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Obblighi verso la prole

 

Obblighi verso la prole

ANNO/NUMERO 1990/5632 467623 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - CASA IN COMUNIONE - DISPONIBILITA' DA PARTE DEL CONIUGE ONERATO - CESSAZIONE - CONDIZIONI. Nonostante l'art. 6 comma sesto della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in tema di assegnazione della casa familiare in caso di divorzio, non contenga alcuna espressione corrispondente all'inciso "ove sia possibile" di cui all'art. 155 comma quarto Cod. Civ. In materia di assegnazione della casa familiare in caso di separazione, tuttavia anche in tale ipotesi l'assegnazione e' subordinata alla disponibilita', di fatto e giuridico, dell'alloggio da parte del coniuge onerato. Detta disponibilita' sussiste anche ove il coniuge onerato sia comproprietario dell'alloggio e ne abbia il godimento in via esclusiva in forza di un accordo con gli altri comunisti, e permane fino a quando non intervenga la necessaria modifica degli accordi sull'uso dell'immobile, non costituendo evento ostativo alla configurabilita' del requisito o causa della sua estinzione la mera domanda di rilascio proposta dai comproprietari nei confronti dell'assegnatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza non definitiva in data 7.5.1999 il tribunale di R___ dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 30.10.1967 tra S____ e C____, fra i quali era intervenuta separazione consensuale omologata il 12.8.1993.
Con successiva sentenza depositata il 9.3.2000, lo stesso tribunale, dichiarata inammissibile ogni altra domanda, in parziale accoglimento delle richieste economiche della C____, condannò il S____ a corrisponderle un assegno mensile di divorzio di Lire 2.500.000 ed a versare un contributo mensile di Lire 1.500.000 per il mantenimento dei tre figli nati dal matrimonio, ormai maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente; compensò interamente fra le parti le spese di giudizio.
2 - Tale sentenza fu impugnata, con ricorso alla corte d'appello di R____, da C____ che si dolse, specificamente, del mancato esame delle sue richieste relative all'assegnazione della casa coniugale ed all'accertamento del proprio diritto su quota-parte dell'indennità di fine rapporto di lavoro dovuta all'ex marito;
oltre che del mancato accoglimento della domanda concernente il riconoscimento della contitolarità di beni acquistati in costanza di matrimonio e dell'accoglimento solo parziale delle richieste di assegno per se stessa e per i figli, il cui ammontare era stato da lei rispettivamente indicato in Lire 6.000.000 e Lire 2.400.000 mensili.
Il S____, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale, per domandare la riduzione dell'assegno di divorzio a Lire 1.500.000 mensili, tenuto conto del suo reddito effettivo, e l'esonero dal versamento di qualsiasi contributo alla moglie per il mantenimento dei figli. 3 - Avverso la sentenza della corte d'appello di R____, depositata il 28.9.2001, con cui fu assegnata alla C____ la casa coniugale e fu, per il resto, confermata la sentenza di primo grado, con compensazione integrale fra le parti delle spese del grado, C____ propone ricorso per cassazione, notificato il 7.5.2002 e depositato il 14.5.2002, affidato a due motivi illustrati anche con memoria.
S____ resiste mediante controricorso e propone contestualmente ricorso incidentale, notificato in data 11.6.2002 e depositato il 14.6.2002, con un solo motivo.
La ricorrente principale ha notificato il 21.6.2002 controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Devesi preliminarmente provvedere, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., alla riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale. 5 - Col primo motivo del ricorso principale, la signora C____ censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dell'articolo 12 bis, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'articolo 16, legge 6 marzo 1987, n. 74), e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo al riconoscimento del proprio diritto ad ottenere una quota-parte dell'indennità di fine rapporto di lavoro spettante all'ex coniuge.
5.1. - Sostiene la ricorrente che il giudice d'appello, interpretando erroneamente la sua domanda - come se fosse diretta ad ottenere la pronta liquidazione della quota spettantele sulla futura indennità di fine rapporto di lavoro dovuta all'ex marito, laddove invece tendeva al mero riconoscimento, in via preventiva e cautelare, di tale diritto - l'aveva ingiustamente dichiarata inammissibile, con motivazione inadeguata.
Insiste, quindi, nell'affermare che il diritto ad una percentuale, precisata dal citato articolo 12 bis, sull'indennità suddetta sorgerebbe all'atto della proposizione della domanda di divorzio, indipendentemente dall'effettiva erogazione (e percezione, da parte del coniuge lavoratore) di tale indennità, se questa matura dopo la sentenza; ciò comporterebbe la legittimazione ad agire, per la condanna in via preventiva e cautelare al pagamento della quota - similmente a quanto dispone, in tema di garanzia dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla pronunzia di divorzio, l'articolo 8, legge n. 898/1970 -, al fine di evitare che l'avente diritto all'indennità possa disporne a danno del coniuge, ad esempio, mediante la cessione del credito.
5.2. - La corte d'appello è pervenuta alla pronunzia d'inammissibilità della domanda in esame, osservando che il S____, dipendente tuttora in servizio, non aveva ancora maturato il diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro; che, quindi, mancava il presupposto logico-giuridico delle domande di accertamento del preteso diritto alla quota d'indennità e di attribuzione diretta di essa alla richiedente da parte dell'ente erogante. 5.3. - Il motivo di ricorso è infondato.
5.4. - La motivazione della sentenza impugnata, contenente una sintetica esposizione (punto 5.2) delle ragioni di rigetto della domanda - esattamente interpretata dalla corte territoriale come "domanda di accertamento del diritto" (alla quota del trattamento di fine rapporto) e richiesta d'ingiunzione all'ente erogatore per il versamento diretto ad essa reclamante -, è esente dai vizi denunziati ed è, comunque, integrabile ai sensi dell'articolo 384, 2^ co., c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto. Le considerazioni esposte al punto seguente mostrano, infatti, che la lamentata violazione dell'articolo 12 bis, legge n. 898/1970 (introdotto dall'articolo 16, legge n. 74/1987) non sussiste. 5.5. - Tale norma dispone che il coniuge titolare di assegno di divorzio ha diritto ad una percentuale, nella misura indicata dal secondo comma, dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro"; salvo che non sia passato a nuove nozze.
Pertanto, in base all'interpretazione letterale della disposizione di legge in esame, il diritto ad ottenere la quota d'indennità diviene attuale, ed è quindi. agibile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento; esso è, inoltre, soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del richiedente, che sia titolare di assegno di divorzio.
Nel caso di specie, la prima di tali condizioni non si è verificata perché, come rileva la corte d'appello, il S____ è tuttora in attività di servizio e non ha percepito l'indennità; la seconda non è attualmente verificabile, dovendo essere accertata nel momento in cui il diritto si attualizza e diviene agibile, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge.
La declaratoria d'inammissibilità della domanda è, quindi condivisibile, in relazione a tutti i contenuti della medesima. Anche perché, in quanto interpretabile come richiesta di mero accertamento, con sentenza dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto alla quota d'indennità (salva, in ogni caso, l'eventualità negativa del passaggio a nuove nozze), difetta l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'esigenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni (S.U. nn. 565/2000, 264/1996 e, fra le molte, Cass. nn. 3157/2001, 6859/1993, 3461/1990). Incertezza oggettiva che. nel caso di specie, non sussiste, mancando sia l'attualità del diritto sia la contestazione di esso nella sua astrattezza.
Sotto altro aspetto, come richiesta di condanna condizionata del terzo (datore di lavoro) ad eseguire direttamente nei confronti della richiedente l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua dell'articolo 12 bis cit., 2^ co.), l'inammissibilità della domanda deriva sia dal fatto che la condanna condizionata - pur essendo ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi - non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio ad altre nozze) il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito (Cass. nn. 13665/2000, 6329/1996, 978/1991) sia, e soprattutto, dal fatto che il terzo non è parte in questo giudizio.
È da notare, infine, che la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota d'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, a determinate condizioni, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (articolo 148, 2^ co., c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (articolo 156, 6^ co., c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (articolo 8, 3^ co., legge n. 898/1970, novellato dall'articolo 12, legge n. 74/1987). Per tali ragioni, ed in conformità alla premessa (punto 5.3), questo motivo di ricorso è infondato.
6 - col secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., violazione dell'articolo 5, 4^ co., legge 1 dicembre 1970, n. 898, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, consistente nella richiesta di un assegno di divorzio mensile di Lire 6.000.000. 6.1. - Sostiene che la corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado, in ordine all'entità dell'assegno mensile di divorzio (Lire 2.500.000), obliterando o male interpretando i criteri fissati dalla norma citata, con motivazione contraddittoria - riguardo al criterio delle "ragioni della decisione", utilizzato a favore del S____, sul presupposto che egli deve contribuire al mantenimento del figlio avuto da altra donna, anziché a suo carico, essendo questa la prova tangibile della responsabilità di lui per il venir meno della comunione di vita fra i coniugi o per l'impossibilità di ricostruirla -; difettosa ed insufficiente riguardo agli altri criteri, e precisamente: l'inadeguata considerazione dell'impossibilità oggettiva di essa ricorrente di procurarsi un reddito autonomo, a fronte delle condizioni economiche molto floride dell'ex marito; l'indebita decurtazione dell'assegno di divorzio, in ragione dell'obbligo imposto al S____ di contribuire al mantenimento dei figli, senza riconoscimento dell'analogo contributo, sebbene non espresso in termini pecuniari, gravante di fatto su di essa ricorrente, impegnata ad assistere quotidianamente detti figli in tutte le loro necessità; la durata particolarmente lunga (oltre trent'anni) del matrimonio.
Circostanze tutte che, se esattamente interpretate e valutate alla luce della menzionata disposizione di legge, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito, secondo la ricorrente, ad attribuirle l'assegno mensile di divorzio nella misura richiesta di Lire 6.000.000. 6.2. - Il motivo è infondato.
6.3. - Si osserva, innanzitutto, che la norma cui esattamente intende riferirsi la ricorrente, com'è reso evidente dal contesto argomentativo della censura, è l'articolo 5, 6^ co. (non 4^ co.), legge n. 898/1970, modificato dapprima con la legge 1 agosto 1978, n. 436 e poi definitivamente con la Legge n. 74/1987.
6.4. - Detta norma - secondo giurisprudenza consolidata, condivisa dal collegio, di questa suprema Corte - ha attribuito carattere assistenziale all'assegno di divorzio, subordinandone la concessione alla mancanza di mezzi "adeguati" ed all'impossibilità oggettiva di procurarseli da parte del coniuge richiedente; il parametro di valutazione della "adeguatezza" dei mezzi è rappresentato dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tendenzialmente assicurato, dopo la rottura di esso e se necessario, dall'assegno di divorzio;
mentre l'applicazione dei criteri concorrenti elencati dalla stessa norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributi al menage familiare, redditi, durata del matrimonio) hanno effetto moderatore della misura di detto assegno (S.U., nn. 11492 e 11490/1990; e, fra le molte, Cass. nn. 7068/ 2001, 8225/2000, 4809/1998, 9758/1997).
6.5. - Deriva da questa impostazione l'insussistenza del preteso vizio di violazione di legge, avendo la corte d'appello giustamente posto a base del riconosciuto diritto all'assegno di divorzio la mancanza di redditi propri della C____, per ragioni non ascrivibili alla sua volontà (condizione di casalinga, età, malferme condizioni di salute); sicché ella non potrebbe in alcun modo, senza il contributo dell'ex coniuge, mantenere un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio. 6.6. - Il ragionamento seguito poi dal giudice a quo per determinare, in base ai suddetti criteri, il quantum ossia la misura dell'assegno, è altrettanto immeritevole di censura - esclusa qualsiasi considerazione, non pertinente al giudizio di legittimità, sulle valutazioni di mero fatto - sia sotto il profilo della corrispondenza al dettato normativo sia sotto quello della congruità e coerenza logica della motivazione.
Infatti, la corte territoriale ha giudicato congruo (con suo insindacabile giudizio di merito) l'assegno di divorzio nella misura già fissata dal tribunale, utilizzando come criterio di misura, fra gli altri normativamente indicati, quello del reddito delle parti; contrapponendo alla mancanza totale di reddito della C____ quello elevato del S____, comprensivo dell'indennità di missione ma depurato degli oneri per le particolari necessità di vita all'estero, per il mantenimento dei figli maggiorenni e di quello avuto da altra donna.
Dunque, non si ravvisano violazioni di legge, insufficienze o incoerenze della motivazione. Neppure con riguardo al peso attribuito, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, sia alla contribuzione di Lire 1.500.000 mensili per il mantenimento dei figli comuni della coppia (il fatto che ogni genitore sia obbligato, in proporzione alle proprie capacità e sostanze, a contribuire al mantenimento dei figli - articolo 148 c.c. - non esclude affatto che tale onere sia tenuto in conto all'atto di stabilire la congruità, in termini di sopportabilità economica, di altri oneri concorrenti, come quello nei confronti dell'ex coniuge: cfr. Cass. n. 6215/1994; sia all'impegno, derivante ugualmente dalla legge (articolo 261 c.c.), di mantenere il figlio nato da altra donna.
La lettera della sentenza impugnata non autorizza, infatti, a quest'ultimo proposito, l'affermazione della ricorrente, secondo la quale l'accenno all'impegno economico per tale ultimo figlio sarebbe stato fatto dal giudice d'appello in applicazione del criterio "ragioni della decisione" - il quale giocherebbe così, contraddittoriamente, a sfavore di lei, abbassando la misura dell'assegno, anziché a sfavore dell'ex marito, la cui infedeltà, causa del fallimento matrimoniale o dell'impossibilità di riappacificazione, sarebbe rivelata proprio dalla nascita di questo figlio. In realtà, l'obbligo di mantenimento del figlio avuto da altra donna è stato preso in considerazione dal giudice a quo nel quadro dello stesso criterio di determinazione del reddito "disponibile" dell'onerato, di cui si è discusso in questo punto (per la necessaria ponderazione degli oneri derivanti dalla costituzione di una nuova famiglia da parte dell'obbligato, cfr. Cass. n. 512/1991).
6.7. - Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso proposto da C____ deve essere rigettato.
7 - con l'unico motivo del ricorso incidentale, S_____ censura la sentenza della corte d'appello di R____, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 148, 2031 c.c. e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, mancata ed erronea valutazione di risultanze probatorie, sul punto del contributo al mantenimento dei figli avuti dal matrimonio.
7.1. - Afferma, ribadendo un motivo di censura già contenuto nell'appello incidentale e disatteso dalla corte territoriale, che, in conformità a giurisprudenza consolidata di questa suprema corte, il genitore che abbia provveduto al mantenimento dei figli anche per la parte spettante al coniuge ha diritto di chiedere jure proprio, agendo nella veste di negotiorum gestor, il rimborso delle somme erogate oltre il limite della propria quota (non il pagamento di quanto potrebbe a tal titolo spendere in futuro), a patto di fornire la prova di quanto sborsato nell'utile adempimento dell'obbligazione altrui. Che quindi, non essendo state fornite dalla ricorrente principale le prove dell'an e del quantum dell'adempimento a titolo di gestione d'affari e del fatto che i figli convivano effettivamente con lei, esso ricorrente incidentale non poteva essere condannato a pagare alla moglie le somme chieste per il mantenimento dei figli, nè per il passato (per mancanza delle suddette prove) ne' per il futuro (difettando, in tal caso, un presupposto dell'azione di negotiorum gestio, rappresentato dal già avvenuto adempimento dell'obbligazione altrui).
7.2. - La corte d'appello, ha disatteso l'analoga censura mossa dal S____ alla sentenza del tribunale, ed ha quindi; confermato l'obbligo di costui di contribuire al mantenimento dei figli nati dal matrimonio, nella misura stabilita in prime cure, considerando che, nonostante la presumibile disponibilità di piccoli introiti, almeno da parte dei due figli più grandi, aventi l'età di 32 e 30 anni, non era stata offerta dal padre alcuna prova dell'avvenuto raggiungimento della loro completa indipendenza economica; che la C_____ doveva, quindi, ritenersi legittimata a proporre la domanda di pagamento del contributo, contrariamente a quanto dedotto dall'ex coniuge, in assenza di elementi atti a dimostrare la cessazione della convivenza dei figli con lei.
7.3. - Si osserva, in merito ed in primo luogo, che non è applicabile al caso la giurisprudenza (Cass. nn. 9386/1999, 10849/1996, 7211/1990, 2199/1990, 1862/1984; ma, contra, Cass. n. 15063/2000), richiamata dal ricorrente incidentale per suffragare la tesi suesposta (punto 7.1), relativa alla mancanza dei presupposti legali dell'azione del negotiorum gestor (articolo 2031 c.c.), giacché la richiesta di pagamento della quota di mantenimento non è avanzata per il periodo anteriore alla domanda, a titolo di utile gestione di affari altrui, ma è invece proposta ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 6, legge n. 898/1970, come sostituito dall'articolo 11, legge n. 74/1987, in corrispondenza dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire, secondo le proprie capacità e condizioni economiche, al mantenimento dei figli, anche se divorziato e passato a nuove nozze.
In tale ipotesi, ricorrente nel caso concreto, la giurisprudenza consolidata di questa suprema corte (Cass. nn. 2289/2001, 1353/1999, 8868/1998, 9238/1996), condivisa dal collegio, ritiene che il genitore, il quale adempia per intero all'obbligo imposto ad ambedue i coniugi dall'articolo 147 c.c. - valido anche nei confronti dei figli divenuti maggiorenni ma non ancora, senza loro colpa, autosufficienti economicamente - è legittimato proprio jure a chiedere all'altro genitore di contribuire al mantenimento nella misura che, in mancanza d'accordo fra le parti (articolo 6, cit., 9^ co.), è stabilita dal giudice in conformità al criterio di ripartizione dettato dall'articolo 148, 1^ co., c.c. (Cass. n. 6215/1994), ed a pretendere tale contributo anche per il futuro, finché non sia accertata la raggiunta indipendenza economica della prole (Cass. nn. 4765/2002, 12212/1990).
7.4. - Tanto premesso, in ordine all'infondatezza della censura di violazione di legge, relativa alla pretesa mancanza di legittimazione attiva della C____ per la richiesta di condanna dell'ex marito a contribuire al mantenimento dei figli, si osserva che il motivo di ricorso incidentale è infondato anche riguardo al profilo per cui è censurato, in sostanza, il governo dell'onere della prova, relativamente alla domanda di contributo per il mantenimento dei figli.
7.5. - Invero, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, per cui "non risulta offerta dal S____ alcuna prova che i giovani abbiano raggiunto una completa indipendenza economica" e circa l'assenza "di elementi atti a dimostrare che i figli si sono allontanati dalla casa materna", risultano giuridicamente corrette e non comportano indebita inversione dell'onere della prova poiché, persistendo l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti (punto 7.3), rimasti a convivere con l'altro genitore, la cessazione di tale obbligo - per avere detti figli raggiunto l'indipendenza economica o per averla colpevolmente evitata o per avere cessato di vivere col genitore richiedente il contributo - deve essere provata, secondo il disposto dell'articolo 2697, 2^ co., c.c., da colui che afferma essersi verificato alcuno dei menzionati fatti, estintivi della propria obbligazione (Cass. n. 4765/2002 e giurisprudenza in essa citata. 7.6. - A tale conclusione non osta, peraltro, la disposizione contenuta nell'articolo 6, 9^ co., legge n. 898/1970 - attributiva al giudice del potere di disporre d'ufficio gli accertamenti necessari per determinare l'an ed il quantum anche del contributo per il mantenimento dei figli - perché simile deroga alle regole generali sull'onere della prova (Cass. nn. 15065/2000, 8417/2000, 6087/1996), giustificata da un interesse di carattere pubblicistico allorché sono in discussione i diritti della prole minorenne, non può trovare applicazione nel caso di controversia relativa alla distribuzione fra i genitori dell'onere di mantenimento di figli maggiorenni: tanto si deduce anche dalla giurisprudenza (citata al punto 7.5; cui adde Cass. nn. 2289/2001, 9109/1999, 2670/1998, 7990/1996, 8383/1996, 13126/1992, 7295/1991, 475/1990), secondo la quale l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni cede a carico del genitore interessato alla relativa declaratoria.
8 - Per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi, previa riunione, debbono essere rigettati.
Le spese di questo giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza e considerata la natura della lite, debbono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004.

 
 
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