aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Matrimonio  
Comunione convenzionale  
 
- Modifiche alla comunione legale dei beni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Separazione giudiziale dei beni
 
 
- Termini di ricerca
 
Comunione legale  
 
- Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
 
 
- Amministrazione dei beni della comunione legale
 
 
- Amministrazione dei beni personali del coniuge
 
 
- Atti compiuti senza il necessario consenso
 
 
- Beni destinati all`esercizio di impresa
 
 
- Beni personali
 
 
- Divisione dei beni della comunione
 
 
- Esclusione dall`amministrazione
 
 
- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
 
 
- Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Obblighi gravanti sui beni della comunione
 
 
- Oggetto della comunione legale
 
 
- Responsabilità sussidiaria dei beni personali
 
 
- Rifiuto di consenso
 
 
- Rimborsi e restituzioni
 
 
- Scioglimento della comunione legale
 
 
- Termini di ricerca
 
 
- Modulo di richiesta
 
Divorzio  
 
- Assegno
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Mutamento degli obblighi
 
 
- Obblighi verso il coniuge
 
 
- Obblighi verso la prole
 
 
- Presupposti per la pronuncia di divorzio
 
Famiglia di fatto  
 
- Convivenza ed affidamento dei figli
 
Fondo patrimoniale  
 
- Alienazione dei beni del fondo
 
 
- Cessazione del fondo
 
 
- Costituzione del fondo patrimoniale
 
 
- Esecuzione sui beni e sui frutti
 
 
- Impiego ed amministrazione del fondo
 
Leggi  
 
- Legge 1970 n. 898 - Divorzio
 
 
- Termini di ricerca
 
Separazione  
 
- Assegno di mantenimento
 
 
- Casa coniugale
 
 
- Comportamento oppressivo del coniuge
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Morte del coniuge
 
 
- Provvedimenti provvisori
 
 
- Separazione temporanea
 
Separazione dei beni  
 
- Amministrazione e godimento dei beni
 
 
- Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
 
 
- Prova della proprietà dei beni
 
 
- Separazione dei beni
 
     
Sei nella Categoria: Matrimonio
Scioglimento della comunione legale

 

Scioglimento della comunione legale

Art. 191 Scioglimento della comunione legale

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l`annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell`art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall`art. 162.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22 - 23 dicembre 1992, B____, premesso di essere convolata a nozze con F____ il 25 ottobre 1975; di essersene legalmente e consensualmente separata il 28 marzo 1977; di essersi, poi, a fine 1977 riconciliata con lo stesso; che il F____ con atto del 28 dicembre 1978 aveva acquistato una masseria agricola con sovrastante fabbricato rurale sito nel Comune di P____ (P____); che il 30 dicembre 1991, lo stesso _____ aveva alienato il cespite a A_____ , senza il suo consenso; poiché l'atto doveva ritenersi stipulato in violazione del regime di comunione legale fissato all'atto del matrimonio e automaticamente ripristinatosi con la riconciliazione, citava, avanti al tribunale di N_____, il marito, gli A____  ed il Banco _____, che aveva iscritto ipoteca sul bene a garanzia del mutuo concesso agli acquirenti, per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita ex art. 184 c.c., vinte le spese e con clausola di provvisoria esecuzione.
Restava contumace il F______ , mentre si costituivano i convenuti A____ e il Banco ____, i quali, resistendo alla domanda, eccepivano l'incompetenza territoriale, contestavano l'anteriorità della riconciliazione tra i coniugi rispetto alla stipula del contratto di alienazione, richiamavano il principio della tutela dell'affidamento dei terzi, per avere il F_____ dichiarato in sede di compravendita di essere separato dalla moglie e in regime di separazione dei beni.
La causa veniva istruita con prove documentali e, sulle conclusioni delle parti, era decisa con sentenza del 3 novembre 1999, con il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice a pagare, in favore dei convenuti, le spese del giudizio.
Il successivo gravame della B____ veniva respinto dalla Corte di N____.
Ed avverso quest'ultima sentenza, depositata il 24 ottobre 2000, la stessa B____ ricorre ora per cassazione.
Resistono A____ ed il Banco _____, con distinti controricorsi.
Non si è costituito il F____.
Tutte le parti contituite, hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con i due motivi, in cui si articola l'impugnazione, si censura la Corte territoriale:
a) per avere violato, ad avviso della ricorrente l'art. 157 c.c., così come interpretato dalla sent. n. 11418/98, di questa Corte di legittimità, con l'affermare che l'affetto ripristinatorio del regime di comunione legale, connesso alla riconciliazione dei coniugi, in precedenza separatisi, ai sensi della norma citata, non possa essere opposto ai terzi in assenza di correlative forme di pubblicità;
b) per essere incorsa in ulteriori violazioni di legge e vizi di motivazione, non ammettendo le prove, dalla medesima ricorrente richiesto, in ordine alla circostanza che l'immobile alienato dal marito ai convenuti A____ - e sul quale era stata iscritta ipoteca dal mutuante Banco _____ - era stato acquistato, dallo stesso coniuge, in data "successiva" a quella dell'avvenuta riconciliazione. 2) La questione sottesa al riferito primo mezzo impugnatorio, ai risolve propriamente nello stabilire se il ripristino automatico ("ex intervallo") dell'originario regime patrimoniale legale di comunione, tra coniugi separatisi, in conseguenza di successiva riconciliazione ex art. 157 c.c. cit., possa, o non, espletare i suoi effetti anche nei rapporti esterni, in assenza di alcuna forma di correlativa pubblicità ed in presenza, come nella specie, di annotazione, invece, di un precedente (definitivo) provvedimento di separazione giudiziale.
2/1. Si tratta di questione che - contrariamente all'assunto della B____ - non è stata affrontata "ex professo" (nè tantomeno affermativamente risolta, come ella pretende) dalla richiamata (ed unica in argomento) sentenza di questa Corte n. 11418/98. Detta sentenza - in una controversia che atteneva esclusivamente ai rapporti interni tra coniugi, relativamente alla "efficacia, tra gli stessi, dell'acquisto effettuato da uno solo di essi dopo l'evento riconciliativo" - si è posta ben vero (in funzione della soluzione di quel caso concreto) il quesito, a monte, se "gli affetti della separazione" - che, al sensi dell'art. 157 c.c., "i coniugi possono far cessare, senza l'intervento del giudice", con una "espressa dichiarazione" o con un "comportamento non equivoco" di riconciliazione - siano soltanto quelli (cosiddetti "permanenti" da taluna dottrina) di cui ai precedenti artt. 156 e 155 c.c. (obbligazione di mantenimento, assegnazione della casa coniugale ad affidamento della prole), ovvero anche l'effetto (cosiddetto istantaneo) di "scioglimento della comunione" (ricollegato, appunto, alla separazione personale dall'art. 191 c.c.).
E prendendo posizione al riguardo - dopo diffusa e meditata analisi delle varie (estremamente divaricate ad articolate) proposte esegetiche formulate in dottrina - quella sentenza ha ricostruito il quadro effettuale, ricollegato alla sequenza "matrimonio - separazione - riconciliazione", con adesione alla soluzione interpretativa - cui la Corte napoletana non ha mosso contestazione alcuna - per cui "è del tutto aderente al sistema delineato dal legislatore della riforma che, posta nell'art. 191 c.c. la separazione personale come causa di scioglimento della comunione dei beni, si ripristini automaticamente tra i coniugi, una volta rimossa con la riconciliazione la causa di scioglimento della comunione, quel regime di comunione originariamente adottato, esclusa ovviamente ogni retroattività per gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione".
2/2. E se è pur vero che la stessa sent. n. 11418 cit. ha segnalato il "problema" dell'assenza di previsione normativa di specifici atti formali di pubblicità della riconciliazione, diversamente da quanto espressamente invece disposto con riguardo alle causo di scioglimento della comunione (ivi comprese, "contra" Cass. 12098/98, le sentenze di separazione personale ex artt. 4 e 23 L. n. 74 del 1987), ciò ha fatto, però, quella sentenza "incidenter tantum", al solo fine di escludere che la rilevata carenza normativa potesse, in tesi, influenzare, in senso ostativo o limitativo, il riespandersi automatico (per effetto della riconciliazione) dell'originario regime di comunione, subordinandolo (come pur sostenuto da autorevole dottrina) alla stipula di una convenzione "ad hoc" tra i coniugi riconciliati.
Per cui - ribadito l'automatismo del ripristino di "quel regime di comunione che integra una delle scelte fondamentali del legislatore della riforma (conclusione, questa, che anche questo Collegio condivide) - coerentemente la sentenza in esame ha, quindi, sottolineato che "restano ovviamente aperti i problemi di tutela dei terzi": problemi non coinvolti, in quel caso, dall'oggetto della lite, attinente alla ricognizione degli effetti della riconciliazione per il profilo esclusivo dei rapporti (patrimoniali) tra i coniugi. 2/3. La posizione - e le connesse esigenze di tutela dell'affidamento - dei terzi, rispetto al mutamento del regime patrimoniale dei coniugi (con cui vengano a contrarre), conseguente "ex se" all'evento riconciliativo, vengono dunque propriamente qui per la prima volta in rilievo.
Ed al riguardo, ritiene questa Corte senz'altro corretta la soluzione alla quale sono pervenuti i giudici "a quibus".
Per cui - in difetto di alcuna segnalazione esterna di quell'evento, secondo le norme generali che governano la pubblicità delle vicende giuridiche a tutela dei terzi "ed, ora, secondo il meccanismo di annotazione specificamente predisposto per la riconciliazione, come per la separazione, dei coniugi dagli artt. 63 e 69 del D.P.R. n. 396 del 2000" - l'intervenuto nuovo mutamento del regime patrimoniale della famiglia, per ripristino del regime originario di comunione con sovrapposizione a quello di separazione dei beni (conseguente alla precedente separazione personale dei coniugi), pur già operante tra i coniugi stessi, dalla data della loro riconciliazione, non possa, però, essere opposto ai terzi che, come nella specie, abbiano acquistato in buona fede, a titolo oneroso, dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell'immobile alienato, per averlo egli, a sua volta, acquistato, come da annotazione a margine dell'atto di matrimonio, in regime di separazione dei beni.
Una diversa interpretazione non sarebbe invero compatibile con i precetti costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della correttezza del traffico giuridico (artt. 2 e 41 Cost.) che vanno, in materia, bilanciati con il valore della parità dei coniugi anche sul piano economico (artt. 3 e 29 Cost.), e non possono, quindi, essere a quello sacrificati.
Risultando, per altro, confermato, anche a livello codicistico, che una scissione dei profili effettuali - interni ed esterni - del regime patrimoniale dei coniugi è ben possibile, ed è anzi (in funzione delle rilevate esigenze di bilanciamento dei contrapposti interessi) necessitata: come si desume (sul piano sistematico) dalla disposizione dell'art. 162 c.c., ultimo comma. La quale - nell'escludere l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali sostitutivo o modificative del regime legale di comunione, che non risultino "annotate a margine dell'atto di matrimonio" - disciplina una ipotesi "speculare" a quella di modifica, in senso inverso, del regime patrimoniale della famiglia, per ripristino della originaria comunione in luogo della separazione dei beni, instauratasi con lo scioglimento di quella comunione per effetto (ex art. 191 c.c. cit.) della separazione personale dei coniugi.
2/4. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto, resistendo la sentenza impugnata a censura "in parte qua".
3) Inammissibile è poi, a sua volta, il residuo secondo mezzo, non avendo la parte interesse a dolersi della mancata ammissione di mezzi di prova in ordine ad una circostanza fattuale - quale l'anteriorità della riconciliazione rispetto all'acquisto dell'immobile poi rivenduto dal F____  - che, nell'economia della decisione della Corte di merito, risulta ininfluente (ed è sostanzialmente data anzi per ammessa), per avere quei giudici attribuito (correttamente, per quanto detto) decisivo rilievo, ai fini dalla esclusa nullità della compravendita per cui è causa, alla mancata attivazione, nella specie, di alcun meccanismo di conoscibilità esterna della suddetta riconciliazione.
4) Il ricorso della B____  va integralmente, pertanto, respinto. 5) La novità e complessità della questione dibattuta tra le parti giustifica la compensazione, tra le stesse, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2003.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl