Costituzione del fondo patrimoniale
Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l`accettazione dei coniugi. L`accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 22 dicembre 1992 B_____ e F_____ convenivano dinanzi al Tribunale di G____ la s.p.a. Banco A_____ chiedendo di accertare la costituzione in fondo patrimoniale di alcuni loro beni immobili, che di conseguenza non potevano essere ne' ipotecati ne' espropriati per il credito vantato dal banco nei loro confronti sia in qualità di debitori principali - per il saldo passivo del conto corrente n. 006970/71 ammontante a L..115.381.142 - sia in qualità di fideiussori - per il saldo passivo del conto corrente n. 017555/32 della soc. B_____ e C., ammontante a L. 600.305.539 - e per il cui complessivo pagamento detto Banco aveva ottenuto in data 16.11.1992 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; quindi chiedevano altresì di ordinare al conservatore dei registri immobiliari di annotare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale trascritta per L. 1.150.000.000. Rappresentavano che il fondo patrimoniale era stato costituito ai sensi dell'art. 167 c.c. con atto notarile del 15.11.1989, trascritto il 17.11.1989 - per i bisogni della famiglia, mentre il credito del banco era ad essi estraneo, essendo collegato all'esercizio dell'impresa della società s.a.s. B_____ e C.. Il Banco chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale e subordinata la dichiarazione di simulazione o nullità dell'atto costitutivo del fondo e comunque la revocazione di esso ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Il Tribunale di S____, con sentenza del 10 aprile 1996, rigettava la domanda per mancanza di prova dell'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 n. 4 c.c., con conseguente inopponibilità dell'atto ai terzi. La F____ interponeva appello, mentre il B____ restava contumace. Si costituiva il Fallimento della s.a.s. B____ e C. chiedendo di accertare la nullità o la simulazione assoluta dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. Il Banco proponeva appello incidentale per l'accertamento della simulazione assoluta, o comunque della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ovvero dell'inefficacia perché atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni creditorie, con conseguente declaratoria di legittimità dell'ipoteca iscritta. Con sentenza del 26.3.2001 la Corte di Appello di G____ respingeva l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale dichiarando l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., nei confronti del Banco, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale sulle seguenti considerazioni: 1) sussistevano il credito, il pregiudizio e l'animus nocendi dei coniugi B____, desumibili dalle seguenti circostanze: a) il fondo era stato costituito il 15.11.89; b) in data 16.11.89 lo scoperto della società di fatto B______, su un fido di L. 250.000.000, era di L. 134.900.000 (aumentato a L. 293.600.000 il 27.12.90); in data 28.6.91 B____ e F____ si erano costituiti fideiussori della società B_____e C. i cui debiti, al 4.11.92, ammontavano a L. 600.305.549, oltre interessi; 2) pertanto sussisteva sia il credito del Banco, sia l'eventus damni essendo venuta a mancare la garanzia dei beni dei debitori per il medesimo, sia l'animus nocendi dei disponenti, consapevoli di sottrarre con l'atto patrimoniale la garanzia al creditore sia per il credito già sorto, sia per quello che sarebbe sorto, per effetto della fideiussione; 3) la scientia fraudis era desumibile non solo da detta cronologia della progressiva esposizione debitoria sia a titolo personale sia a titolo di garanzia, ma anche dalla mancanza di valide ragioni per la costituzione del fondo familiare, essendo a tale epoca i coniugi sposati da tempo e con figli autosufficienti economicamente; 4) quindi da tali circostanze presuntive, gravi e concordanti, era provata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; (5 conseguentemente le domande di F____ e B____ di cui all'atto di citazione del 22 dicembre 1992 nei confronti del Banco, erano da respingere. Avverso questa sentenza ricorre in via principale F____ per tre motivi del ricorso cui resiste la s.p.a. ____ Gestione Crediti, già Cassa di Risparmio S_____, avente causa dalla s.p.a. Banco A_____, che resiste proponendo altresì ricorso incidentale condizionato per due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, al sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. essendo proposti avverso la medesima sentenza. 1.- Con il primo motivo F____ deduce: "Nullità e/o inesistenza della sentenza. Violazione di legge (art. 112 c.p.c.) per omessa pronuncia su una parte della domanda". La Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento, svolta in primo e secondo grado, della non ipotecabilità ne' sottoponibilità ad esecuzione forzata dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, e perciò il Banco non aveva diritto di iscrivere ipoteca, che pertanto doveva esser cancellata su ordine del giudice dal conservatore dei registri immobiliari. La sentenza è quindi nulla per violazione di corrispondenza del principio tra chiesto e pronunciato. "La statuizione dell'opponibilità del fondo ai creditori comporta necessariamente la statuizione di illegittimità dell'ipoteca". Il motivo è infondato. Innanzi tutto occorre richiamare un primo principio secondo il quale, quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato è legata da un rapporto di dipendenza indissolubile con altra domanda della medesima parte che ne costituisce il presupposto di fatto e l'antecedente logico - giuridico necessario, il rigetto di quest' ultima implica anche quello della domanda dipendente pur se manca una statuizione espressa la riguardo, sì che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia. E la domanda di accertamento del vincolo di inespropriabilità dei beni conferiti in un fondo patrimoniale per effetto dell'art. 170 cod. civ. è pregiudiziale ed antecedente logico-giuridico necessario di quella di accertamento dell'invalidità dell'ipoteca su di essi iscritta a garanzia di crediti sorti per scopi estranei alla famiglia. In base ad un secondo principio sussiste altresì rigetto implicito di una domanda se l'accoglimento di quella della controparte determina l'incompatibilità o inconciliabilità tra le contrapposte tesi. E l'accoglimento della domanda di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale nei confronti del creditore che ha vittoriosamente agito in revocatoria ordinaria è incompatibile con la contrapposta domanda di sottrazione dei beni in detto fondo conferiti alla garanzia di soddisfacimento anche coattivo dei crediti, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2740 cod. civ.. Entrambi i principi sono stati applicati dai giudici di appello. Essi infatti nella motivazione della sentenza (pagg. 10-11), hanno statuito che, in conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta dal Banco _____ di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di conferimento di beni di proprietà di F____ e B____ nel fondo patrimoniale, doveva esser rigettata la domanda proposta da B____e F____nei confronti del Banco _______con atto di citazione notificata il 22/12/1992 - e cioè di accertamento della costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente inespropriabilità di detti beni - e quindi implicitamente, ma necessariamente, hanno rigettato anche la domanda di cancellazione dell'ipoteca iscritta dal B___ a garanzia del suo credito sui beni costituiti in detto fondo, da quella dipendente. Poi, in dispositivo, detti giudici, al capo n. 2), hanno espressamente respinto: "...le domande avanzate da Be_____e F_____nei confronti del Banco ______ con atto di citazione notificato il 22/12/1992", e dunque anche la predetta domanda indissolubilmente collegata di cancellazione dell'ipoteca sui medesimi beni. Pertanto il vizio di omessa pronuncia non sussiste ed il motivo va respinto. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. Omessa motivazione". Nell'ipotesi in cui tale capo di domanda dovesse ritenersi implicitamente respinto per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale del Banco ai sensi dell'art. 2901 c.c., comunque la statuizione sarebbe viziata perché non legittima, ora per allora, l'ipoteca iscritta su beni non esecutabili. Infatti ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c. colui che agisce in revocato-ria ha l'onere di trascrivere la domanda se gli atti sono soggetti a trascrizione e quindi, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, a norma dell'art. 2902 c.c., può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive e conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato. Quindi sussiste la violazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. e comunque l'omessa motivazione sul punto. Il motivo è infondato. La finalità dell'azione revocatoria è la restituzione del bene al patrimonio del debitore per consentire al creditore la soddisfazione coattiva del suo credito. Perciò la sentenza che dichiara l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale tutela del creditore ha efficacia retroattiva e la ragione è che l'atto dispositivo è viziato fin dal momento in cui è posto in essere perché proprio l'esistenza di detti presupposti limitano il potere dispositivo dell'autore dell'atto nei confronti del creditore. Perciò l'ipoteca che questi ha iscritto nell'intervallo tra la formazione dell'atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni e l'accoglimento della domanda revocatoria, ed ancorché prima dell'instaurazione del relativo giudizio, è valida, e il grado della medesima resta quello della sua iscrizione. Infatti il vincolo è acceso su beni che, per effetto dell'accoglimento dell'azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l'atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di inespropriabilità per il creditore vittorioso, e l'ipoteca dal medesimo iscritta conserva la sua piena validità ed efficacia. Così integrata, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la decisione della sentenza di appello di rigetto anche della domanda di cancellazione dell'ipoteca iscritta dal B____sui beni dei coniugi B_____ costituiti in fondo patrimoniale, il motivo va respinto. 3.- Con il terzo motivo la F____ deduce: "Omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di legge per falsa applicazione e/o mancata applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2727/2729 c.c.". "Gli elementi posti a fondamento dell'accolta revocatoria sono viziati logicamente e giuridicamente per cui sussiste anche la violazione dell'art. 115 c.p.c.". La concomitanza delle circostanze dimostrative del pregiudizio non sussiste perché la maggior parte dell'obbligazione, assunta volontariamente dai fideiussori, è sorta dopo la costituzione del fondo. La ritenuta autonomia dei figli non è stata oggetto di contraddittorio e comunque non corrisponde al vero perché nel 1989 una figlia aveva 12 anni, come evidenziato nella memoria di replica in primo grado (su cui quindi è stato accettato il contraddittorio), in cui era anche precisato che le altre due figlie erano nate rispettivamente nel '66 e nel '69, e tali assunti non erano stati contestati. Percio' sussiste la violazione dell'art. 115 c.p.c. e del contraddittorio processuale. Pertanto il ritenuto dolo nel costituire il fondo non sussiste ed inoltre l'art. 167 c.c. non subordina la costituzione di esso all'interesse dei figli o alla data del matrimonio. I fatti posti a fondamento del ragionamento deduttivo non sono ne' certi ne' veri, ma presunti e dedotti da un'ulteriore presunzione, il dolo, e quindi sussiste anche la violazione del divieto di praesumptum da praesumpto. Dalla mancanza di valide ragioni - fatto presunto, desunto dalle circostanze che i coniugi erano sposati da tempo e che i figli erano autosufficienti (circostanze irrilevanti) - si è presunto il consilium fraudis. Inoltre il debito della società di fatto - tra i coniugi B_____ - è sorto prima della costituzione del fondo (15 novembre 1989) e all'atto di essa ammontava a L. 134.900.000, mentre a detta data la s.a.s. non era debitrice, essendo divenuta tale in data 26.6.91, ed essi si erano costituiti fideiussori della medesima in data 28.6.1991. Inoltre il debito della società di fatto ammontante a L. 356.000.000 prima del 1989, si era ridotto a L. 115.381.142 al momento dell'ingiunzione e quindi non vi era nessun dolo nella costituzione del fondo. E del resto nel 1991 il B____ aveva concesso un nuovo fido, di cui si erano resi fideiussori i coniugi B____, e perciò il fondo non poteva essere stato costituito in frode ai creditori e tali fatti non sono stati valutati dalla Corte di Appello. Quindi il dolo, ritenuto in base all'esistenza di un debito senza distinzione tra quello personale e quello della s.a.s. e senza valutare l'andamento dei conti, è erroneo. Inoltre non tutti i beni sono stati costituiti nel fondo e questa è un'ulteriore prova della mancanza del dolo. Dunque sussiste la violazione degli artt. 115 c.p.c.; 2727-2728 e 2729 c.c. ed errore logico e vizio di motivazione. Il motivo è infondato. La costituzione del fondo patrimoniale dopo il matrimonio e da parte di entrambi i coniugi integra una convenzione matrimoniale a titolo gratuito (ex multis Cass. 6954/1997) per effetto della quale i beni conferiti nel fondo sono indisponibili ed inespropriabili, e se è vero che può esser costituita anche in mancanza di figli, è vero però che in caso di loro presenza sono disposte particolari cautele e fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo di essi il vincolo persiste anche se il matrimonio è già sciolto (art. 175 cod. civ.). Dalle argomentazioni dei giudici di appello riassunte in narrativa e dal ricorso principale emerge che: a) i coniugi B_____ hanno costituito il fondo patrimoniale il 15 novembre 1989 allorché i medesimi, in quanto soci di fatto dell'omonima impresa, erano già debitori del B____ di L. 134.900.000 su un fido di L. 250.000.000 (il quale, dopo poco più di un anno, era ammontato a L. 293.600.000, superiore perciò all'apertura di credito concessa); b) la soc. di B_____e C. non aveva debiti nei confronti del B____ allorché i coniugi B____ avevano costituito il fondo patrimoniale, ma li aveva allorché (28 giugno 1991) essi si erano costituiti fideiussori della medesima nei confronti del B____. Pertanto correttamente i giudici di appello hanno ravvisato l'esistenza dell'unico presupposto per l'accoglimento dell'azione re-vocatoria del B____ (la scientia fraudis: art. 2901, n. 1, prima ipotesi, cod. civ.), con riferimento ai debiti personali dei B____, nell'esser essi già debitori di detto istituto; nell'entità dell'ammontare del debito in relazione al fido concesso, e nella circostanza che il vincolo era stata costituito su tutto (o almeno quasi, come ammette la stessa ricorrente) il patrimonio dei medesimi (circostanza, quest'ultima, che concretizza altresì l'eventus damni in relazione alla sottrazione alla garanzia dei creditori disposta dall'art. 170 cod. civ., per debiti, come quello di specie, contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ed anche se sorti anteriormente alla costituzione del vincolo: Cass. 3251/1996). Quanto poi alla dolosa preordinazione (consilium fraudis: art. 2901, n. 1, seconda ipotesi, cod. civ.) dell'atto dispositivo in relazione al debito di garanzia - non ancora sorto all'atto del conferimento del fondo - degli stessi coniugi B____ - i giudici di appello correttamente l'hanno ravvisata nel progressivo aumento della complessiva esposizione debitoria dei medesimi e nella circostanza che il fondo patrimoniale era stato costituito allorché il matrimonio era stato contratto da diversi anni ed i figli erano economicamente autosufficienti (o almeno due su tre, anche secondo la ricorrente, erano maggiorenni), sì che lo scopo del fondo patrimoniale, anziché esser l'accantonamento di un patrimonio per i futuri bisogni della famiglia, era strumentale all'elusione delle prevedibili conseguenze delle progressive esposizioni debitorie. Tali argomentazioni sono immuni da vizi logici e giuridici e le presunzioni considerate hanno i requisiti della gravità e concordanza a prova dell'esistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'accolta azione revocatoria. Pertanto anche questo motivo va respinto. 4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato l'I____ Gestione crediti s.p.a. deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale (art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 1415 - 2727/2729 C.C.)". La costituzione di un fondo patrimoniale di tre miliardi di lire, sproporzionata ai bisogni della famiglia, e la clausola secondo la quale i beni erano liberamente disponibili e svincolati dalla disciplina di cui all'art. 169 c.c., dovevano indurre a ravvisare la simulazione assoluta dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale anziché argomentare che la finalità di tale negozio non è incompatibile con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia di creditori. Sul punto la motivazione è apparente perché la predetta non incompatibilità deve pur sempre esser proporzionale tra i beni sottratti e le esigenze della famiglia. Se i soggetti si spogliano sostanzialmente dell'intero patrimonio, occorre una prova a sostegno dell'esclusione della simulazione. La costituzione del fondo era avvenuta in un momento di grave compromissione dell'attività imprenditoriale e poi secondo il principio ritenuto dalla Corte di Appello sarebbe sufficiente l'indicazione generica di bisogni familiari per sottrarre i debitori ai propri debiti, senza poter valutare le presunzioni contrarie. Illogicamente la Corte aveva respinto la domanda di simulazione che invece era supportata da idonee circostanze presuntive. 5.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce:" Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1418-1345 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". I coniugi _____, soci di fatto e cofideiussori della s.a.s. di cui era illimitatamente responsabile il B____, li rendeva responsabili pariteticamente in solido per le obbligazioni derivanti dalla s.r.l. e s.a., ed era condizione essenziale per l'attività di impresa e quindi anche le ragioni che avevano indotto i coniugi a costituire il fondo non potevano divergere tra di loro, tanto più che all'atto, era stata aggiunta la clausola secondo la quale la disponibilità dei beni era condizionata alla loro comune volontà e quindi occorreva valutare se i motivi di tale costituzione erano illeciti. La ragione comune ad entrambi e giustificativa della simulazione assoluta dell'atto era l'intento di sottrarre la garanzia patrimo-niale ai creditori. Pertanto la nullità dell'atto poteva esser dichiarata anche ai sensi degli artt. 1418-1345 c.c. Infatti se un atto è stipulato al solo scopo di eludere la garanzia di cui all'art. 2740 c.c. esso è nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c.. 6.- I motivi, proposti condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, sono assorbiti. 7.- Concludendo il ricorso principale va rigettato e pertanto resta assorbito quello incidentale condizionato. La ricorrente principale va condannata alle spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente F____ al pagamento delle spese giudiziali di Cassazione di cui E. 10.000 per onorari, E 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004. |