Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
Art. 187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell`art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI I. Con la sentenza impugnata la corte di C_____ - confermando per tali capi la sentenza del tribunale -: A) dichiarò: 1) che - ad onta del contrasto che, sulle prime,`poteva evincersi dalle espressioni usate in detta sentenza dal primo giudice -questi aveva inteso emettere una pronuncia con cui, premessa la validità della scrittura privata 5.7.1978 (con cui G__ R____ aveva promesso di vendere ai coniugi S_C_ e M_P_ un appartamento in ____33 di C____) si attuava - ex art. 2932 c.c. - il trasferimento del bene promesso in luogo del contratto definitivo di vendita che la promittente si era rifiutata di stipulare nel termine convenuto; 2) che la tesi della nullità del contratto preliminare-sostenuta dalla promittente in base all'art. 187 c.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n.151/1975, essendo stato il bene promesso precedentemente costituito in dote ed essendo mancato sia il consenso del marito sia l'autorizzazione del tribunale - era insostenibile, alla stregua della più recente giurisprudenza, ed inoltre che,al momento del pronunciato trasferimento coattivo, il bene era libero dal vincolo datale perché il matrimonio era stato sciolto; 3) che la clausola dell'art.3 della scrittura privata (secondo cui, in caso d'inadempienza all'obbligo di concludere il contratto definitivo: a) se tale "inadempienza" fosse stata "imputabile"alla promittente, avrebbe comportato la restituzione ai coniugi dell'acconto di lire 10 milioni mentre ella avrebbe sopportato, "a titolo di penale", che il godimento della casa da parte dei promissari rimanesse - come era concepito fin dall'immissione in possesso - senza corrispettivo e, in più, avrebbe dovuto "rivalere gli stessi degli oneri condominiali per spese straordinarie" eventualmente sopportati nonché "del corrispettivo di eventuali modifiche a migliorie all'appartamento"; b) se l'inadempienza fosse imputabile ai coniugi, essi avrebbero pagato alla promittente "il corrispettivo locativo dell'appartamento "senza alcun diritto a rimborso di spese o rivalsa per migliorie e modifiche) detta clausola, dunque, doveva interpretarsi, non nel senso, propugnato dalla promittente, che contenesse la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, ma nel senso, ricavato attraverso un'interpretazione negoziale complessiva condotta in base alle "circostanze del caso nella loro concretezza" ed al "comportamento anche successivo delle parti"(scaduto il termine per la stipulazione del definitivo, la promittente, nel manifestare i suoi "ripensamenti", aveva fatto leva "non tanto su di un suo preacquisito diritto di recesso quanto sul desiderio di ricevere una maggiorazione del prezzo pattuito") che i contraenti avevano inteso "creare convenzionalmente una sanzione a carico della parte eventualmente inadempiente", sanzione "che doveva rendere più efficace l'obbligazione di compravendita assunta dai sottoscrittori con il contratto preliminare, e che doveva altresì meglio garantire la parte più diligente qualora avesse voluto propendere per il risarcimento del danno anziché per l'esecuzione coatta del contratto"; B) statuì - in riforma,per tale capo, della prima sentenza - che, non essendovi gli estremi per una rivalutazione del prezzo residuo (L. 48 milioni) al cui pagamento il tribunale aveva condizionato il trasferimento della casa, e trattandosi, quindi, di debito di valuta, tale prezzo dovesse semplicemente essere maggiorato degli interessi compensativi - ex art. 1455 c.c. - ammontanti a lire 7.400. 000. II. Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 187, 190 c.c. (vecchio testo), 227 L. n.l51/1975, 2932 c.c. nonché difetto di motivazione e si deduce: a) la corte catanzarese ricondusse la specie nell'ambito dell'art. 2932 c.c., nel contempo avallando - contraddittoriamente - la qualificazione data dal tribunale, secondo cui il contratto stipulato con la scrittura privata aveva efficacia immediatamente traslativa e non meramente obbligatoria; b) nell'invocare il più recente indirizzo giurisprudenziale, in ordine all'inapplicabilità degli artt. 187 e 190 c.c. (vecchio testo) al contratto preliminare di vendita, la corte non considerò che esso si era formato in controversie aventi ad oggetto un contratto preliminare espressamente subordinante la stipulazione del contratto definitivo al conseguimento della prescritta autorizzazione alla vendita, mentre, nella specie, una condizione siffatta non esisteva. Il motivo è infondato: a) perché la corte di merito, pur sforzandosi di conciliare le due contrastanti qualificazioni dello stesso atto giuridico date dal tribunale {la scrittura aveva efficacia immediatamente traslativa/ la scrittura aveva effetti meramente obbligatori) formulò poi, in modo autonomo e giuridicamente corretto, 1a qualificazione della scrittura come contratto preliminare, avente, come tale. portata obbligatoria e postulante, ai fini del trasferimento chiesto dagli attori, l'emissione di una pronuncia costitutiva "ad hoc" ex art. 2932 c.c.; se - in altri termini - era rinvenibile, nella prima sentenza, la contraddizione fra le due statuizioni, non dello stesso difetto può tacciarsi la sentenza d'appello, che fu pertanto validamente emessa a conferma della pronuncia di trasferimento - costitutiva/sostitutiva del contratto non concluso - contenuta nel dispositivo della sentenza del tribunale, (l'effetto traslativo della vendita non era stato dichiarato, dal tribunale, come avvenuto al momento della stipulazione del contratto, ma era stato proiettato nel futuro, condizionandolo al pagamento del prezzo residuo, ciò che, può denunciando, come si è detto, la contraddittorietà della motivazione, rivela la natura costitutiva della pronuncia, contenuta nel dispositivo della prima sentenza, fatta propria dalla statuizione di conferma della corte); b) perché, anche ad ammettere che la corte catanzarese male intendesse il principio enunciato da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 1167/1985 (con la quale si convalidava il più recente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il divieto di cui all'art. 187 - nel testo anteriore alla L. n: 151/1975 e mantenuto in vigore dall'art. 227 di questa - non opera nel caso di promessa di vendita di un bene totale, dell'impedimento posto da tale vincolo dovendosi tener conto soltanto con riguardo alla stipulazione della vendita vera e propria, cioè del contratto definitivo) ciò che importa, ai fini della decisione del ricorso, è vedere se la statuizione sul punto sia o no giuridicamente corretta; e che lo sia il collegio è pienamente convinto, posto che ricorre anche nella specie attuale la "ratio decidendi" che condusse, alla formulazione di quel principio generale in una specie sia pure diversa; e infatti la ragione determinante posta a fondamento dell'indicato indirizzo giurisprudenziale e consistente nel fatto che il preliminare di vendita "non incide di per sè sul vincolo di destinazione cui è assoggettata la dote", è indubbiamente applicabile, come nel caso allora esaminato (la vendita definitiva era espressamente condizionata al conseguimento della prescritta autorizzazione) così nel caso di specie (vendita definitiva,condizionata allo "scioglimento del vincolo dotale") in entrambi i casi il bene dotale restando vincolato alla sua destinazione fino alla stipulazione della vendita definitiva, e questa, d'altro canto, essendo validamente stipulabile - o- validamente sostituibile con la pronuncia del giudice - in presenza di fatti giuridici sopravvenuti che abbiano eliminato il vincolo (ciò che pacificamente è accaduto in questa causa). III. Col secondo motivo,si denuncia la violazione degli artt. 1382, 1386, 1373.c.c. e insufficienza di motivazione e si deduce che la corte interpretò erroneamente la clausola contenuta.nell'art. 3 della scrittura privata -punto I A) 3) - come clausola penale ed avrebbe dovuto invece intenderla nel senso che con essa alla promittente era data facoltà di recesso, puntualmente e tempestivamente poi esercitata. Anche questo motivo è infondato: a) sia sotto il profilo della denuncia di insufficienza di motivazione perché la ricorrente argomenta in base agli stessi elementi di fatto considerati dalla corte e non indica quali altri elementi avrebbe dovuto essa considerare che l'avrebbero indotta ad una diversa interpretazione del contratto, ciò che si risolve nel prospettare, in questa sede, inammissibilmente,un apprezzamento di fatto favorevole alla ricorrente stessa; b) sia sotto il profilo della denunzia di violazione delle norme di diritto indicate, poiché - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la qualificazione della clausola "de qua" come clausola penale, fatta dalla corte in esito all'accertamento della comune volontà delle parti, desunta anche dal loro comportamento anche successivo alla stipulazione - ved. il punto I. A. 3b) - è pienamente aderente al dettato normativo, in quanto l'art. 1382, per il caso di inadempimento di una parte, configura la penale come clausola che limita l'entità del risarcimento del danno, derivato alla controparte da tale impedimento, ad una determinata prestazione e la cui stipulazione non impedisce alla controparte, in via di principio, di chiedere l'esecuzione del contratto (nè viene in discussione l'applicabilità dell'art. 1383: divieto di cumulo della prestazione principale e della penale); d'altro canto, l'avere, i contraenti espressamente previsto, all'art. 3 della scrittura, anche prestazioni restitutorie a carico della parte inadempiente, non poteva indurre la corte a non interpretare ,come concretanti una clausola penale vera e propria ex art. 1382, gli altri effetti della reciproca inadempienza ivi regolati, e cioè, a carico della promittente,il rimborso degli oneri condominiali e l'indennizzo per modifiche e migliorie all'appartamento, e a carico dei promissari, il pagamento del c.d. "corrispettivo locativo" dell'appartamento medesimo: l'una e l'altra prestazione rappresentavano, nel pensiero della corte, la precostituzione dell'entità del risarcimento che le parti avevano voluto in vista d'un eventuale inadempimento (mancata conclusione del contratto definitivo) ma senza alcuna rinuncia ai residui diritti di ciascuna, fatti salvi dall'art. 1382, di agire vuoi per la risoluzione (per inadempimento) vuoi (salva, se del caso, l'alternativa di cui al citato art. 1382) per l'esecuzione coattiva del contratto. IV. Col terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1224, 1499 e 2041 c.c. nonché difetto di motivazione e si deduce: a) che la corte, da un canto, riconobbe che la promittente aveva diritto ad essere compensata per il vantaggio che le controparti ritraevano dal ritardo nel pagamento del prezzo residuo, - esse che, intanto, erano nel godimento della casa - e, dall'altro - contraddicendosi - limitò il compenso per tale squilibrio alla corresponsione dei soli interessi legali ex art. 1499 c.c., mentre avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione monetaria del prezzo residuo - la sola idonea a colmare per intero lo squilibrio - anche senza bisogno della prova del danno da svalutazione; b) che la corte errò nel ritenere che fosse applicabile soltanto l'art. 1499 cit., che - invece - non impedisce l'applicabilità di altre norme e principi giuridici quando, come nella specie, il sinallagma contrattuale è alterato a vantaggio di una parte e a danno dell'altra. Anche questo motivo è infondato: a) non sussiste vizio di contradditorietà perché, se è vero che la corte ritenne essersi verificato uno squilibrio economico fra le due prestazioni, è anche vero che essa non quantificò preventivamente tale squilibrio in termini monetari per poi effettuare il riequilibrio senza tener conto della quantità prestabilita, ma constatato che un certo equilibrio era evidente (in quanto, mentre i promissari godevano i frutti e i proventi della casa, la promittente non faceva altrettanto con il prezzo) disse che all'esigenza di eliminarlo e alla misura in cui poteva essere eliminato provvedeva direttamente la legge con l'art. 1455 c.c.; b) tale censura, al di fuori dell'indicazione specifica delle norme e dei principi giuridici che sarebbero stati violati dalla corte di merito (la mera indicazione dell'art. 2041 c.c., fatta nella rubrica del motivo, non ha alcun riscontro nella parte critica e non ne è in essa neanche richiamato il contenuto) si rivela generica e quindi inamissibile. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna G__R____ al pagamento, in favore di S__ C__ E M__ P__, delle spese di questo procedimento, che liquida in complessive lire 1.246.750 di cui lire 1.900.000 per onorari. Roma, 16 ottobre 1990. |