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Morte dell'affittuario

Art. 1627 Morte dell'affittuario

Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Sentenza della Cassazione

Morte dell'affittuario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La pia fondazione ___________ , premesso di aver concesso in affitto il proprio fondo in tenimento di ___________, esteso circa Ha 22, la per la durata di anni 4 decorrenti dall'annata agraria 1961 - 1962, prorogata a tutto il 15 agosto 1980, a ____________, conduttore non coltivatore diretto, deceduto il 31.XII.1980 in istato di celibato, lasciando erede testamentario sua sorella ______________, convenne costei dinanzi la sezione agraria specializzata del Tribunale di __________, al fine di sentirla condannare al rilascio del podere, previo accertamento dell'insussistenza del diritto della medesima e subentrare nel contratto, siccome priva delle qualifiche di coltivatrice diretta o di imprenditrice agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge 9.5.1975 N. 153. La convenuta, nel costituirsi, contestò il fondamento della avversa pretesa ed in via riconvenzionale chiese la condanna della fondazione al pagamento delle differenze dei canoni versati in eccedenza, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché dell'indennizzo per i miglioramenti asseritamente arrecati al fondo, nel caso di condanna al suo rilascio.
L'adita sezione accolse la domanda, rigettò la riconvenzionale limitatamente all'indennizzo per le migliorie e rimise le parti innanzi al sè per il prosieguo.
La sentenza fu integralmente confermata dalla Corte di Appello territoriale la quale ribadì che nella specie il contratto di affitto si era sciolto con la morte dell'affittuario non potendo in esso subentrare l'erede in carenza della prova che questi avesse esercitato e continuasse ad esercitare sul fondo attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, a norma dell'art. 49 u.c. legge N. 203-1982. Rilevò, poi, che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che il contratto, ai sensi dell'art. 1627 Cod. Civ. aveva avuto termine con la morte di Paolo Saracino, avendo il concedente tempestivamente esercitato il diritto di recesso e precisò che in ogni caso il contratto stesso sarebbe proseguito con gli eredi dell'affittuario sino alla sua naturale scadenza che era quella del 15 agosto, o al più, del 10.XI.1986.
Per la Cassazione della sentenza di 2 grado ha proposto ricorso _________ affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resiste con controricorso la fondazione, chiedendone il rigetto. Entrambe le parti hanno presentato memorie a sostegno dei rispettivi assunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 49 legge N. 205 (NDR: così nel testo)-1982 e 12 legge N. 153-1975 in relazione all'art. 360 N. 3 e 5 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente sostiene che erroneamente sarebbe stata esclusa l'applicazione dell'art. 49 legge anzidetta, solo perché non espressamente richiamato dall'art. 23 stessa legge che elenca le norme valevoli per il contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, non avendo i giudici del merito considerato che la richiamata norma tutela la prosecuzione dell'impresa, di talché non sarebbero ammissibili disparità di trattamento tra conduttori coltivatori e non coltivatori diretti. Il motivo è privo di fondamento Morte dell'affittuario.
Invero questa Corte Suprema, con giurisprudenza costante, ha statuito che in tema di rapporto agrari, la disposizione dell'art. 49 in parola, secondo cui in caso di morte dell'affittuario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, trova applicazione solo con riguardo all'erede dell'affittuario coltivatore diretto, in considerazione anche della mancata menzione di detta norma fra quelle che l'art. 23 della legge ritiene applicabili ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
Pertanto il caso di morte di affittuario non coltivatore diretto, resta disciplinato dall'art. 1627 cod. civ., non abrogato per incompatibilità con le disposizioni della citata legge N. 203-82, che attribuisce al concedente una mera facoltà di recesso. L'impugnata sentenza si è attenuta a siffatta giurisprudenza, avendo accertato che la Saracino non aveva titolo a subentrare nel contratto in questione giacché anche a ritenere applicabile l'art. 49 all'ipotesi di affittuario defunto non coltivatore diretto, non risultava che avesse esercitato e continuasse ad esercitare sul previo de quo attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge N. 153-1975.
Il convincimento della Corte barese è sorretto da motivazione congrua e coerente alle risultanze probatorie, cosicché si sottrae al sindacato di legittimità Morte dell'affittuario.
Per ragione di ordine logico va esaminato il terzo motivo del ricorso con il quale la Saracino denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1627 cod. civ. e 1 legge N. 606-1966, per aver, a suo dire, la Corte del merito errato laddove, pur ammettendo che il recesso ex art. 1627 cod. civ. non fosse da ritenersi tempestivo per effetto del mancato esercizio nei tre mesi dalla morte dell'affittuario, ha, comunque, ritenuto cessato il contratto nell'agosto del 1986 per fisiologica scadenza contrattuale, avendo del tutto trascurato gli effetti derivanti dall'avvenuta, automatica rinnovazione, in difetto della disdetta, non intimata dodici mesi prima dell'agosto 1986.
La censura è infondata Morte dell'affittuario.
La Corte bresciana ha incensurabilmente accertato che l'originario contratto tra la fondazione e l'affittuario Paolo Saracino aveva come dato di scadenza quella del 15 agosto 1971.
Tale data, per effetto dell'art. 17 della legge 11.2.1971 N. 11 che ha elevato a 15 anni il periodo minimo di durata di cui al 1 co. dell'art. 1 legge 22.7.1966 N. 606 per quanto riguarda i contratti di affitto e conduttore non coltivatore diretto, venne differita a quella del 15 agosto 1986 che segna la naturale scadenza del contratto stesso, non potendosi applicare la legge del 1982 N. 203 ad una situazione - quale quella in esame - che instauratasi nel 1961 e rinnovatasi nel 1971, non era soggetta alla normativa di cui all'art. 22 legge anzidetta, sopravvenuta allorquando il contratto di affitto in parola si era già rinnovato per un quindicennio secondo la previgente normativa Morte dell'affittuario.
Essendo, quindi, pervenuto il contratto de quo a scadenza fisiologica per lo spirare del termine di rinnovo quindicennale, (nel caso in esame l'affittuario morì durante il rapporto senza eredi coltivatori) non era necessaria l'intimazione della disdetta di cui all'art. 1 legge N. 606-1966 per impedirne l'ulteriore rinnovo. Resta assorbito il secondo motivo con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1627 cod. civ. in relazione all'art. 360 N. 3 e 5 con conseguente insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia, per aver il giudice del gravame erroneamente ritenuto che il termine trimestrale di cui all'anzidetta norma decorresse non dalla data della morte dello affittuario, bensì da quella dell'avvenuta sua conoscenza da parte del concedente, trattandosi di termine perentorio e per non aver in ogni caso il concedente provato la mancata conoscenza dell'evento prima del momento in cui provvide ad inviare la comunicazione agli eredi, prova posta a suo carico e non fornita. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con la condanna di Miriam Saracino al pagamento delle spese di questo giudizio, oltre agli onorari di L. 2.000.000 (duemilioni) Morte dell'affittuario.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso proposto da Miriam Saracino avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari sezione specializzata agraria in data 27 maggio - 10 settembre 1992 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita, liquidate in L. 26.300 oltre agli onorari in L. 2.000.000 (duemilioni).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile il 13 marzo 1995.

 
 
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