Oggetto della comunione legale
Art. 177 Oggetto della comunione legale
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell`attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11 marzo 1985, lo I.A.C.P. di M____ conveniva in giudizio N_ M____, a fini di annullamento o dichiarazione di nullità del contratto concluso il 22 aprile 1977, con cui aveva venduto al convenuto un alloggio popolare, sito in T____, già concesso in affitto, nell'agosto 1956, con patto di futura vendita. Sosteneva, infatti, che la vendita era stata richiesta ed ottenuta dal M____ in forza di un certificato di residenza e di un attestato di occupazione d'alloggio, nient'affatto veridici, come appunto comunicato ad esso I.A.C.P. dal sindaco del Comune di T_____ con nota del 16 novembre 1984. Il M____, precisava lo I.A.C.P., risultava essere stato cancellato dalle liste di quel Comune, nel luglio 1965, ed essere residente in territorio del Comune di M____ Terme, dall'ottobre 1976, mentre l'alloggio era occupato dal 1964 da tale ____Sc____. NM____ si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo in limine la pregiudizialità del processo penale in corso per la falsità dei documenti innanzi indicati. Con sentenza del 24 giugno 1996, l'adito Tribunale di M____ annullava il contratto in questione per vizio del consenso, costituito dai raggiri posti in essere dal M___, che, al fine di ottenere il riscatto anticipato dell'alloggio popolare, aveva allegato certificazioni risultate false in sede penale sulla residenza richiesta allo scopo. N_ M_ interponeva gravame. L'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di M___, già I.A.C.P. ed E.P.E.R., resisteva al gravame. Con sentenza del 19 luglio 2001, la Corte d'appello di P____ rigettava il gravame. Rilevava in particolare la Corte l'infondatezza della tesi esposta dal M____ a sostegno della eccepita prescrizione (quinquennale) dell'azione di annullamento del contratto, tesi secondo cui. l'avvenuto pagamento dei canoni d'affitto dello alloggio, ad opera di esso M__, dalla Germania, per circa dieci anni, a partire dal 1961, avrebbe implicato per lo I.A.C.P. la conoscenza del suo domicilio effettivo, diverso da quello in cui era ubicato l'alloggio assegnatogli. Osservava, infatti, che i versamenti dei canoni a mezzo vaglia dall'estero erano avvenuti tra il 1967 ed il maggio 197 6, mentre il contratto di compravendita era stato concluso nel maggio 1977, quando il M____ era già rientrato in Italia. Precisava, inoltre, che quell'invio di vaglia dall'estero non era univocamente ricollegabile ad un trasferimento di residenza e che le false certificazioni, prodotte dal M____ per ottenere il riscatto anticipato, dell'alloggio, rendevano legittimo l'incolpevole affidamento dello I.A.C.P. nella sussistenza dei requisiti richiesti allo scopo, quali la residenza in luogo. Per la cassazione di tale sentenza, N___ M___ ha proposto ricorso in forza di un unico, articolato motivo. L'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di M__, già I.A.C.P. ed E.P.E.R., ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione del secondo comma dell'art. 1442 c.c. e del principio d'affidamento negoziale, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente dapprima si duole che la Corte di merito non abbia ritenuto che la controparte avesse avuto o potuto avere conoscenza dell'insussistenza del requisito "anagrafico" richiesto per la vendita dell'alloggio, all'indomani della conclusione del contratto annullato, e poi eccepisce che la sentenza impugnata sia stata resa senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del di lui coniuge, M__ L___, in regime di comunione legale dei beni. Sostiene, infatti, che il decennale pagamento dall'estero dei canoni d'affitto dell'alloggio avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere che la controparte conoscesse la residenza effettiva di esso ricorrente, in Germania, appunto, e deduce, infine, producendo allo scopo estratto dell'atto di matrimonio, che l'alloggio vendutogli era oggetto della comunione legale tra esso ricorrente e la moglie M_ L__, così da implicare la partecipazione di quest'ultima al giudizio, quale litisconsorte necessario. Il motivo non ha pregio, ne' con riguardo alla doglianza sul decorso del termine di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto, ne' con riguardo all'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, da esaminarsi prioritariamente. Ed invero, come questa Corte ha chiarito, nelle controversie - quale quella in atto - aventi ad oggetto la validità o l'efficacia del titolo di acquisto di un bene, individualmente compiuto da un coniuge in regime di comunione legale, l'altro coniuge, rimasto estraneo alla formazione dell'atto e non intestatario del bene, non è litisconsorte necessario, costituendo un effetto ope legis dell'acquisto compiuto l'inclusione del bene nella comunione legale (v. Cass. n. 13941/99 e n. 13941/99); e ciò, a non considerare l'ipotizzata e condivisibile inammissibilità della anzidetta eccezione, di cui non v'è cenno alcuno nella sentenza impugnata e che il ricorrente solleva in sede di legittimità, allegando allo scopo un documento (l'estratto dell'atto di matrimonio), che neppure prospetta di avere prodotto nel giudizio di merito, così precludendone l'ammissione in questa sede, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (v. Cass. n. 593/01, n. 14668/00 e n. 11916/00). L'eccepita violazione dell'integrità del contraddittorio, dunque, è priva di pregio. Priva di pregio, altresì, è la doglianza sul decorso del termine di prescrizione, irriducibile al paradigma di alcuno dei motivi, di cui all'art. 360 c.p.c.. Al di là, infatti, della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di norma e di principio di diritto ovvero come vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su punto decisivo della controversia, la doglianza in esame si risolve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova valuta-zione dei materiali probatoria diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone motivazione specifica ed in sè coerente, come innanzi riassunta, in narrativa. Tale, in effetti, si presenta la doglianza del ricorrente, appunto fondata su una valutazione dei materiali pronatori, in termini favorevoli alle tesi difensive di essa parte, e, quindi, assertoria di violazione o falsa applicazione di norma e di principio di diritto ovvero di vizi di motivazione nei riguardi della diversa e contraria valutazione, che la Corte di merito ha dato di quei materiali. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo principio di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 100, 00, oltre euro 1.300, 00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2004. |