Art. 1647 Nozione affitto a coltivatore diretto
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative
Sentenza della Cassazione
Nozione affitto a coltivatore diretto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 21 febbraio 1995 _________ conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di _________, sezione specializzata agraria, _______________, coniugi, per sentirli dichiarare occupanti senza titolo di un fondo di sua proprietà in __________e, per l'effetto, condannare al rilascio dello stesso. Esponeva la ricorrente che il fondo in questione era stato concesso in affitto, dal proprio dante causa, a ___________. Deceduto l'affittuario in data 15 ottobre 1980, a costui era succeduta nel contratto la moglie __________, coltivatrice diretta la quale, peraltro, a sua volta, era deceduta nel 1994 senza lasciare eredi in possesso della qualifica di coltivatore diretto così che il rapporto si era sciolto alla fine dell'annata agraria 1994. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa eccependone l'infondatezza. Facevano presente, in particolare, che il convenuto _________, coltivatore diretto, prima aveva sostituito ___________, ammalato, nell'esecuzione materiale del vecchio contratto di affitto e, quindi, alla morte di __________(dante causa dell'attrice ___________) stipulato in proprio con l'attrice un contratto verbale di affitto. Svoltasi l'istruttoria del caso la sezione adita con sentenza 18 dicembre 1996, accertato che il _______deteneva il fondo oggetto di controversia in forza di autonomo contratto di affitto agrario a coltivatore diretto, stipulato senza forma scritta, rigettava la domanda attrice, ponendo a carico di __________le spese del giudizio. Gravata tale pronunzia dalla soccombente __________la Corte di appello di ________, sezione specializzata agraria, con sentenza 19 febbraio - 3 marzo 1998 rigettava l'appello, compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un solo motivo, ________, resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo ______________. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 C.P.C. 2. Nel rigettare la domanda proposta da _________ contro _______, domanda diretta a sentir dichiarare che questi ultimi detenevano senza titolo un fondo di proprietà dell'attrice ROBOTTI Giulia, i giudici del merito hanno evidenziato: da un lato, che dal 1982/83 il SACCHI ha arato, erpicato e concimato, alla guida del suo trattore, l'appezzamento di terreno di proprietà di ROBOTTI Giuseppina, esteso quasi una giornata piemontese, provvedendo, altresì al pagamento di un canone di affitto; - dall'altro, che il SACCHI ha provato di avere costituito, per facta concludentia, un rapporto di affitto con la ROBOTTI Giulia; - da ultimo, che è irrilevante, per escludere in capo al SACCHI la qualità di "coltivatore diretto" la circostanza che lo stesso svolga la propria attività di affittuario solo part time e senza essere qualificato tale ai fini fiscali e previdenziali, atteso che la riferita qualifica spetta a chiunque conduca un fondo impiegando una forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, indipendentemente dalla sua superficie e dall'eventuale svolgimento di altre attività.Nozione affitto a coltivatore diretto 3. La ricorrente principale censura la riassunta pronunzia denunziando "violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 6, legge n. 203 del 1982", sotto molteplici profili. ROBOTTI Giulia, in particolare, lamenta: 3. 1. che "la narrativa dei fatti quale risulta al punto 2 della sentenza" impugnata, dedicato alla esposizione delle difese svolte in causa dalla stessa ROBOTTI Giulia "non corrisponde a quanto sostenuto dalla ricorrente in ricorso introduttivo avanti al tribunale di Alessandria e avanti la corte di appello" e, a questo scopo contrappone, alla lettura dei detti atti come compiuta dai giudici di merito, la propria interpretazione degli stessi atti, osservando che "i fatti che hanno dato luogo alla azione giudiziaria, diversi da quelli riportati dalla corte di appello, nella esposizione del fatto" sono quelli ivi descritti; 3. 2. che la definizione di coltivatore diretto, fatta propria dai giudici a quibus non corrisponde a quella delineata dai testi positivi (in particolare l. 9 gennaio 1963, n. 9; l. 26 maggio 1965 n. 590 (art. 31); d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (art. 205); l. 9 maggio 1975 n. 153 (art. 12) ; l. 3 maggio 1982 n. 203 (art. 6)); 3. 3. che "non è stata fornita neppure la prova che sia stato stipulato un contratto di affitto in testa al SACCHI Giovanni" il quale, privo della qualifica di coltivatore diretto, avrebbe dovuto fornire per iscritto la prova del concluso contratto, a norma dell'art. 3, l. 22 luglio 1966, n. 606. 4. La censura non può trovare accoglimento Nozione affitto a coltivatore diretto. Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 4. 1. Quanto, in primis, alla circostanza che i fatti che hanno dato luogo alla azione giudiziaria, sono, in realtà, diversi da quelli riportati dai giudici di secondo grado nella esposizione di fatto della loro sentenza, la deduzione è inammissibile, almeno per due ordini di ragioni. 4. 1. 1. Con la censura in esame, infatti, la ricorrente denuncia, in buona sostanza, un "travisamento dei fatti" compiuto dai giudici del merito che non avrebbero correttamente interpretato i propri scritti di causa. Pacifico quanto sopra e non controverso che il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 28 novembre 1998, n. 12089; Cass. 23 giugno 1998, n. 6235) è palese - come anticipato - la inammissibilità della deduzione in parola la quale, eventualmente, doveva essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 395 c.p.c.. 4. 1. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, la deduzione in esame è inammissibile anche sotto il profilo di cui all'art. 100 c.p.c. La ricorrente, infatti, pur denunziando l'errore - sotto il profilo di cui sopra - in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado, non indica quale pregiudizio le è derivato da tale erronea rappresentazione della realtà operata da detti giudici e, quindi, l'interesse che sorregge la deduzione in esame (cfr. Cass. 9 aprile 1999, n. 3472; Cass. 8 marzo 1995, n. 2722). 4. 2. Quanto al secondo profilo di censura [erronea identificazione, da parte della sentenza impugnata, della nozione di "coltivatore diretto"] i giudici del merito per risolvere la controversia al loro esame, e, quindi, al fine di ritenere l'esistenza - tra le parti - di un contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto, hanno fatto, chiaramente, applicazione della l. 3 maggio 1982, n. 203. L'art. 6 di questa, espressamente prevede che "ai fini della presente legge [id est per l'applicazione degli istituti disciplinati dalla legge stessa, tra cui, in particolare, gli articoli 1 e 41, nella specie richiamati dalla sentenza gravata] sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole". È palese, pertanto, in primis, che non sono pertinenti, e rilevanti, al fine del decidere, le diverse qualificazioni di "coltivatore diretto" contenute in altre disposizioni normative, tutte analiticamente richiamate in ricorso, non dovendosi, nella specie fare applicazione di tali diversi norme (rilevanti ad altri fini) Nozione affitto a coltivatore diretto. Contemporaneamente non può tacersi che nella specie i giudici a quibus - contrariamente a quanto si afferma in ricorso - non hanno affatto dato una definizione di coltivatore diretto non corrispondente a quella di legge. Si precisa, infatti, in sentenza "può essere coltivatore diretto chi impiega nel fondo una forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione di quel fondo, indipendentemente dalla superficie di esso, nonché dallo svolgimento, da parte del coltivatore, di altre attività lavorativa su altri terreni o in settori extra agricoli". Tale definizione, coincide, perfettamente a quella contenuta nell'art. 6, sopra trascritto e alla interpretazione datane da questa Corte. Non si è mai dubitato, in particolare, al riguardo, da parte di questa Corte regolatrice, che l'art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 nel definire il concetto di coltivatore diretto si limita a stabilire che la forza lavorativa del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate (Cass. 24 novembre 1997, n. 11767) e, quindi, prescindendo - dalla limitata estensione del fondo, nonché dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale, dallo svolgimento da parte del coltivatore di altre attività lavorative su altri terreni o in settori extra - agricoli, ancorché in misura prevalente (Cass. 16 febbraio 1995, n. 1690, nonché Cass. 21 giugno 1993, n. 6858, tra le tantissime). È palese, concludendo sul punto, che non vi è stata, da parte della sentenza gravata, alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto relative alla qualifica di "coltivatore diretto". In merito, ancora, agli ulteriori profili di censura sviluppati, sul punto, in ricorso e relativi, rispettivamente, da un lato, all'accento posto sulla circostanza che il fondo in concreto condotto dal SACCHI avrebbe una estensione di soli mq. 3370 e, tale, quindi, una volta coltivato a frumento, da necessitare, nel corso dell'anno, di sole due giornate lavorative, dall'altro, alla ulteriore circostanza che il SACCHI svolge, prevalentemente, anche altra attività extra agricola, la deduzione è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono Nozione affitto a coltivatore diretto. Come osservato sopra, la qualità di coltivatore diretto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, va riconosciuta a chi eserciti professionalmente attività economica di coltivazione della terra servendosi di una organizzazione con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.), mentre resta a tal fine irrilevante la modesta entità di detta organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato, sempreché essa non sia così esigua da precluderne lo sfruttamento economico (Cass. 22 agosto 1984 n. 4671) come nell'ipotesi in cui il fondo, da questi coltivato abbia una superficie così esigua da permettere una coltivazione a mero scopo di diletto (Cass. 17 gennaio 1984 n. 394). Pacifico quanto sopra, se è - senza ombra di dubbio - censurabile la pronunzia del giudice del merito che abbia attribuito la qualità di coltivatore diretto a chi ha a propria disposizione una estensione assolutamente irrisoria di terreno, senza in alcun modo verificare quali colture siano in concreto praticate in tale terreno e senza accertare se l'attività svolta dallo stesso possa qualificarsi professionale e non meramente per hobby (cfr., in tale senso, ad esempio, Cass. 22 marzo 1996, n. 2505, specie in motivazione, richiamata negli scritti difensivi di parte ricorrente e resa con riferimento ad un fondo esteso complessivamente circa 600 metri quadri), altrettanto non può ripetersi con riguardo alla fattispecie ora in esame Nozione affitto a coltivatore diretto. Nella specie, infatti, si è pur sempre a fronte a un appezzamento di terreno, anche se non particolarmente esteso, pur sempre non irrisorio [mq. 33701]. È risultato, altresì, in esito alla esperita istruttoria - con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità - che il SACCHI non solo svolge, attivamente, una attività di conduzione diretta di un tale terreno, provvedendo personalmente alla sua aratura, ad erpicarlo nonché a concimarlo, ma anche che lo stesso dispone quantomeno di un trattore, cioè di una attrezzatura imprenditoriale sufficiente a fare presumere professionale l'esercizio della attività agraria da parte del SACCHI. Certo quanto sopra è evidente che era onere della attuale ricorrente, in sede di merito, dedurre e dimostrare, adeguatamente, che il SACCHI svolge l'attività in questione solo per hobby. Nè è rilevante, al fine di escludere la qualifica di coltivatore diretto in capo al SACCHI, che lo stesso abbia a disposizione un fondo di scarsa estensione, al quale non può che dedicare, nell'arco dell'anno, che qualche mezza giornata, e che lo stesso, ancora, esplichi, in via principale, anche altra attività extra agricola. Gli argomenti sviluppati sul punto in ricorso - certamente meritevoli di attenzione de jure condendo e sul piano politico, nonché economico - infatti, si infrangono irrimediabilmente contro il dettato di legge, che - come si è precisato sopra - non è, al riguardo, ne' dubbio, ne' equivoco. Non prevedendo, in particolare, la l. 3 maggio 1982 n. 203 che possano essere oggetto di "affitto agrario" solo fondi aventi una determinata estensione, ne' subordinando la stessa legge la qualifica di coltivatore diretto alla circostanza che colui che la invoca dedichi alla attività agricola una certa percentuale del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalla medesima almeno una particolare quota del proprio reddito da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale [come, ad esempio, a tutt'altri fini previsto dall'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153], è evidente - come osservato sopra - che è irrilevante che il fondo condotto in affitto sia di modeste o modestissime dimensioni e che il "coltivatore" svolga, in via principale e assorbente, altra attività lavorativa. La qualifica di coltivatore diretto, in realtà - come osservato sopra - viene meno esclusivamente allorché il fondo, sul quale la parte che invochi detta qualifica dedica la propria attività, sia di dimensioni tali da non consentire altra forma di coltivazione se non per diletto. Tale accertamento, ancora, è rimesso in via esclusiva al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto, come nella specie, da una motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici Nozione affitto a coltivatore diretto. 4. 3. Quanto, da ultimo, al rilievo che "l'affermazione della corte di appello di Torino per la quale il SACCHI avrebbe direttamente pagato alla proprietà, in nome proprio, un canone di affitto, è del tutto destituita di fondamento", si è a fronte ad una deduzione per un verso inammissibile, per altro totalmente infondato. 4. 3. 1. Quanto alla rilevata inammissibilità si osserva che i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che "il SACCHI ha direttamente pagato, in nome proprio... un canone di affitto la congruità del quale non è controversa" [cfr. pag. 7 della sentenza gravata], "come documentano le copie delle sue lettere di trasmissione alla proprietaria dei canoni relativi al terreno Solero..." [pag. 4, della stessa sentenza]. Pacifico quanto sopra è evidente la inidoneità delle considerazioni svolte al riguardo in ricorso, al fine di dimostrare l'esistenza, nella sentenza gravata, di un vizio della motivazione sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella specie, infatti, la ricorrente, lungi dall'indicare lacune o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, allorché la stessa ha ritenuto, sulla base dei documenti in atti, l'avvenuto pagamento del canone a nome proprio da parte del SACCHI (o, al limite, opporre che la corte di appello aveva trascurato l'esistenza, nella corrispondenza in questione, di espressioni significative di una diversa "volontà" del solvens e non equivoche nel senso che costui intendesse adempiere l'obbligo di un terzo), formula una serie di mere ipotesi difensive prive di qualsiasi riscontro, negli atti di causa, e assolutamente non idonee a giustificare una diversa conclusione. Si precisa, infatti, in ricorso che "l'invio del canone può essere effettuato da una persona diversa dall'effettivo obbligato per le più disperate ragioni o per praticità: è da ritenere, infatti, che la vedova dell'originario affittuario non fosse titolare di conto corrente e l'invio del canone, tramite assegno, poteva, evidentemente, essere effettuato solo da chi fosse titolare di un conto corrente, servendo, oltretutto l'invio dell'assegno anche ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del canone". Tali assunti, che non hanno alcun riscontro nelle risultanze di causa, si risolvono, in buona sostanza, in mere ipotesi difensive prive di qualsiasi fondamento e non sono, palesamente, idonei a superare il convincimento espresso dai giudici del merito hanno ritenuto, sulla base delle "lettere di trasmissione alla proprietaria dei canoni", che il SACCHI aveva pagato tali canoni "in proprio" e, quindi, non per conto di terzi soggetti Nozione affitto a coltivatore diretto. 4. 3. 2. Quanto, da ultimo, al rilievo che il SACCHI avrebbe dovuto provare per iscritto l'avvenuta stipula di un contratto di affitto "in testa sua", lo stesso si scontra con quella che è la letterale formulazione dell'art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203. Giusta tale ultima disposizione, in particolare, "i contratti agrari ultranovennali compresi quelli in corso, anche se verbali... sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi" ove stipulati da conduttori coltivatori diretti. Pacifico quanto sopra, non controverso - alla luce delle considerazioni svolte sopra - che il SACCHI è un conduttore coltivatore diretto, è evidente che ai fini della validità del contratto dallo stesso concluso con la ROBOTTI non era affatto necessaria la stipulazione di un contratto per iscritto. Nè appaiono pertinenti, al fine del decidere, e di pervenire ad una diversa soluzione della lite, i richiami svolti in ricorso alla giurisprudenza di questa Corte in margine all'art. 3, legge 1966, n. 606 (relativo al contratti di affitto a conduttori non coltivatori diretti) in alcun modo rilevante nel presente giudizio. 4. 4. Il ricorso principale, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte, deve rigettarsi. 5. Quanto, ancora, al ricorso incidentale, SACCHI Giovanni e ROBOTTI Giuseppina denunziano, con l'unico motivo di questo, "falsa applicazione degli artt. 92 e 99 c.p.c. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al regolamento delle spese processuali". Si osserva, infatti, da un lato, che rigettato l'appello della ROBOTTI, i giudici di secondo grado non potevano disporre, in assenza di un puntuale motivo di gravame relativo al solo capo relativo alle spese, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, dall'altro, che i motivi invocati a fondamento della compensazione delle spese di lite, quanto al giudizio di secondo grado, sono illogici. 6. Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso. 6. 1. Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che nella specie merita ulteriore conferma, in particolare, si osserva che il giudice di Appello, che rigetti nel merito il gravame, non può - in mancanza di uno specifico motivo di doglianza in ordine alla decisione sulle spese processuali - modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese di primo grado (Cass. 28 maggio 1996, n. 4896; Cass. 21 ottobre 1994, n. 8662; Cass. 19 maggio 1992, n. 6004; Cass. 23 maggio 1975, n. 2047, tra le tantissime) Nozione affitto a coltivatore diretto. Poiché i giudici di secondo grado non si sono attenuti al riferito principio di diritto, non avendo l'appellante proposto avverso la sentenza dei primi giudici alcuna censura specifica relativa al capo delle spese, è evidente che la sentenza gravata deve essere cassata senza rinvio nella parte in cui ha disposto, tra le parti, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. 6. 2. Quanto all'ulteriore profilo della censura, illogicità della motivazione addotta dai giudici di secondo grado al fine di giustificare la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di secondo grado, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha affermato che "la Corte ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese", atteso che "la durata della presente lite sembra sproporzionata rispetto al suo valore economico", senza considerare che l'autorità giudiziaria era stata, nella specie, adita da controparte e che essi concludenti non avevano affatto stabilito i tempi del giudizio. La deduzione è inammissibile. I giudici del merito hanno disposto anche la compensazione delle spese di lite di secondo grado sulla base di due, distinte, rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente a sorreggere, ex se, il dictum adottato. Si precisa infatti, al riguardo che "la moglie del SACCHI, presentatasi anch'essa come coltivatrice diretta part time, non ha provato minimamente di esserlo" e che "la durata della presente lite sembra sproporzionata rispetto al suo valore economico". Certo quanto sopra è palese - come anticipato - la inammissibilità della censura in esame, per difetto di interesse, in capo al ricorrente. Deve ribadirsi, al riguardo, infatti/che qualora la decisione adottata si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, è inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza del ricorrente per cassazione che investa una sola delle addotte ragioni, atteso che anche in caso di accoglimento della relativa censura, la pronuncia impugnata resterebbe ferma in base alla ratio decidendi non contestata (Tra le tantissime, ad esempio, Cass. 22 marzo 1999, n. 2666, specie in motivazione, nonché Cass. 9 dicembre 1994, n. 10555; Cass. 26 ottobre 1994, n. 8785; Cass. 24 giugno 1994, n. 8785 e Cass. 25 ottobre 1993, n. 10577) Nozione affitto a coltivatore diretto. Certo quanto sopra, tenuto presente che gli attuali ricorrenti incidentali denunciano esclusivamente il secondo degli argomenti invocati dalla corte del merito a sostegno della loro pronunzia, è evidente la inammissibilità della deduzione, come sopra anticipato. 7. Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione quello incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnazione in relazione motivo accolto; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità Nozione affitto a coltivatore diretto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000 |