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Amministrazione dei beni personali del coniuge

 

Amministrazione dei beni personali del coniuge

Art. 185 Amministrazione dei beni personali del coniuge

All`amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell`art. 217.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 maggio 1986 L______conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di P____ il coniuge B_____ , nei cui confronti aveva promosso giudizio di separazione personale, per sentir accertare il proprio diritto al pagamento della metà del reddito prodotto da due appartamenti in P____, rispettivamente alla Via ____, n. 21, e in ____, n. 10, acquistati in regime di comunione legale e amministrati dal marito, con condanna dello stesso al pagamento delle somme ad essa spettanti a far data dal 1^ dicembre 1985. Il convenuto eccepiva l'inammissibilità della domanda e, in subordine, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione legale dei beni.
Con sentenza del 26 giugno 1993-23 febbraio 1993 il tribunale, riteneva privo di effetti il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, verificatosi in corso di causa, in quanto nella specie la domanda comportava l'accertamento del godimento da parte del convenuto di redditi derivanti da beni di proprietà del coniuge, e condannava il convenuto al pagamento della metà del valore locativo del primo appartamento, da lui abitato, rigettando la domanda con riferimento al secondo appartamento, che riteneva improduttivo di reddito per mancanza di prova dell'asserita sua locazione a terzi;
rigettava la domanda di scioglimento della comunione familiare in base al rilievo che la comunione familiare si era sciolta per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e che le parti potevano promuovere il giudizio di divisione prescindendo da ogni pronuncia dichiarativa di scioglimento della comunione legale dei beni.
Su gravame del convenuto la Corte d'Appello di P____, con sentenza del 6 ottobre-8 novembre 2000, in parziale riforma della pronuncia impugnata, riduceva da L.. 240.277 a L. 140.277 mensili la quota di reddito dell'appartamento di Via ____spettante all'attrice per il godimento esclusivo esercitato dal coniuge, che condannava inoltre al pagamento della metà del reddito dell'appartamento di _____, secondo le indicazioni risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da lui presentate. Contro la sentenza ricorre per Cassazione B______con due motivi.
Resiste L_____ con controricorso.
MOTIVI DELLA DICISIONE
Con i due motivi di ricorso, che per la stretta connessione delle censure articolate sono suscettibili di esame congiunto, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 132 e 710 cod. proc. civ. e degli artt. 156, 177 e 191 e seguenti cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e si duole che la sentenza impugnata abbia provveduto sostanzialmente ad una revisione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati senza considerare che l'azione proposta dalla L____ in pendenza del giudizio di separazione doveva essere dichiarata inammissibile o improponibile, tanto più che il coniuge non aveva proposto alcuna domanda di scioglimento della comunione legale (primo motivo), e denuncia l'omessa pronuncia e il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nella denunciata interferenza tra il presente giudizio e quello di separazione personale (secondo motivo).
La censura merita accoglimento poiché la sentenza impugnata, nel confermare sul punto la pronuncia del primo giudice, non ha considerato che i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati trovano la loro fonte esclusiva nei provvedimenti adottati dal giudice della separazione, dapprima a titolo provvisorio nel corso del giudizio e quindi a titolo definitivo con la sentenza di separazione.
I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni - nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fin< diversi dall'adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale - si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni, momento che, in caso di separazione tra coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge che amministra i beni comuni non amministra beni appartenenti all'altro coniuge - co me erroneamente affermato dal primo giudice con statuizione confermata In appello - ma amministra pur sempre beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati; nessuno di essi, quindi, può rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite nei limiti della propria quota di comproprietà prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza, salva restando la possibilità di una revisione sia dei provvedimenti provvisori del presidente del tribunale, sia di quelli definitivi, nelle forme stabilite dall'art. 710 cod. proc. civ..
Una conferma di tale interpretazione può rinvenirsi nel dettato dell'art. 192, co. 4, cod. civ., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore, ma solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli.
In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.
Le spese giudiziali dell'intero giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la controricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate In E. 3.025,00, di cui E. 510,00 per diritti ed E. 2.450,00 per onorario del giudizio di primo grado, in ulteriori E. 1.491,00 di cui E. 256,00 per diritti ed E. 1.051,00 per onorario del giudizio di appello e, infine, in complessivi E. 600.00 di cui E. 500,00 per onorario del giudizio di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004.

 
 
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