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Presupposti per la pronuncia di divorzio

 

Presupposti per la pronuncia di divorzio

ANNO/NUMERO 2000/09582 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - Interdetto per infermita' di mente - Tutore - Potere di proporre la domanda di divorzio per l'interdetto - Esclusione - Nomina di un curatore speciale per l'esercizio dell'azione di divorzio - Ammissibilita' - Fondamento - Applicazione analogica dell'art. 4, quinto comma della legge n. 898/70. CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - TUTORE - IN GENERE - Potere di proporre la domanda di divorzio per l'interdetto - Esclusione - Nomina di un curatore speciale per l'esercizio dell'azione di divorzio - Ammissibilita' - Fondamento - Applicazione analogica dell'art. 4, quinto comma della legge n. 898/70. In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermita' di mente non puo' proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'articolo 4, quinto comma della legge n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli articoli 78 e 79 cod. proc. civ., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto e' un curatore speciale, la cui nomina puo' essere richiesta dal tutore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G____ chiese con ricorso 15.12.1998 al Tribunale di R____ che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto il 10 ottobre 1986 con V____ (dalla quale si era separato nel 1995), cui era seguita il 27.3.1998 la sentenza di separazione giudiziale.
La convenuta si costituì eccependo la inammissibilità della domanda, pendendo ancora il giudizio di separazione in ordine alla domanda di addebito da lei proposta, essendosi concluso quello relativo alla separazione, deciso con sentenza non definitiva. Il tribunale con sentenza non definitiva 27.1.2000 dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio, ritenendo proponibile la domanda, in quanto tra quella di separazione e quella di addebito vi era differenza di causa petendi e di petitum.
La V______propose appello sostenendo la inscindibilità delle due domande, che impediva l'esame di quella di divorzio e la Corte di Appello di R____, con sentenza 8.6.2001 ha accolto la impugnazione e dichiarato improponibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha affermato la corte territoriale che l'art. 151 c.c. non prevede due tipi di separazione, una con addebito e l'altra senza, ma una sola figura, fondata sull'accertamento del fatto obbiettivo della intollerabilità della convivenza, che può trovare origine eventualmente in comportamenti di un coniuge, costituenti causa di addebito.
Rileva che l'art. 5 L. 898/1970 tra i criteri di valutazione, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, considera le ragioni della decisione e cioè le cause che hanno determinato il fallimento del matrimonio, da accertarsi, dunque, prima del giudizio di divorzio.
Propone ricorso per Cassazione con unico motivo G____;
resiste con controricorso V____.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b L. 1.12.1970 n. 898; dell'art. 151 c.c. e dell'art. 334 c.p.c., nonché la emessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che gravava sulla parte, che intendeva censurare il presunto uso scorretto del giudice di merito di separare le demanda, l'onere di impugnare la sentenza non definitiva o di formulare, con riguardo alla decisione sulla separazione, riserva di impugnazione differita;
la circostanza che ciò non fosse avvenuto aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza e reso incensurabile l'asserito uso scorretto del potere di decidere su parte della domanda. Osserva che l'art. 151 c.c. prevede due domande, una delle quali eventuale, fondate su diversi petita - separazione e addebito - e causae petendi, mera intollerabilità della convivenza o pregiudizio per l'educazione della prole e addebito di fatti integranti responsabilità sicché l'addebito non modifica il titolo della separazione, che resta pur sempre pronunziata per intollerabilità. Ne consegue che gli accertamenti da compiere con riguardo alla richiesta di separazione con addebito non sono connessi, potendo la separazione essere richiesta dal coniuge incolpevole, a prescindere dalla sua colpa) sicché l'unico fatto oggettivo della intollerabilità della convivenza, che avrebbe impedito, secondo la corte di merito, di ravvisare due domande tra loro separabili, è in realtà condizione necessaria e sufficiente per la pronunzia di separazione, con o senza addebito.
Il ricorso va accolto, alla luce delle decisioni delle SS.UU. di questa Corte (4.122.2001 n. 15279 e 3.12.2001 n. 15248), che, modificando una giurisprudenza di legittimità - avviata a consolidarsi nel senso che la pronuncia di separazione con addebito, dando luogo all'unica pronuncia di separazione, costituisce capo unico della decisione, per cui l'appello in ordine all'addebito impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione personale (Cass. 8106/2000; 7945/1998; 3718/1998; 7317/1997; 3098/1995; 10512/1994) - hanno, al contrario, affermato che la richiesta di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, seppure logicamente subordinata alla pronunzia di separazione, è priva di riflessi su questa ed è dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Conseguentemente il giudice di merito, in applicazione dell'art. 277 c. 2^ c.p.c., può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò corrisponda ad un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con l'effetto della formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e della proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito. Da tali decisioni non ha motivo il Collegio di discostarsi, pienamente condividendo le ragioni che le sorreggono, fondate sulla scindibilità delle statuizioni, seppure all'interno di un medesimo giudizio - unitario essendo l'istituto della separazione giudiziale, con addebito o meno (art. 151 c.c.) - e ciò in considerazione della autonomia delle domande, avuto riguardo alla diversità dei beni della vita, distinti essendo causae petendi e petita. Mentre, infatti, la separazione esige soltanto l'accertamento della crisi del rapporto matrimoniale, a prescindere dalla riferibilità di quelle situazioni ad inadempienze coniugali, la dichiarazione di addebito, che trova nella separazione il suo antecedente, ha un titolo differenziato, il cui verificarsi influisce sui rapporti accessori allo status personale dei coniugi, senza condizionare la separazione, essendo la istanza di addebito rivolta a perseguire un risultato distinto rispetto a quello assicurato dalla pronuncia di separazione, in guanto mira ad incidere sui rapporti patrimoniali. Conseguentemente sono applicabili l'art. 377 c.p.c., che prevede in via di principio la decisione contemporanea di tutte le domande proposte, ma autorizza il giudice a limitare la pronuncia ad alcune di esse, qualora riconosca che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e che la sollecita definizione risponde ad un apprezzabile interesse della parte istante, con l'effetto della formazione del giudicato sulla pronuncia parziale di separazione, che non sia stata impugnata; e l'art. 329 c. 2^ c.p.c., con la conseguenza che la impugnazione dell'unica sentenza di separazione e di addebito, con motivi circoscritti all'addebito, segna acquiescenza alla pronunzia di separazione, con la proponibilità in dette ipotesi della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. SS.UU. 1524/3001).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza non definitiva 27.1.2000 n. 3253 del Tribunale di R____. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali del grado di appello e del giudizio di cassazione, avuto riguardo alla disputabilità della lite anche nel momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di R____ del 27.1.2000 n. 2253; compensa le spese dei giudizi di appello e di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004.

 
 
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