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Rimborsi e restituzioni

 

Rimborsi e restituzioni

Art. 192 Rimborsi e restituzioni

Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall`adempimento delle obbligazioni previste dall`art. 186.
E` tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all`art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l`atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l`interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.


Svolgimento del processo
1. La Banca Commerciale Italiana, creditrice di 186.683.189 (oltre agli interessi convenzionali) verso le sig.re AF____ed EF____, con atto notificato il primo settembre 1988 convenne in giudizio davanti al Tribunale di C____ la F___ e la F___, nonché il fallimento G_ R_ s.n.c. ed i fallimenti personali dei soci illimitatamente responsabili, A_____ e P______. Espose che le convenute erano legate da rapporto di coniugio, in regime di comunione legale, con A___  e con P____, dichiarati falliti con sentenza del 21 luglio 1986, e che prima del matrimonio A___ e P___G____ avevano acquistato in parti uguali un terreno in L_____, sul quale avevano successivamente costruito un edificio composto da due appartamenti, entrato a far parte della comunione legale, a norma dell'art.177 lett.a) c.c. Affermando di agire in via surrogatoria, la banca chiese, principaliter, volendo fare acquisire al patrimonio delle debitrici la quota di proprietà a ciascuna spettante, che l'edificio fosse dichiarato di proprietà comune e indivisa delle convenute e dei rispettivi coniugi. In via subordinata, che alle convenute fosse riconosciuto il credito pari alla maggior somma tra la metà del valore dei materiali e della mano d'opera impiegati nella costruzione e la metà dell'aumento di valore del terreno per effetto della edificazione.
La F____ e la F____ si costituirono e aderirono alle domande. Il fallimento ne contestò, invece, la fondatezza.
2. Il Tribunale, accertato il diritto della banca di agire in via surrogatoria, respinse nel merito la domanda principale, e dichiarò improcedibile la domanda subordinata.
3. Con sentenza depositata il 1 marzo 1996 la Corte territoriale, accogliendo il secondo motivo dell'appello principale della F____ e della F____ e l'appello incidentale della Banca Commerciale Italiana, dichiarò interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio. Dichiarò, inoltre, compensate le spese di quel grado tra le appellanti F____ e la banca, e condannò le appellanti a rimborsare al fallimento le spese di quella fase. Confermò, nel resto, la decisione impugnata. Sul merito, con riferimento all'unica questione dedotta in quella sede, osservò, riprendendo un indirizzo di questa Corte, che la costruzione eretta durante il matrimonio sul terreno di proprietà di uno dei coniugi, non rientra nella comunione legale ai sensi dell'art.177 lett.a) c.c, in quanto il principio di accessione sancito dall'art.934 c.c. è derogabile soltanto per volontà delle parti o per una contraria specifica previsione normativa. 4. Contro questa pronuncia, notificata il 26 luglio 1996, le sig.re _____________ hanno proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 18 settembre 1996. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia arbitraria ed erronea interpretazione degli artt.177-179, 934 c.c., nonché erronea determinazione delle conseguenze giuridiche applicabili alla fattispecie. Le ricorrenti deducono che l'affermazione della sentenza impugnata (secondo cui nessun effetto derogatorio alla norma di cui all'art.934 c.c. può essere riconosciuto se non in quanto diversamente pattuito ovvero risulti per espressa volontà legislativa) sarebbe in contrasto con l'abrogazione (già sancita da questa corte) dell'art.70 l.fall. in tema di presunzione muciana. Infatti, sarebbe ingiustificata, sussistendo l'eadem ratio legis, la diversità di trattamento stabilita nelle due ipotesi: abrogazione implicita della norma relativa alla presunzione muciana;
interpretazione dell'art.177 c.c. incompatibile sia con la disciplina del regime patrimoniale introdotto dalla riforma del diritto di famiglia, sia col precetto costituzionale (artt.31, 29 e 3).
2. Il principio accolto dalla sentenza impugnata - secondo cui non costituisce oggetto della comunione legale, a norma dell'art.177 lett.a), c.c. la costruzione realizzata, durante il matrimonio e in regime di comunione legale, da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi - è stato ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito, di recente, dalle Sezioni unite, con la sentenza del 27 gennaio 1966, n.651. Riesaminando il problema, la Corte ha rilevato, in particolare, che l'accessione, quale modo di acquisto a titolo originario, opera automaticamente a favore del proprietario del suolo che acquista ipso iure, anche la res aliena, senza che sia necessaria una specifica manifestazione di volontà, in virtù del principio di incorporazione della res con il suolo (c.d.
attrazione reale) come unione organica o meccanica. Ed ha considerato che l'ordinamento giuridico, dopo aver accolto nel macrosistema civilistico il principio romanistico secondo cui quidquid inaedificatur solo cedit, ha espressamente disciplinato "le sole deroghe consentite al principio della automaticità, mediante la stessa legge o un titolo derivante dallo stesso proprietario del suolo". Ha, quindi, concluso che, anche dopo la riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975 n.151, non diversamente dal regime previgente nella ipotesi di comunione convenzionale tra coniugi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, sul quale sia stata realizzata la costruzione, nel rispetto della ratio della riforma, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che, in mancanza di un di un titolo o di una norma, il coniuge non proprietario non può vantare alcun diritto di comproprietà anche superficiaria sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio: all'altro coniuge compete cioè un diritto di credito commisurato alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati dall'altro coniuge nella costruzione.
3. Questo indirizzo, secondo le ricorrenti, dovrebbe essere riconsiderato alla luce del più recente orientamento stabilito da questa Corte in tema di presunzione muciana (art.70 l.fall.), che ha reinterpretato la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come espressione di valori costituzionali, come quelli della parità e della pari dignità dei coniugi (sent.12 giugno 1997, n.5291). 4. La tesi non può essere seguita, essendo le argomentazioni su cui si fonda l'affermazione relativa alla abrogazione per incompatibilità della presunzione muciana diverse e distinte da quelle con cui si giustifica l'indirizzo giurisprudenziale contestato dalle ricorrenti, e la distinzione correlata alla diversità dei piani su cui operano le due discipline. 4. Ai sensi dell'art.70 l.fall., "i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui", onde "il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso".
Già nel passato, con l'introduzione della riforma del diritto di famiglia, la presunzione era ritenuta (pressoché pacificamente: cfr.sent.954/89, sent.107/90 e sent.7338/90) inapplicabile nel regime di comunione legale (quale è quello di cui si discute nella specie), costituendo gli acquisti di beni compiuti dai coniugi durante il matrimonio in tale regime, oggetto della comunione in quote uguali e non aggredibili dai creditori personali di ciascun coniuge, se non fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art.177, lett.a, 189 e 194 c.c.). La ragione della ritenuta abrogazione in parte qua dell'art.70 cit., era, dunque, ravvisata nel fatto che nella nuova situazione disegnata dal diritto di famiglia non sembrava configurabile una presunzione di provenienza del danaro impiegato nell'acquisto dal coniuge fallito. L'orientamento giurisprudenziale più recente ha, invece, rilevato la incompatibilità della presunzione muciana anche nel regime di separazione dei beni, sottolineando, piuttosto, che (anche) in questo secondo caso essa imporrebbe di provare la effettività dell'acquisto con denaro (e, quindi, con lavoro) proprio, in contrasto con l'essenza del regime patrimoniale, letto nella logica paritaria della riforma, che ha inteso sottrarre il coniuge all'onere di provare un dato fattuale di normale ricorrenza, e cioè "l'effettività degli acquisti personali come corollario della pari dignità" (sent.5291/97, cit).
5. Nella situazione considerata dall'art.177 lett.a), ("costituiscono oggetto della comunione" "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio") non è in discussione un problema di presunzione e di effettività degli acquisti dei coniugi. La soluzione è, invece, fondata essenzialmente su un criterio di prevalenza - e cioè di rapporti tra macrosistema e vari sistemi (di diritto civile) - secondo cui un principio generale, come quello dell'accessione, è normativamente derogabile soltanto in base ad una espressa e specifica disposizione di legge e non in base ad una norma, come l'art.177 c.c., priva i contenuto precettivo, direttamente contrastante con quel principio. 6. Alla stregua delle considerazioni svolte il motivo è dunque infondato.
7. Non si pone un problema di legittimità costituzionalità della norma applicata, in quanto le incongruenze denunciate dal ricorrente rileverebbero sul piano meramente interpretativo (cfr.Corte cost. 29 giugno 1995, n.286, in tema di presunzione muciana), nell'ambito di norme aventi lo stesso rango.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso il 30 gennaio 1998 nella camera di consiglio della prima Sezione civile.

 
 
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