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Mantenimento dei figli

 

Mantenimento dei figli

ANNO/NUMERO 1990/1297 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO E DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO.* La nuova disciplina del pagamento dell'assegno di divorzio e di quello per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro dell'obbligato (art. 8, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - che presuppone la messa in mora dell'obbligato e la sua inadempienza protratta per un certo tempo - Come le disposizioni, previste dagli art. 5, comma settimo, e 6, comma undicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dagli art. 8 e 10 della detta legge 6 marzo 1987, n. 74 - Secondo le quali la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento dei figli - Hanno natura sostanziale, e come tali, sono applicabili ai giudizi in corso al momento della loro entrata in vigore. ( conf.6558/88, mass n.460872). ANNO/NUMERO 200/9067 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE - Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - Legittimazione attiva nell'azione per ottenere il contributo al mantenimento - Sussistenza - Concorrenza con la distinta legittimazione del genitore convivente - Configurabilita' - Mancata partecipazione del figlio al giudizio promosso dal genitore convivente - Conseguenze - Efficacia della sentenza nei suoi confronti - Esclusione - Solidarieta' attiva - Esclusione. Nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione iure proprio all'azione per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarita' del diritto al mantenimento), concorrente con la legittimazione, anch'essa iure proprio, del genitore convivente ; peraltro se il figlio non interviene nel giudizio pendente, e la sentenza di condanna viene emessa solo in favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il giudicato formale della sentenza, e pertanto egli non ha titolo per richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore obbligato non convivente, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarieta' attiva (che, diversamente da quella passiva, non si presume).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 - 31 gennaio 2001 il Tribunale di N____ dichiarava la separazione personale dei coniugi B____ e G____, affidava i due figli minori alla madre, cui assegnava la casa coniugale, poneva a carico del marito un assegno di L. 1.200.000 mensili, con rivalutazione annua, per il mantenimento dei minori.
Proposto appello dalla B____ in relazione all'ammontare del contributo in favore dei figli, con sentenza del 4 - 8 luglio 2001 la Corte di Appello di C____, in parziale riforma, aumentava detto contributo a L. 2.000.000 mensili, con la prevista rivalutazione, a far data dal 9 aprile 2001.
Osservava in motivazione la Corte territoriale che la somma fissata dal primo giudice appariva non adeguata al livello economico sociale ed al reddito del G____, quale poteva evincersi dalle sue stesse ammissioni dinanzi al Tribunale e dalle dichiarazioni del redditi dell'anno 1997 prodotte dalla moglie. E se pure il predetto, medico di famiglia, era onerato delle spese di produzione del reddito e di quelle sostenute per procurarsi una nuova abitazione, tuttavia era da presumere che i suoi proventi fossero negli ultimi anni aumentati, così da giustificare una più elevata determinazione dell'assegno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la B____ deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 445 c.c., si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver fatto decorrere l'assegno di mantenimento dei figli, nel maggiore importo determinato, dal 9 aprile 2001, anziché dalla data della domanda introduttiva del giudizio, nonostante detto aumento trovi ragione in una diversa valutazione dei redditi percepiti dal G____ sin dal 1996.
Il motivo, nonostante l'inesattezza del riferimento alla norma asseritamente violata, è fondato.
Va innanzi tutto rilevato che nel dispositivo della sentenza impugnata è indicata quale data di decorrenza del contributo per il mantenimento dei figli minori, nella maggior misura fissata, quella del 9 aprile 2001, mentre nella motivazione si afferma che detto importo spetta a far data dalla domanda: peraltro la precisazione, contenuta nella parte espositiva della pronuncia in esame, che la data del 9 aprile 2001 è quella del deposito del ricorso in appello induce ad escludere l'esistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, ed a ritenere che in quel passaggio motivazionale la Corte territoriale abbia inteso far riferimento, in termini certamente impropri, appunto alla data di introduzione del giudizio di gravame, conformemente a quanto indicato nel dispositivo. Tanto premesso, va osservato che la sentenza impugnata ha certamente errato nel fissare tale decorrenza: costituisce invero principio acquisito nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che se in sede di separazione o di divorzio uno dei coniugi abbia chiesto un assegno per il mantenimento dei figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o di divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. 1998 n. 317; 1994 n. 3050). Nè nella specie una diversa decorrenza potrebbe trovare ragione nell'essere stato l'aumento disposto a causa di circostanze sopravvenute alla sentenza del Tribunale, tali da imporne la variazione, atteso che la quantificazione del giudice di appello si fonda su un rinnovato apprezzamento delle capacità economiche del G____, desunte sia dalle ammissioni rese dallo stesso all'udienza del 4.11.1997 dinanzi al Tribunale, sia dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1997 prodotte dalla B____ in primo grado. La sentenza impugnata deve essere pertanto sul punto cassata, e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto può pronunciarsi in questa sede nel merito, disponendo che l'assegno determinato dalla Corte di Appello decorra dalla data della domanda introduttiva del giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e pronunciando nel merito dichiara dovuto l'assegno, nella maggior misura determinata, dalla data della domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 ottobre 2004.

 
 
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