Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto. In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta. Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Massima della Cassazione
Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali
RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE NON SOLO LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 MARZO 1961 N 181, ISTITUTIVA DI SPECIALI BENEFICI (RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO SECONDO PERCENTUALI DA FISSARSI DALLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI) IN FAVORE DEGLI AFFITTUARI COLPITI DALLE AVVERSITA ATMOSFERICHE VERIFICATESI NELL'ANNATA AGRARIA 1959,1960, MA ANCHE QUELLE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE RIDUZIONE PREVISTA DAGLI ARTT 1635 E 1636 COD CIV (PERDITA FORTUITA DEI FRUTTI NEGLI AFFITTI ANNUALI E PLURIENNALI), FATTA SALVA DALLA LEGGE SPECIALE N 181 DEL 1961, SEMPRE CHE SI TRATTI DI DANNI SOFFERTI NELLA ANNATA AGRARIA 1959,1960.*
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