatti, privo di effetti, cfr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 591), dato al conduttore per la radicale trasformazione del fondo per cui è controversia, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (cfr. Cass. 14 giugno 1997, n. 5363). Certo quanto sopra è agevole osservare che il contenzioso che ha visto contrapposti, per quasi un trentennio con alterne vicende, il RUFFATO e il PISTORE (e, ora i loro eredi), contenzioso di cui si è fatta menzione nella parte espositiva della presente pronunzia e volto all'accertamento del soggetto che doveva essere considerato, sin dal lontano 1973, esclusivo proprietario del fondo per cui è controversia, nonché al recupero, da parte del PISTORE, del compendio acquistato con atto del 13 luglio 1973, è assolutamente incompatibile con l'assunto di parte ora ricorrente allorché afferma che il contegno negli anni precedenti il 1998 del PISTORE aveva provocato "il legittimo affidamento della famiglia RUFFATO, convinta di avere apportato miglioramenti (al fondo) sciente e volente domino" Inadempimenti dell'affittuario. La famiglia RUFFATO, infatti, ha - palesemente - eseguito gli interventi di cui si discute non perché non proibiti dal PISTORE, ma in quanto si riteneva "proprietaria" del fondo e sempre negando in capo al PISTORE la qualità di concedente (come risulta in modo non equivoco dalla resistenza opposta, per oltre un ventennio, e, in particolare, sino alla pronunzia 25 agosto 1997, n. 7982, di questa Corte, alle pretese del PISTORE che assumeva di essere il reale proprietario del fondo). 5. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 5, l. n. 203 del 1982 e artt. 1176 e 1218 c.c." Inadempimenti dell'affittuario. Si censura, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui "il RUFFATO, se avesse voluto comportarsi diligentemente, avrebbe dovuto, vieto il suo esercizio della prelazione agraria, eseguire delle verifiche onde sapere a chi fosse intestato il bene de quo", trattandosi di "ragionamento...del tutto illogico e lesivo del concetto di buona fede in materia contrattuale", atteso che gli interventi contestati sono stati eseguiti dopo il passaggio in giudicato della sentenza accertativa della validità dell'esercizio del diritto di prelazione e che, contemporaneamente, gli interventi compiuti "nelle more dell'ultimo giudizio erano eseguiti dal legittimo proprietario, sia pure in fondi formalmente (secondo le conoscenze di quel tempo) ancora intestati a PISTORE Silvano...". 6. La deduzione è, per un verso - nella parte in cui denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto - inammissibile, per altro - nella parte in cui lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - sia parimenti inammissibile, sia, comunque, manifestamente infondata Inadempimenti dell'affittuario. 6.1. Quanto al primo profilo e alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, e 1176 e 1218 c.c., deve ribadirsi che quando nel ricorso per Cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, e 1176 e 1218 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 6.2. Quanto, ancora, al denunziato vizio di motivazione, per avere i giudici di secondo grado, affermato che usando l'ordinaria diligenza il RUFFATO avrebbe potuto agevolmente accertare che il proprio comportamento era pregiudizievole dei diritti del RUFFATO la deduzione, come anticipato, è da un lato, inammissibile, dall'altro, manifestamente infondata Inadempimenti dell'affittuario. 6.2.1. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (in tale senso, ad esempio, Cass. 20 novembre 2002 n. 16334; Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass., 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n. 5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione) Inadempimenti dell'affittuario. Certo quanto sopra si osserva che nella specie parte ricorrente, lungi dal prospettare l'omesso esame di circostanze di fatto che ove tenute presenti dal giudice a quo avrebbero condotto questo a una diversa soluzione della lite o la illogicità del ragionamento fatto proprio dal detto giudice, si limita ad opporre, alla valutazione da questi compiuta delle risultanze di causa, la propria soggettiva, personale, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilità del motivo. 6.2.2. Deve, infine, per completezza, escludersi che il ragionamento fatto proprio dalla sentenza gravata, allorché ha affermato essere onere del RUFFATO, verificare, presso i registri immobiliari chi fosse il proprietario del fondo sul quale stava eseguendo le opere di trasformazione sia "del tutto illogico e lesivo del concetto di buona fede in materia contrattuale". Pacifico che già anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio proposto dal RUFFATO contro la COI quest'ultima non era più proprietaria del fondo per cui è controversia, per averlo alienato, con atto regolarmente trascritto, al PISTORE, è di palmare evidenza che il RUFFATO, il quale si è astenuto, al momento della proposizione della domanda contro la COI (e, anche successivamente) dall'esaminare le risultanze dei registri immobiliari: - da un lato, non poteva e non doveva agire, al fine di essere riconosciuto proprietario del fondo in questione, contro la COI, non più legittimata a resistere a una tale pretesa, ma contro il PISTORE (in riscatto); - dall'altro, non è mai stato "legittimo proprietario" del fondo per cui è controversia, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si assume in ricorso, e senza che rilevi, in senso contrario, la intestazione a lui del bene, a seguito della sentenza 8 marzo 1976 della corte di appello di Venezia, facendo difetto la titolarità del bene in capo alla sua "apparente" dante causa (id est la COI); - da ultimo, deve essere considerato in colpa per non avere usato la normale diligenza - astenendosi dall'eseguire le visure del caso presso i registri immobiliari - allorché ha "trasformato" un fondo di proprietà altrui, e di cui aveva de iure la disponibilità esclusivamente in forza di un contratto di affitto, senza previo consenso espresso dei concedenti e senza fare ricorso alle procedure di cui all'art. 11, l. 11 febbraio 1971, n. 11 Inadempimenti dell'affittuario. 7. Con il terzo, e ultimo, motivo parte ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 5, l. n. 203 del 1982 e 2697 c.c., nonché art. 115 c.p.c.". I giudici di secondo grado, si osserva, hanno ritenuto esso ricorrente inadempiente al contratto di affitto inter partes senza motivare "per quale ragione ritenessero sussistere gravi inadempimenti, derivanti dalle asserite trasformazioni del terreno e dei fabbricati", senza esaminare "nel complesso la perizia, ove infatti emerge come l'azienda sia stata trasformata in un monstrum, ma unicamente adeguata alle esigenze di una razionale coltivazione dei terreni". Prosegue parte ricorrente assumendo che dalla perizia non risulta la recinzione in mattoni di cui è parola nella sentenza e che non risponde al vero che "la tanto decantata estirpazione del vigneto risulta agli atti e dalle prove; il vigneto è esistente ancor oggi sul fondo...". Sempre al riguardo, oltre a far riferimento a quanto affermato dai testi escussi circa l'esecuzione di lavori agricoli da parte di esso concludente e dei suoi congiunti, il RUFFATO fa presente che "per quanto riguarda la sottrazione alla destinazione culturale di oltre mille metri quadri...essa non è stata affatto provata". 8. Il motivo è, sotto molteplici, concorrenti, profili, inammissibile. 8.1. Quanto alla denunziata violazione e falsa applicazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, 2697 c.c. e 115 c.p.c., valgono le considerazioni svolte sopra, in margine al secondo motivo di ricorso. Il ricorrente, infatti, pur indicando, nella intestazione del motivo, la violazione, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., delle ricordate disposizioni, si astiene - totalmente - nella parte espositiva del motivo dall'indicare quale sia l'interpretazione data dalla sentenza gravata delle dette disposizioni e quale quella, a suo avviso, corretta, e la circostanza rende, ex se inammissibile la deduzione. 8.2. Quanto alla denunziata "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" della sentenza impugnata per avere ritenuto che quanto emergeva dagli atti di causa, in merito alle opere di consistente rilevanza eseguite sul fondo, le quali costituivano grave inadempimento contrattuale, si osserva che l'apprezzamento del giudice del merito, nel valutare un certo comportamento posto in essere dal conduttore come "grave inadempimento" è insindacabile, in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e adeguata (cfr. Cass. 20 dicembre 1995, n. 12981) Inadempimenti dell'affittuario. Pacifico quanto sopra si osserva che il ricorrente si astiene dall'indicare incongruenze logiche nella sentenza gravata, allorché questa ha ritenuto che le opere realizzate da esso concludente, senza il consenso preventivo del concedente e prescindendo dalla autorizzazione dell'Ispettorato Agrario costituissero grave inadempimento, ma assume che la sentenza stessa ha dato per "esistenti" fatti e circostanze in realtà non risultanti dagli atti di causa, e, in particolare, dalla consulenza tecnica nonché dalle testimonianze raccolte in corso di causa. Non controverso quanto precede è palese che la censura in esame è inammissibile anche nella parte de qua. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., infatti, le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa". Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per Cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici di secondo grado hanno ritenuto come pacifiche e non controverse alcune circostanze di fatto, unicamente invocate dalle controparti, ma - in realtà - in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica nonché delle altre emergenze di causa, imputa a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per Cassazione Inadempimenti dell'affittuario. Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235). 9. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso; compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004 |