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Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

 

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l`altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma del l`art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall`altro al compimento di tutti gli atti necessari all`attività dell`impresa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di N____, adito da V____, con sentenza 6.5-30.6.1983, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla stessa con D____ l'11 giugno 1961 in N____, a norma dell'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898 del 1970, attesa l'accertata cessazione della convivenza fra i coniugi nel quinquennio anteriore alla domanda, a seguito di separazione consensuale omologata dallo stesso tribunale il 2 maggio 1973;
affidava i figli minori alla madre ed assegnava per il mantenimento degli stessi la somma di L. 300.000, oltre gli assegni familiari, revocava la facoltà di amministrazione dei beni dotali al marito "stante la cessazione del rapporto coniugale, la scomparsa dell'istituto della dote e della stessa normativa anteriore all'abolizione della dote (v. art. 193)".
La sentenza, appellata dal D____, era confermata dalla Corte d'appello di N____ con sentenza 24.5-26.7.1985.
A sostegno della decisione il giudice del gravame osservava che l'assunto dell'appellante contrario alla pronuncia di cessazione per insussistenza del relativo presupposto non era dimostrato e che lo stesso interrogatorio formale, deferito nelle conclusioni, non era idoneo ad eliminare le risultanze probatorie, acquisite in primo grado, perché non concerneva fatti nuovi ex art. 345 c.p.c. e perché l'oggetto dei capitolo non escludeva la cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, essendo soltanto destinato ad asseverare ipotesi di saltuari incontri con la moglie e di premura per le figlie, pur ammettendosi, esplicitamente, la cessazione della convivenza, con la conseguenza che la stessa prospettazione del D____ era un fatto inidoneo a contrastare le risultanze della irreversibile compromissione del matrimonio, alla stregua della cessazione della convivenza materiale e spirituale tra i coniugi.
Aggiungeva la Corte che non sussistevano plausibili ragioni per modificare le disposizioni sull'amministrazione dei beni dotali e che, per quanto riguardava l'assegno, lo stesso riguardava esclusivamente le figlie minori nate rispettivamente nel 1966 e nel 1971, che la sua misura era proporzionale alle condizioni economiche della famiglia, tenuto presente le condizioni economiche e di salute dell'obbligato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D____ articolato su tre motivi ed illustrato da memoria. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la V____. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2733 c.c., 228, 230 e 345 c.p.c. dell'art. 3 l. 1 dicembre 1970 n. 898, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, malgrado le risultanze della prova testimoniale non provassero tale assunto e per non avere ammesso l'interrogatorio formale deferito alla controparte sulle circostanze:
a) che recenti accertamenti cardiologici avevano confermato che il ricorrente è affetto da riacutizzata insufficienza coronarica diffusa, alla quale si accompagnano frequenti crisi di angina pectoris; b) che era stata prescritta ed osservata al D____ la rigorosa astinenza da rapporti sessuali; c) che il ricorrente si incontrava nell'abitazione della moglie il sabato e la domenica, trattenendosi ivi a pranzo e a cena con le figlie e che, negli ultimi tempi, aveva intensificato le visite tanto che quasi ogni giorno si intratteneva con moglie fino a tarda sera; d) che malgrado la cessata comunione materiale, conseguenza sia delle precarie condizioni di salute del ricorrente, sia di una non modificata incompatibilità di carattere, i rapporti personali fra i coniugi erano rimasti quanto mai intimi; e) che il ricorrente oltre al sostegno economico si interessava delle figlie e di tutto quanto riguardava l'andamento della vita familiare.
A sostegno del motivo si aggiunge che il mezzo proposto non costituiva domanda nuova, ma solo un'eccezione, peraltro non nuova. Il motivo di ricorso, nei vari profili in cui si articola, è infondato.
Il primo profilo con il quale si deduce l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è inammissibile in quanto con lo stesso, attraverso la deduzione di un vizio di motivazione, si richiede un riesame del merito della controversia.
L'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solamente quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Pertanto, alla cassazione della sentenza, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, si può giungere quando uno dei vizi suddetti emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente od illogico; ma non già quando - come nella specie - il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato non conformi alle attese ed alle deduzioni della parte.
Infondato è poi il profilo di ricorso con il quale si censura la mancata ammissione dell'interrogatorio formale deferito alla V____. La corte d'appello - come risulta dalla precedente esposizione dello svolgimento del processo - ha negato tale ammissione per l'irrilevanza delle circostanza dedotte ai fini del decidere e della dimostrazione dell'assunto del ricorrente e per la non novità della prova.
Ciascuna delle ragioni addotte era sufficiente da sola a correggere la decisione.
Il ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi basata sulla novità della prova limitandosi ad eccepire - forse equivocando sul richiamo dell'art. 345 c.p.c. - che non si trattava di una domanda nuova e ciò è sufficiente per il rigetto del profilo di censura in quanto la decisione è intangibile per la ratio non impugnata. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2, 147, 148, 155 e 2699 c.c.; art. 5 l. n. 898 del 1970, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte mantenuto l'assegno di mantenimento per entrambe le figliole, malgrado la prima fosse ormai maggiorenne ed avesse trovato una dignitosa e bene remunerata occupazione e per aver omesso di statuire che l'assegno di divorzio sarebbe stato dovuto soltanto a decorrere dalla formazione del titolo costitutivo e cioè dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.
Il complesso motivo di ricorso è infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato.
È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui l'obbligo di mantenere i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con una appropriata collocazione in seno al corpo sociale (cfr., ex plurimis, Cass. 13 ottobre 1982 n. 5271; Cass. 25 maggio 1981 n. 3416; Cass. 28 ottobre 1978 n. 4925).
La prova delle circostanze estintive dell'obbligo di mantenimento deve essere fornita dal soggetto obbligato che deduca la cessazione del diritto del figlio alla prestazione del mantenimento (Cass. 28 ottobre 1978 n. 4925; Cass. 17 ottobre 1977 n. 4424).
Nella specie l'attuale ricorrente non ha dedotto in sede di merito tale prova e, pertanto, correttamente la corte d'appello ha affermato il suo obbligo di mantenimento anche nei confronti della figlia maggiorenne, mentre è irrilevante, oltre che inammissibile, la deduzione fatta per la prima volta in sede di legittimità, della sistemazione "dignitosa e ben remunerata" di quest'ultima. Con riferimento all'altro profilo di censura è sufficiente rilevare, ai fini della sua reiezione, che l'assegno di divorzio, per quanto riguarda la sua decorrenza, ha una disciplina fissata nella legge - salva l'ipotesi, non ricorrente nella specie, e previste del nuovo testo dell'art. 4, comma 10, l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8, l. n. 74 del 1987 - e, pertanto, l'omessa indicazione, nella sentenza di divorzio, della data di decorrenza dell'assegno resta irrilevante e non è conseguentemente deducibile in sede di ricorso per cassazione, atteso che tale data coincide pur sempre con quella del passaggio in giudicato della sentenza medesima (Cass. 6 gennaio 1983 n. 67).
Con il terzo motivo si deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli art. 227 l. n. 151 del 1975, 182 cpv. e 202 c.c. del 1942, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per avere la Corte confermato la disposta revoca dell'amministrazione dei beni dotali, senza tener presente che il vincolo dotale costituito sotto il regime del codice del 1942 non si estingue, se non ricorrono le ragioni contemplate nell'art. 202 c.c. (come nella specie), se non con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Aggiunge il ricorrente, nella memoria, che gli effetti della sentenza di divorzio di producono dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia stessa e che quindi erroneamente la Corte ha ritenuto che l'obbligo di restituire i beni dotali fosse divenuto attuale.
Anche tale ultimo motivo di ricorso è infondato e per la sua reiezione valgono le stesse osservazioni fatte per respingere il secondo profilo del secondo motivo di ricorso.
Il giudice di primo grado la cui pronuncia, sul punto, è stata confermata da quello di appello, si è limitato a revocare la facoltà di amministrazione dei beni dotali al marito "stante la cessazione del rapporto coniugale", senza fissare alcuna data per tale cessazione.
Sulla base dei principi generali - attesa la natura costitutiva della pronuncia di divorzio - tale revoca non può produrre effetto che dal passaggio in giudicato di quest'ultima, sicché l'omessa indicazione di tale data non induce alcuna nullità della sentenza impugnata e non può essere dedotta in sede di ricorso per cassazione.
Conclusivamente il ricorso va integralmente respinto. Nessuna pronuncia va adottata per quanto riguarda le spese di questa fase di giudizio, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile della corte di cassazione il 23 settembre 1988
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