Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l`ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell`altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 29 aprile 1981, la S.a.s. "N.C." di C___con sede in M____ conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di M____, G____, per ottenerne la condanna al pagamento di lire 102.000, pari al corrispettivo di accessori da cucina, che assumeva di aver venduto al convenuto (oltre lire 3.400 per spese di insoluto). Il G____ si costituiva negando di avere acquistato e ricevuto gli accessori. La stessa S.a.s. "N.C." conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di M____, A_ G____ (coniuge del G____), con atto di citazione notificata il 9 ottobre 1982, di contenuto identico all'atto precedente, salvo l'ulteriore richiesta di rivalutazione monetaria. La G____ dichiarava di avere pagato all'attrice la somma di lire 105.400 il 2 novembre 1982; chiedeva il rigetto della richiesta di rivalutazione monetaria. Il Pretore ordinava la riunione delle due cause; con sentenza 30 giugno - 1 luglio 1983, condannava i convenuti, in solido, al pagamento, alla società, della somma (rivalutata) di lire 134.912 e delle spese processuali. Il Tribunale di M____, con sentenza 4 marzo - 29 aprile 1987 - in riforma della sentenza del Pretore appellata dai convenuti ed, in via incidentale, dalla s.a.s. "N.C." - dato atto che la G____ aveva il 2 novembre 1982, in corso di causa, pagato alla società attrice la somma di lire 105.400, dichiarava tenuti e condannava la G____ ed il G___, in solido, a pagare alla s.a.s. "N.C." la somma di lire 18.972 (a titolo di rivalutazione monetaria), nonché gli interessi legali sulla somma di lire 124.372 dal 29 aprile 1981 al 2 novembre 1982, con gli interessi legali dal 2 novembre 1982 al saldo, nonché a rimborsare alla s.a.s. "N.C." i due terzi delle spese processuali di primo e secondo grado, compensato tra le parti il restante terzo. .G______ ricorrono per cassazione deducendo tre motivi illustrati da memoria. La s.a.s. "N.C." di C____ non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce "error in procedendo" consistente nel travalicamento dei limiti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che in nessuno degli atti del processo è stata data prova - e neppure richiesto di darla - di un comportamento del coniuge, che abbia agito in proprio e come mandatario - rappresentante dell'altro coniuge convivente, tale da creare un'apparenza sulla quale legittimamente potesse confidare la parte venditrice; ne' dal coinvolgimento del marito in veste di contraente coobbligato, pur senza avere partecipato all'acquisto. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 186 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che nell'altra possibile interpretazione della sentenza - cioè nell'ipotesi di applicazione delle norme degli artt. 117 a, 186 e 190 c.c. - il giudice di merito avrebbe dovuto applicare le disposizioni degli artt. 215 e ss. c.c.. I motivi, intimamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Sono fondati per quanto di ragione, in base ai rilievi che seguono. Questa Corte ha affrontato di recente la questione se, qualunque sia il regime patrimoniale del singolo matrimonio, ed al di là dell'eventuale coinvolgimento dei beni della comunione e della responsabilità sussidiaria ex art. 190 c.c., esista o non la regola per cui il coniuge del contraente sarebbe solidalmente responsabile dell'obbligazione assunta nell'interesse della famiglia per il solo fatto di essere coniuge e dunque sarebbe tenuto all'adempimento integrale dell'obbligazione, di tale adempimento rispondendo con tutto il suo patrimonio a norma dell'art. 2740 c.c. (cfr. Sent. 18.6.1990 n. 6118 in Foro it., 1991, I, 831, che trova un precedente conforme in Cass. 7.10.1975 n. 3177 in Foro it., 1975, I, 2447 e in Giust. civ. 1975, I, 1804). Va riaffermato in questa sede che, tanto in regime di comunione legale che di separazione dei beni, solo il coniuge che abbia personalmente assunto l'obbligazione, per contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, risponde del debito contratto. Con la riforma in materia di diritto di famiglia non è stata dettata alcuna norma, che abbia introdotto la solidarietà passiva del coniuge non stipulante per le obbligazioni assunte dall'altro coniuge. Data l'autonomia contrattuale dei coniugi - ancora più esaltata dalla novella del 1975, che pone in coniugi in posizione di perfetta eguaglianza - è da escludere una deroga al principio dell'art. 1372, secondo comma c.c., per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. La legge codicistica regola il regime patrimoniale della famiglia e - per quanto qui interessa - precisa la forma delle convenzioni matrimoniali e la pubblicità del regime patrimoniale vigente tra i coniugi, pubblico ed opponibile ai terzi - tutela questi ultimi. Tanto premesso, non può essere condivisa la sentenza del Tribunale di M____, che così motiva: "La circostanza che quello dei due convenuti che in concreto concluse la compravendita con la s.a.s. N.C. fosse coniugato (senza che risultasse un regime di separazione personale) e la particolare natura dei beni compravenduti (non destinabili se non ad un impiego familiare) crearono l'apparenza di un contraente compratore che agiva in proprio ed anche come mandatario - rappresentante del coniuge convivente (compratore quindi a sua volta, paritario e pro indiviso). Un'apparenza - implicante assunzione di obbligazione solidale da parte del G____ e della G____ - sulla cui corrispondenza al fatto e al diritto legittimamente confidò la contraente compratrice". È circostanza pacifica che il contratto fu stipulato dalla sola Guarnaschelli. Il Giudice del merito fa riferimento, insieme, ad istituti diversi, traendo argomento dalla natura dei beni e dallo stato di coniugata della G____. Già questa Corte, con la cennata sentenza n. 3177-1975, in riferimento al regime patrimoniale della famiglia anteriore alla novella del 1975, escluse che il coinvolgimento del coniuge non stipulante potesse trarre fondamento da teorie, riferite alla "procura tacita" (che ha pur trovato adesione in Cass. 23.9.1986 n. 5709), alla "rappresentanza volontaria", alla "rappresentanza legale", all'"utile gestione", all'"azione surrogatoria". A maggior ragione i riferimenti detti non si conciliano - in via astratta - con il nuovo diritto di famiglia, che non prevede più nel marito "il capo della famiglia" (al quale riferire gli atti negoziali compiuti dalla moglie), ma pone i coniugi in posizione di uguaglianza, con rispettiva autonomia contrattuale. Per il riferimento alla rappresentanza volontaria fondata su una procura tacita sarebbe necessario accertare, caso per caso, come per qualunque manifestazione tacita di volontà, un comportamento del marito, che, per la sua concludenza e per la sua conseguente incompatibilità con una volontà diversa, consenta di indurre la volontà di lui di conferire alla moglie una procura a rappresentarlo (sent. n. 3177-75 cit.). Per quanto concerne l'"appartenenza" - sulla quale essenzialmente si fonda la sentenza impugnata - è evidente che non costituiscono sufficiente e decisivi elementi lo stato di coniugata dell'acquirente e la natura dei beni acquistati. Il principio dell'apparenza giuridica o dell'affidamento postula il concorso di due condizioni: a) uno stato di fatto apparente non corrispondente all'effettiva situazione giuridica; b) il convincimento dei terzi, derivante da errore scusabile e come tale immune da colpa, che lo stato di fatto apparente rispecchi la realtà giuridica (cfr., per il principio dell'apparenza giuridica, tra le tante, Cass. 17.3.1975 n. 1020; 7.10.1975 n. 3177; 12.8.1976 n. 3029; 12.9.1978 n. 4195; 16.11.1984 n. 5818; 19.1.1987 n. 423). Il regime patrimoniale vigente tra i coniugi, con la relativa pubblicità, di per sè non impedisce che l'apparenza del diritto possa essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dalla pubblicità predetta. È però compito del giudice del merito l'accertamento - incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione - dello stato di fatto apparente, tale da ingenerare l'affidamento del terzo, e dell'errore scusabile di questi. Hanno rilevanza in tale accertamento il comportamento tenuto dai coniugi, anche in contratti precedenti, il ripetersi dei rapporti negoziali; le modalità di pagamento ed ogni altra peculiarità del caso concreto. Tale accertamento - per le conseguenze che ne ha tratto il giudice del merito - risulta, per tutto quanto rilevato, del tutto carente nella sentenza impugnata. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 1224 secondo comma c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., posto che, in tema di risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie, il danno non va attribuito in modo automatico, anche in mancanza di qualsiasi riferimento probatorio. Il motivo è fondato. In tema di obbligazioni pecuniarie non sussiste l'automatico risarcimento del danno da svalutazione monetaria, che dev'essere richiesto e dimostrato con ogni possibile mezzo di prova, ancorché il giudice, in mancanza di altre specifiche prove, possa utilizzare il notorio acquistato dalla comune esperienza e presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un. 3.5.1986 n. 3004; 29.1.1988 n. 800; 23.5.1990 n. 4666). Nella specie è stato riconosciuto il danno per svalutazione monetaria nel tasso annuo del 12% oltre gli interessi legali, senza riferimento alcuno alle richieste ed allegazioni di parte, ne' indicazione degli elementi utilizzati per la liquidazione. La sentenza impugnata ca cassata per nuovo esame da parte del giudice di rinvio - il quale si atterrà ai principi sopra enunciati - designato, anche per le spese di questo giudizio, nel Tribunale di P____. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di P____. Così deciso in Roma il 27.3.1991. |