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Proprietà del bestiame consegnato

Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Sentenza della Cassazione

Proprietà del bestiame consegnato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
____________ , proprietari di un fondo rustico esteso ettari 5,50 da essi concesso in affitto il 6 maggio 1969 a ________, con ricorso alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di _________chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell'affittuario agli obblighi derivanti dal contratto stesso e della legge, consistite nella cessazione dell'allevamento di animali bovini - che costituivano le scorte vive del fondo e comprendevano sette capi, al momento della consegna in seguito a stima - nonché nella fertilizzazione del terreno con altro concime organico, nella utilizzazione della stalla per l'allevamento di un ingente numero di suini e cui liquami recavano danni al detto edificio, nella coltivazione di una parte soltanto del fondo e senza che venisse, inoltre, praticato lo avvicendamento delle colture nel rispetto della rotazione quinquennale. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto, nel contestare la fondatezza della domanda, eccepiva che l'alienazione degli animali bovini - di cui affermava essere proprietario per averli pagati all'inizio del rapporto - era stata determinata dalla morte di tre capi in conseguenza delle cattive condizioni in cui versava la stalla e non aveva impedito la normale concimazione del fondo con materiale organico proveniente dall'allevamento di ovini;
negava, poi, di non avere effettuato la rotazione delle colture di non aver coltivato una parte del fondo, sul rilievo che erano rimaste incolte soltanto le tare (aia rurale e strisce di terreno sulle scarpate), riconosceva di avere impiantato nel 1981, per la durata di diciotto mesi, un allevamento di suini per sopperire alla mancanza del bestiame bovino, ma senza che venisse recato alcun danno alla stalla e alle fondazioni della casa colonica.
Il giudice adito, sentite le parti, avendo ritenuto dimostrato in base alle risultanze della prova testimoniale assunta, le dedotte inadempienze dell'affittuario, che considerava anche nel loro complesso e in relazione al comportamento dell'affittuario medesimo nonostante le diffide allo stesso intimate dai locatori, accoglieva la domanda.
Proponeva appello il __________il quale, riproponendo tutti i rilievi formulati in primo grado, contestava l'esistenza e, quanto meno, la gravità dell'inadempimento. Gli appellati, rilevando la infondatezza della proposta impugnazione, ponevano in evidenza, tra l'altro, l'obbligo di mantenere le scorte nel fondo, da parte dell'affittuario, il quale non aveva negato di doverle restituire alla cessazione del rapporto, e la mancata coltivazione di una estensione di terreno di circa un ettaro - secondo quando deposto dai testi e riconosciuto dal Tribunale - nonché la alterazione della normale rotazione per essere state privilegiate colture c.d. sfruttatrici a svantaggio di quelle miglioratrici e per il protrarsi del comportamento dell'affittuario nonostante le diffide ricevute. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di ____________, in accoglimento delle proposta impugnazione, ha rigettato la domanda dei ___________avendo ritenuto: che l'acquisto del bestiame esistente nel fondo, effettuato dell'affittuario, ne legittimava la vendita da parte di questo ultimo, per essere venuto meno il vincolo pertinenziale che genericamente lega il bestiame al fondo, salvo semmai l'obbligo dello affittuario medesimo di ricostituire il predetto vincolo a momento della riconsegna del fondo e di mantenere il fondo in stato di normale produttività e, inoltre, che la avvenuta fertilizzazione del terreno con diverso materiale organico poteva considerarsi sufficiente ai fini di una normale concimazione; che la mancata coltivazione di una parte del fondo riguardava esclusivamente le "tare" e un pioppeto, di cui i locatori si erano riservata la custodia e le cui piante erano state dagli stessi abbattute, e, non potendosi desumere dal contratto di affitto l'obbligo dell'affittuario di estirpare le ceppaie e di dissodare il terreno interessato, non sussisteva tale motivo di inadempimento, quanto meno sotto il profilo della gravità; che analoghe considerazioni dovevano ritenersi valide in relazione alla utilizzazione della stalla e porcilaia per la mancata dimostrazione dei lamentati danni alla stalla e alla casa colonica - contrastati nella consulenza di parte dell'affittuario - e per il fatto che comunque il pavimento della stalla era destinato a ricevere i liquami degli animali bovini. Ricorrono per cassazione i _________, con tre motivi. L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1640, 1641, 1642 e 1645 Cod. Civ., in relazione agli artt. 4, lett. A), D.L. Lgt. 5 settembre 1945 n. 157, e 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, nonché la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. I ricorrenti pongono in evidenza che nel contratto di affitto di cui alla scrittura del 6 maggio 1969 era stata pattuita esplicitamente la consegna delle scorte in quantità e valore secondo stima da effettuarsi entro il 31 agosto dello stesso anno, data in cui il bestiame era stato preso in considerazione dal locatario, e che nella appendice al detto contratto, in data 11 settembre 1969, si dava atto che in tale giorno il Bernetti aveva pagato il valore della stima come da nota corrispondente alla parte padronale, pari a lire 433.500 in contanti e lire 433.500 in cambiali scadenti il 30 marzo 1970, e, inoltre, che tale stima, prodotta nel giudizio di primo grado, conteneva la ricognizione e la specifica indicazione del numero, della specie, del sesso, dell'età e del peso degli animali. Quanto sopra premesso, avendo ritenuto che il pagamento del valore aveva finito per rompere il vincolo pertinenziale, aveva ignorato la norma contenuta nell'art. 1645 Cod. Civ. che vuole salvi gli effetti delle disposizioni precedenti anche nel caso in cui l'affittuario abbia depositato la somma che rappresenta il valore del bestiame, di cui il locatore rimane proprietario, con potere di disposizione, da parte dell'affittuario, limitato alla sostituzione di singoli capi e con l'obbligo imposto dall'art. 1644, ult. co., stesso Codice, di impiegare il letame esclusivamente nella coltivazione del fondo; con la conseguenza che l'asportazione del bestiame dal fondo, come ritenuto da questa Corte (sent. n. 3284 del 1979) costituisce inadempimento contrattuale idoneo a dare luogo alla risoluzione del contratto. Rilevano, inoltre, i ricorrenti che il detto giudice non ha dato alcuna spiegazione circa la ritenuta vendita del bestiame, pur essendone stata effettuata la consegna mediante la specificazione risultante dalla stima, mentre un tale effetto non poteva derivare dalla espressione contenuta nella su indicata appendice, secondo la quale il valore di stima era stato "pagato", equivalendo tale termine alle espressioni "versato" o "depositato" Proprietà del bestiame consegnato.
Il motivo è fondato.
Secondo le disposizioni di cui agli artt. 1640 - 1645 Cod. Civ., di carattere integrativo in quanto applicabili salvo diversa regolamentazione patrizia, nell'affitto di fondi rustici la proprietà delle scorte esistenti nei fondi stessi - che rappresentano gli "instrumenta fundi" del diritto romano - passa all'affittuario qualora - trattandosi di scorte vive, e in particolare di bestiame di allevamento - la loro consegna sia stata effettuata dal locatore del loro valore, (art. 1645, 3 co., in relazione all'art. 1640, 3 co.;) in tal caso l'affittuario, avendone acquistato la proprietà, può anche revocare la destinazione del bestiame al servizio del fondo ma dovrà introdursi altro bestiame in sostituzione di quello ricevuto, stante l'obbligo, posto a suo carico dall'art. 1618 Cod. Civ., di destinare al servizio della cosa concessagli in affitto i mezzi necessari per la gestione di essa secondo le regole della buona tecnica agricola. In tale ipotesi, alla fine del rapporto, sorge poi a carico dell'affittuario l'obbligazione alternativa di provvedere al pagamento di una somma di danaro, pari al valore ricevuto, oppure di restituire le scorte in natura per un valore corrispondente alla stima oppure di restituire le scorte parte in natura e parte in danaro e, pur non essendo necessario che il bestiame corrisponda per qualità a quello ricevuto, occorre, tuttavia, che esso sia idoneo a servire di dote al fondo, con riguardo alle sue caratteristiche colturali, considerato il richiamo contenuto nel comma terzo dell'art. 1640 Cod. Civ. alla facoltà di restituire "scorte" in natura. Tale idoneità deve poi sussistere anche nel corso del rapporto di affitto, si a in correlazione alla indicata facoltà di restituzione sia per il su accennato obbligo di cui all'art. 1618 cit.
Qualora, invece, la consegna delle scorte vive esistenti nel fondo sia stata effettuata dal locatore mediante la loro descrizione, e cioè con indicazione della specie, del numero, del sesso, dell'età della qualità e del peso, le scorte rimangono di proprietà del locatore. Tale tipo di consegna, in cui l'eventuale versamento di una somma di danaro corrispondente al valore del bestiame risultante dalla stima, da parte dell'affittuario, deve considerarsi effettuato a titolo di garanzia reale, con correlativo obbligo di restituzione a carico del locatore al momento della riconsegna delle scorte, in pendenza del rapporto, tra l'altro, consente all'affittuario di disporre soltanto dei singoli capi di bestiame, mantenendo, però, nel fondo la dotazione necessaria (art. 1641), impone l'utilizzazione del letame esclusivamente nella coltivazione del fondo (art. 1644, 2 co.) e al termine del contratto determina l'obbligo della riconsegna del bestiame, secondo quanto stabilito nell'art. 1645 1 co., corrispondente a quello specificato all'atto della consegna, anche qualora all'inizio dell'affitto l'affittuario abbia depositato presso il locatore la somma che ne rappresenta il valore (art. 1645 2 co.). Le dette scorte possono poi costituire pertinenze, sotto il profilo soggettivo, qualora la loro destinazione al servizio del fondo sia stata effettuata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sul fondo stesso (art. 817, 2 co., C.C.) e, come tali, possono anche formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici;
perché tale situazione si verifichi è però necessario che il proprietario della cosa principale abbia disposto separatamente della pertinenza con atto anteriore a quello avente per oggetto la cosa principale - per cui non sorge il detto vincolo di destinazione - oppure che da un unico atto, riguardante la cosa principale e la pertinenza, risulti in modo non equivoco la volontà di disporre di queste ultime in modo diverso, trovando applicazione, in caso contrario, il principio generale posto dall'art. 818, 1 co., Cod. Civ., secondo cui gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto Proprietà del bestiame consegnato.
Da quanto sopra risulta che, ai fini dell'esistenza dello inadempimento dell'affittuario in relazione al mantenimento delle scorte nel fondo e, in particolare, all'obbligo di impiegare nel fondo il letame del bestiame, nonché per la valutazione della gravità dell'inadempimento, assume rilevanza decisiva l'accertamento della proprietà delle scorte in relazione alle disposizioni di legge citate, con particolare riferimento all'art. 1618 C.C. se le scorte siano di proprietà dell'affittuario e agli artt. 1640 - 1645 stesso Codice qualora la proprietà di esse sia invece rimasta al locatore. Infatti, nella prima ipotesi occorre valutare se l'alienazione del bestiame da parte dell'affittuari, abbia fatto venir meno la destinazione, da parte dello affittuario medesimo, dei mezzi necessari per la conduzione del fondo secondo i principi della buona tecnica agraria; nella seconda, costituendo le scorte la dotazione del fondo che deve essere mantenuta per tutta la durata del rapporto (art. 1640, 1 co. e 1642 Cod. Civ.) la loro asportazione produce una modificazione radicale che l'affittuario, come ritenuto da questo Supremo Collegio (sent. n. 3284 del 1979), non può operare unilateralmente senza incorre in inadempimento contrattuale. E, per le considerazioni innanzi svolte, ai fini dell'accertamento della proprietà delle scorte, è necessario che il giudice del merito compia una approfondita indagine diretta ad interpretare la volontà delle parti, anche in riferimento alle clausole del contratto di affitto, avente per oggetto sia il fondo che il bestiame, e con specifico riguardo alle modalità della consegna di questo, effettuata in base alla indicazione del solo valore oppure con "descrizione".
Orbene, nella specie, ricorrono i denunziati vizi della motivazione, poiché la Corte del merito, pur avendo considerato il bestiame bovino come "esistente nella colonia al momento della conclusione del contratto e, quindi, fornito dal locatore, ha ritenuto che di esso l'affittuario ebbe a corrispondere il "prezzo" per avere il Bernetti versato - parte in contanti e parte in effetti cambiari - una somma corrispondente al valore delle dette scorte , "come da specifica quietanza redatta in calce alla stessa scheda contrattuale" e, in base a tale presupposto, ha rilevato che "tale acquisto, ha finito per rompere il vincolo pertinenziale che generalmente lega il bestiame al fondo, dal momento che è sempre nella facoltà dell'affittuario - proprietario di comunque disporre (anche vendendolo) del bestiame acquistato, salvo - se mai - l'obbligo di ricostituire il predetto vincolo al momento della riconsegna del fondo, mediante acquisto dei necessari (secondo il valore di stima a suo tempo fatta) capi bovini; tutto ciò, nel rispetto, da parte dell'affittuario, dell'obbligo di mantenere il fondo in stato di normale produttività". Ciò posto, dopo aver considerato che il concime organico bovino è qualitativamente migliore, sotto il profilo fertilizzante, di quello misto MOTIVI DELLA DECISIONE
(proveniente dall'allevamento di suini, ovini e conigli) impiegato dal Bernetti, il giudice di appello ha ritenuto sufficiente quest'ultimo tipo di letame, ai fini della pratica di una normale concimazione Proprietà del bestiame consegnato.
Sennonché - a parte la impossibilità di configurare la costituzione (o la ricostituzione) di un vincolo pertinenziale ad opera del titolare di un diritto di godimento sulla cosa principale e la non corrispondenza della ritenuta sufficienza della concimazione con l'osservanza dei criteri di una buona tecnica agraria - va osservato che la Corte del merito, nel ritenere l'acquisto del bestiame da parte dell'affittuario e nel trarre da tale acquisto le conseguenze cui è pervenuta, ha omesso di valutare le modalità della consegna delle scorte che, per le svolte considerazioni, assumono rilevanza decisiva ai fini del riconoscimento del diritto di proprietà sul bestiame consegnato dal locatore - e sulle conseguenze inerenti all'impiego del letame - indipendentemente dal pagamento di una somma di danaro che rappresenti il valore delle scorte, da parte dell'affittuario, da considerarsi quale corrispettivo dell'acquisto oppure come versamento a titolo di garanzia e da restituirsi dal locatore al termine del rapporto (artt. 1642 e 1645, 1 e 2 co., Cod. Civ.) appunto in relazione alle modalità di determinazione del bestiame al momento della consegna. E ciò senza neanche accennare ad una diversa regolamentazione patrizia - essendo stato omesso l'esame delle relative clausole contrattuali - o ad elementi di giudizio, da valutarsi anche secondo criteri di ordine logico, idonei a dimostrare che contestualmente alla ritenuta costituzione del rapporto pertinenziale da parte del proprietario - locatore sarebbe stata effettuata la vendita della pertinenza per l'avvenuta corresponsione, da parte dell'affittuario, di una somma di danaro che, immotivatamente, è stata qualificata "prezzo" dell'acquisto. La Corte del merito, conseguentemente, non ha motivato correttamente la propria decisione circa l'insussistenza del dedotto inadempimento in relazione alla concimazione del fondo con letame diverso da quello degli animali bovini, in relazione all'art. 1644 Cod. Civ.; ne' la motivazione, sul punto, può ritenersi adeguata, anche nella ipotesi dell'avvenuto acquisto delle scorte da parte dell'affittuario, poiché il detto giudice, pur avendo riconosciuto che il letame bovino è qualitativamente migliore, sotto il profilo fertilizzante, ha poi ritenuto "sufficiente" la concimazione con letame misto operata dall'affittuario senza valutare la idoneità degli animali immessi nel fondo in sostituzione di quelli bovini a costituire la dotazione del fondo e la corrispondenza del diverso sistema di concimazione adottato alle norme di una buona tecnica agricola in relazione alle colture praticate nel fondo. Del pari fondato deve ritenersi il secondo motivo con il quale - denunziata l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1615 e 1618 Cod. Civ. in relazione all'art. 19 legge 11 febbraio 1971, n. 11 nonché la mancanza o insufficienza e la contraddittorietà della motivazione - si deduce che, essendo stato concesso in affitto al Bernetti una estensione di circa ettari 5,50 di cui erano risultati coltivati soltanto Ha 4,20 circa, non poteva escludersi l'inadempimento dell'affittuario in relazione alla mancata coltivazione del pioppeto - che occupava la parte non coltivata escluse le c.d. tare - in base alla clausola contrattuale che riservava la piantagione del pioppeto e di altre piante perenni per i quali i proprietari avevano la libertà della custodia e dell'abbattimento; e ciò sia perché tale clausola, a seguito della entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 aveva perduto validità ed efficacia, essendo nulla di pieno diritto ai sensi dell'art. 19 legge cit. sia in quanto l'affittuario, avendo avuto, fin dalla conclusione del contratto, la disponibilità dell'intera estensione di ettari 5,50 avrebbe dovuto praticare sulla superficie resasi disponibile l'impianto delle coltivazioni erbacee, coordinandole con la rotazione quinquennale Proprietà del bestiame consegnato.
Ed invero, la Corte del merito, pur avendo considerato che. come risultava dal contratto, il fondo concesso in affitto al Bernetti era esteso Ha 5,50 circa, ha ritenuto che la mancata coltivazione della parte residua all'abbattimento del pioppeto - risultata, dalla prova testimoniale, ricoperta da rovi - non costituiva inadempimento, quanto meno sotto il profilo della gravità, in quanto in una clausola contrattuale, che consentiva all'affittuario la normale potatura e raccolta del frutto e, per le piante cadenti o da estirpare, richiedeva il consenso dei proprietari con la ripartizione del cinquanta per cento, era stato stabilito che "da quanto sopra concordato era esclusa la piantagione del pioppeto e di altre piante perenni per le quali i proprietari hanno la libertà della custodia e non era, quindi, dato comprendere, da tale clausola, secondo il giudice del merito, se una volta tagliate le piante - il che era avvenuto, ad opera dei proprietari nel 1981 - sussistesse l'obbligo dello affittuario di procedere alla coltivazione della porzione di fondo interessata, previa estirpazione delle ceppaie e successivo dissodamento del terreno.
Orbene, anche a non voler considerare che la Corte non ha collegato la clausola di cui sopra alle altre contenute nel contratto di affitto, ai fini di una corretta interpretazione del suo contenuto e dei suoi effetti, va osservato che il giudice di appello ha omesso di valutare sia la incidenza, sulla limitazione risultante dalla stessa clausola, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sia i poteri dell'affittuario in relazione alla produttività del fondo ed ai miglioramenti.
Infatti, essendo venuta meno la validità della clausola contrattuale che prevedeva la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo, in applicazione dell'art. 19 cit. che ne sancisce la nullità di pieno diritto con conseguente estensione dell'affitto a tutte le colture del fondo, si rendeva necessario esaminare se, in relazione ai poteri attribuiti all'affittuario dall'art. 1615 C.C. e, poi, dagli artt. 10 11 e 14 legge n. 11 del 1971 con riguardo alle iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo e alla esecuzione dei miglioramenti, dovesse ravvisarsi un inadempimento dell'affittuario per il mancato esercizio di siffatti poteri, tenendosi anche conto del comportamento delle parti nel corso del rapporto Proprietà del bestiame consegnato.
Deve essere, infine, condivisa la tesi sostenuta nel terzo motivo col quale - denunziando l'errata applicazione ed interpretazione degli artt. 1175 e 1176 Cod. Civ. in relazione all'art. 4, lett. A. D.L.L. 5 settembre 1945, n. 157 nonché i medesimi vizi di motivazione richiamati negli altri motivi - i ricorrenti lamentano la mancata valutazione complessiva delle singole inadempienze, per essere stati, esaminati separatamente i singoli addebiti posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto. Infatti, come ritenuto da questo Supremo Collegio (tra le altre, sent. n. 2098 del 1987 e 1870 del 1983) a norma dell'art. 4 legge n. 157 cit. la gravità dell'inadempimento che giustifica la cessazione della proroga legale dei contratti agrari, deve essere valutata alla stregua dell'intero svolgimento del rapporto anche nelle annata successive alla domanda di risoluzione, con un apprezzamento unitario delle varie inadempienze ai singoli obblighi contrattuali al fine di accertare se esse complessivamente valutate siano tali da determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto stesso. Erroneamente, quindi, nella specie, la Corte del merito ha ritenuto insussistente l'inadempimento "quanto meno sotto il profilo della gravita" in relazione alla mancata coltivazione della estensione di terreno di cui al secondo motivo e al dedotto utilizzo della stalla coma porcilaia, considerando separatamente tali inadempienze e senza effettuare una valutazione complessiva.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Ancona la quale, uniformandosi ai principi sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio Proprietà del bestiame consegnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Ancona.
Roma, 13.4.1988.

 
 
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