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Responsabilità sussidiaria dei beni personali

 

Responsabilità sussidiaria dei beni personali

Art. 190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali

I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 27 marzo 1992 G____, titolare di una impresa di trasporti, ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di T____ S___chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 8.830.000 oltre Iva a titolo di corrispettivo per un trasloco di mobili in T___, dalla abitazione di C___91 a quella di via __n. 67.
Costituitosi in giudizio il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il contratto descritto nella citazione introduttiva era stato stipulato dal G___ con T____, moglie - in regime di separazione dei beni - di esso concludente.
La T___, intervenuta volontariamente in giudizio, per suo conto, da un lato ha eccepito la intervenuta prescrizione della pretesa avversaria, dall'altro ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del G____ al risarcimento dei danni arrecati al mobilio in occasione del trasloco.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 11 ottobre 1996 ha accolto la domanda attrice, rigettata la riconvenzionale.
Gravata tale pronunzia in via principale dal soccombente S____ e in via incidentale dalla T____, la Corte di appello di Torino con sentenza 28 aprile - 31 luglio 2000, da una parte ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale della T___ per inammissibilità dell'intervento svolto in primo grado, dall'altra, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della pronunzia del primo giudice, ha rigettato la domanda proposta dal G____ contro lo S____, atteso che unico stipulante del contratto era la T____ e che non esisteva alcuna prova che quest'ultima avesse agito come mandataria rappresentante dello S____, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, S____e G____, nella loro qualità di eredi del defunto G____.
Resistono, con controricorso, T____, S____, S____in quali di eredi di S____.
Tutte le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deducono, in limine, i controricorrenti la inammissibilità del ricorso avversario perché notificato al procuratore costituito avv. Alessandra ____ ancorché S____sia deceduto il 24 settembre 1997 (nelle more del giudizio di appello) come bene noto alla controparte atteso che ancorché il difensore dello S____ non avesse dichiarato il decesso del proprio rappresentato, in pendenza di quel giudizio di secondo grado il G____ aveva intrapreso azione esecutiva sulla base della sentenza del primo giudice. Certo quanto sopra, osservano i controricorrenti, l'atto di impugnazione proposto nei confronti della controparte deceduta e notificato presso il procuratore di questa nel caso in cui il ricorrente sia comunque venuto a conoscenza del decesso è nullo, come affermato da Cass. n. 1701 del 1996 (nonché da Cass. n. 5167 del 1999).
2. L'eccezione è manifestamente infondata.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
2.1. Innanzi tutto preme evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte, ricordata del controricorso, a sostegno degli assunti ivi esposti, non è in alcun modo pertinente al fine del decidere. Trattasi, infatti, di pronunce rese in fattispecie totalmente diverse rispetto a quella ora in esame per cui è palese che i principi ivi esposti non sono in alcun modo invocabili nella presente vicenda. Cass. 27 maggio 1999, n. 5167, in particolare, ha affermato che la notifica del ricorso per Cassazione alla parte deceduta nel giudizio di secondo grado, prima della scadenza del termine per costituirsi, anziché al coerede costituitosi nella qualità, secondo le risultanze emergenti dalla stessa sentenza impugnata, è insanabilmente e assolutamente nulla, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Certo che nella specie dalla sentenza gravata non risulta in alcun modo che gli aventi causa di S____si siano costituiti nel giudizio di appello a seguito della morte del loro dante causa (la circostanza anzi è esclusa dagli stessi attuali controricorrenti, i quali riconoscono espressamente che il procuratore ad litem dello S____ nel precedente giudizio di appello non ha dichiarato l'evento interruttivo che ha colpito il proprio cliente) è evidente che non è in alcun modo pertinente, al fine del decidere, l'insegnamento contenuto nella pronunzia di questa Corte da ultimo richiamata.
Analogamente totalmente irrilevante e non pertinente, al fine del decidere, è il principio espresso da Cass. 5 marzo 1996, n. 1701. Quest'ultima, in particolare, ha ritenuto che è affetto da nullità assoluta l'atto di impugnazione proposto nei confronti della controparte deceduta e notificato presso il procuratore di questa, ove il ricorrente sia venuto a conoscenza del decesso in quanto la sentenza impugnata gli sia stata notificata su istanza degli eredi della controparte e nella relazione di notifica si rinvengano le indicazioni necessarie per la notifica agli eredi medesimi e che la suddetta nullità non è sanabile ex art. 291 c.p.c., atteso che essa deriva da una errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius e dalla conseguente inesistenza della notificazione. Certo che nella specie la sentenza impugnata non è stata notificata, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c. (cfr., al riguardo, ricorso introduttivo, p. 1, nonché controricorso, p. 1) e gli attuali ricorrenti ammettono che controparte sarebbe venuta a conoscenza dell'evento che ha colpito il proprio dante causa non nell'ambito del presente giudizio ma nel procedimento conseguente alla messa in esecuzione della sentenza di primo grado è evidente la irriferibilità, alla presente fattispecie anche dell'insegnamento in questione.
2.2. In realtà - in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui del tutto immotivatamente prescinde la difesa di parte controricorrente, deve ribadirsi, ulteriormente, che qualora la parte sia deceduta nel corso del giudizio di appello, anteriormente alla udienza collegiale di discussione (come puntualmente si è verificato nella specie, essendo S____deceduto il 24 settembre 1997 ed essendosi svolta l'udienza collegiale di discussione della causa stessa il 28 aprile 2000) e il procuratore ad litem di questa abbia omesso di dare notizia dell'evento ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ne', per ventura, si siano costituiti, per proseguire il processo, gli aventi causa della parte deceduta, correttamente il ricorso per Cassazione è notificato al procuratore ad litem del giudizio di appello, ancorché la circostanza della morte della parte sia, comunque, aliunde, nota alla controparte (Cass. 18 luglio 2002 n. 10443).
3. Sempre in limine, si deduce, ancora, da parte dei ricorrenti, la inammissibilità del controricorso.
Sia perché notificato a G____ deceduto e non ai suoi eredi, sia - ancora - perché il mandato agli avvocati ____ è stato sottoscritto dai controricorrenti "in senso verticale rispetto alla procura", e l'autentica del difensore è ubicata sopra alle sottoscrizioni.
4. Entrambe tali deduzioni sono manifestamente infondate. 4.1. Quanto alla prima ai osserva che nella intestazione del controricorso è chiaramente indicato e precisato che lo stesso è svolto "contro S____ e G_____, quali eredi di G____, già titolare della ditta G____, rappresentati dall'avv. Luigi ____".
Certo quanto sopra e pacifico che il controricorso risulta notificato in duplice copia presso il domicilio eletto dai predetti presso l'avv. Luigi ____ è palese che non costituisce motivo di nullità la circostanza che la copia diretta a G____risulti, per evidente errore materiale (imputabile all'ufficiale giudiziario e certamente percepibile prima facie dal destinatario dell'atto), notificata a "G____".
Specie considerato che per la copia diretta S____il nominativo di questa è stato correttamente riportato nella relazione di notifica e che dal contesto dell'atto risulta evidente che l'atto era diretto a G____quale erede di G____. 4.2. Palesemente infondata appare, contemporaneamente, l'ulteriore eccezione di nullità del mandato rilasciato dai controricorrenti a margine del controricorso perché le sottoscrizioni sarebbero state apposte "in verticale" (rispetto all'atto e al testo del mandato), atteso, che non risulta alcuna disposizione normativa, che disponga al riguardo nei sensi supposti dalla difesa dei ricorrenti. Deve escludersi, altresì, costituisca motivo di nullità del mandato stesso la circostanza che la autentica delle sottoscrizioni sia apposta sopra le sottoscrizioni delle parti.
Certo, infatti, che successivamente al testo del mandato sono sia le sottoscrizioni dei controricorrenti, sia la dichiarazione "sono autentiche", seguita dalla sottoscritta dal difensore avv. M____, non pare possa dubitarsi della ritualità della certificazione dell'autografia della parte da parte del predetto avv. ____ della sottoscrizione apposta dai mandanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
Eventualmente era onere dei ricorrenti, secondo i principi generali, impugnare con querela di falso l'autentica stessa, senza che abbia alcuna consistenza il rilievo che la collocazione dell'"autentica" (che apparentemente precede le sottoscrizioni anziché seguirle) faccia "ritenere" si sia a fronte di una procura (recte: di una autentica) rilasciata in bianco.
Specie considerato che i controricorrenti avevano apposto la loro sottoscrizione in modo tale che "sotto" le stesse non vi era più spazio per la "autentica" delle sottoscrizioni stesse da parte del difensore.
5. Come accennato in parte espositiva, la Corte di appello di T____ - andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice - ha rigettato la domanda proposta da G____contro S____per conseguire il corrispettivo di un trasloco di mobili eseguito dallo stesso G____ nell'ambito del comune di T____ (da corso ___ n. 91 a via ___ n. 67). L'istruttoria esperita in primo grado - hanno affermato quei giudici - ha confermato che unico stipulante del contratto di trasporto fu la T____(moglie dello S____).
Per ritenere la responsabilità dello S____ - ha osservato la sentenza ora oggetto di ricorso - il primo giudice ha applicato principi di solidarietà obbligatoria in materia di interessi di natura familiare che non possono valere al di là della salvaguardia di beni ontologicamente primari dei suoi componenti, quali il bene della salute o quello riguardante il mantenimento della prole. "La tesi avanzata - precisa la pronunzia ora oggetto di ricorso - condurrebbe a ritenere che per qualsiasi obbligazione contratta da un coniuge e di carattere non strettamente personale si determina il soddisfacimento di un interesse comune, cioè che il coniuge del contraente, per tale sola sue condizione, sarebbe solidalmente responsabile, ma una siffatta conclusione non può essere accettata perché derogherebbe al principio di cui all'art. 1372, co. 2, c.c. in tema di effetti del contratto per i terzi solo nei casi previsti dalla legge".
Erronea, hanno ancora affermato quei giudici, è anche la ricostruzione del tribunale in ordine alla sussistenza di un principio di apparenza su un mandato tacito da parte del marito, atteso che non è stata fornita alcuna prova che la T____ abbia agito come mandatario rappresentante dallo S____, in modo da ingenerare una apparenza di legittimo comportamento in tale senso e non è allo scopo sufficiente e idonea la circostanza che il nome dello S____ comparisse sul campanello della abitazione destinataria del trasloco, stante la pacifica assenza del predetto per tutto il periodo interessato alle operazioni.
6. La riassunta pronunzia è censurata dai ricorrenti con tre motivi con i quali si denunzia, nell'ordine:
- da un lato, "violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1388 e 1704 c.c.", stante la responsabilità di un coniuge per le obbligazioni relative al menage familiare assunte dall'altro, attesa la teoria del mandato domestico (primo motivo);
- dall'altro, "violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144. Inquadramento dottrinale della questione della responsabilità di un coniuge per le obbligazioni relative al menage familiare assunte dall'altro (e) la teoria dell'attuazione dell'indirizzo concordato" (secondo motivo);
- da ultimo, "travisamento dei fatti (con conseguente difetto di motivazione) in relazione alla conclusione del contratto per cui è causa da parte della moglie a norme e per conto del marito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 144, 1372, 1388 e 1704 c.c." (terzo motivo).
7. Tutti i riassunti motivi sono, per alcuni aspetti, inammissibili, per altri, manifestamente infondati.
Alla luce delle osservazioni che seguono.
7.1. Quanto alla rilevata inammissibilità di molteplici considerazioni svolte in ricorso si osserva - in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi - che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Il riferito principio comporta - in particolare - tra l'altro che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312).
In altri termini, quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verifi-care il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002 n. 15177; Cass. 16 luglio 2002 n. 10276).
7.2. Inammissibile, altresì, deve essere dichiarata la deduzione svolta con la prima parte del terzo motivo di ricorso allorché viene denunziato il "travisamento dei fatti" commesso dai giudici dei merito allorché non hanno considerato che l'esperita istruttoria orale aveva appurato che il trasloco era stato commissionato dalla T____ in norme e per conto del marito S____. Osserva, infatti, la Corte che i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, come riferito sopra, da un lato, che "unico stipulante del contratto di trasporto fu la T____", dall'altro, che "non è stata fornita alcuna prova che la T____ abbia agito come mandatario rappresentante dello S____".
Pacifico quanto sopra, certo che i ricorrenti assumono che, in realtà, dalle testimonianze raccolte sarebbe emersa una circostanza opposta a quella ritenuta per pacifica dalla sentenza gravata e, cioè, che la T____ avrebbe espressamente dichiarato la propria qualità di mandataria del marito è palese che la deduzione non poteva essere fatta valere, come è stata proposta, con motivo di ricorso per cassazione, ma doveva essere prospettata con ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c..
In conformità a quanto assolutamente pacifico nella dottrina processualistica come in una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi che giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per Cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura svolta con il terzo motivo nella parte in cui si deduce che, in realtà - contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito -dalla istruttoria espletata era rimasto accertato che la T____ aveva espressamente commissionato il trasloco in nome e per conto del marito.
Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione circostante si fatto opposte a quelle risultanti dagli atti imputano a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per Cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998 n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998 n. 6235; Cass. 2 marzo 2001 n. 3023, specie in motivazione e, ancora, recentemente, Cass. 1 giugno 2002 n. 7965;
Cass. 9 agosto 2002 n. 12087; Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512). 7.3. Anche a prescindere dagli, assorbenti, rilievi che precedono, comunque, non può tacersi che la deduzione in parola è inammissibile anche sotto altro, concorrente, profilo. Deve ribadirsi, infatti, che nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 1 giugno 2001 n. 74349), evidenziando, in particolare, in cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 13 settembre 2000 n. 12080;
Case. 10 marzo 2000 n. 2802, Cass. 25 marzo 1999 n. 2838). È di palmare evidenza, pertanto, che i ricorrenti non potevano limitarsi a dedurre - peraltro in termini assolutamente generici - che uno dei testi escussi avrebbe affermato che il trasloco "era stato commissionato dalla T____ in nome e per conto del marito" ma dovevano - al fine di evitare la pronunzia di inammissibilità della relativa deduzione, trascrivere la deposizione resa dal detto teste, onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza e pertinenza al fine del decidere.
7.4. Assolutamente irrilevanti e non pertinenti, al fine del decidere e di pervenire a una diversa soluzione della controversia, infine, appaiono tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti circa la presunta responsabilità di un coniuge per le obbligazioni relative al manage familiare contratte dall'altro.
Come ripetutamente affermato da questa Corte - infatti - deve ribadirsi che la moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia. Il marito è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie, oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito (Cass. 7 luglio 1995 n. 7501).
Pacifico che nella specie non è emerso ne' che la T____ abbia assunto l'obbligazione di cui si discute in nome del marito, ne' che la stessa avesse ricevuto alcun mandato da costui ne', infine, che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che questa operasse - pur senza spenderne il nome - per conto del marito, è di palmare evidenza che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta dal G____ contro lo S___. Specie tenuto presente, da un lato, che - come si precisa in ricorso - lo S____ è stato assente per tutto il periodo in cui si sono svolte le operazioni di trasloco (per cui nulla escludeva che questo fosse stato realizzato a sua insaputa o contro la sua volontà), dall'altro, che è assolutamente irrilevante che sul campanello della casa in cui sono stati trasportati i mobili fosse scritto il cognome dello S____ (potendo, per i ipotesi, il campanello recare il nome del precedente occupante l'appartamento o, anche il cognome dei figli dei coniugi S___ - T____, giudizialmente o anche di mero fatto separati).
7.5. Stante la testuale previsione dell'art. 1372, comma 2 c.c. (secondo cui "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge"), deve escludersi, decisamente, ancora, che sia configurabile - nel vigente ordinamento - una tacita procura del marito in favore della moglie.
Come ricordato nello stesso ricorso la più che risalente giurisprudenza che aveva avuto occasione di ritenere la responsabilità del marito per le obbligazioni assunte dalla moglie per le esigenze della famiglia aveva giustificato una tale conclusione sulla base del dovere spettante al marito, quale capo della famiglia, di provvedere al soddisfacimento delle esigenze di questa ultima.
Certo, per contro, che a seguito della Riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) il "marito" non è più il "capo della famiglia" è di palmare evidenza la inapplicabilità del riferito principio.
Al riguardo, inoltre, per completezza di esposizione, non può tacersi che le pronunzie puntualmente richiamate in ricorso sono state totalmente disattese dalla giurisprudenza successiva (cfr., in particolare, Cass. 2 ottobre 1975 n. 3175).
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che pur ritenendo - in contrasto con le norme positive che non contengono, neppure rispetto ai coniugi specie con riferimento ai coniugi in regime di separazione dei beni alcuna deroga alla regola di cui all'art. 1372, comma 2, c.c. - l'ammissibilità di una tacita procura rilasciata dal marito alla moglie per provvedere alle esigenze della famiglia, la circostanza è irrilevante e non pertinente, al fine del decidere.
È stato, infatti, accertato - come sopra evidenziato - in linea di fatto, che nella specie non vi è stata, da parte della T____, al momento della conclusione del contratto con il G____ la spendita del nome del proprio marito.
È palese, pertanto, che - anche sotto tale profilo - la censura è manifestamente infondata.
7.6. Deve escludersi, ancora, che i giudici del merito siano incorsi in violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 c.c. per non avere considerato la responsabilità dello S____ per obbligazioni relative al menage familiare assunte dall'altro in attuazione dell'indirizzo concordato.
A prescindere dal considerare che non risulta, in alcun modo, che i coniugi avessero "concordato" il trasloco da un alloggio all'altro, si osserva che, comunque il G____, in tanto avrebbe potuto invocare la responsabilità del terzo, non contraente (cioè dello S____) in quanto avesse dedotto di essere a conoscenza della decisione, assunta dai coniugi, di procedere al trasloco da un appartamento all'altro.
8. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti, le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004.

 
 
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