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Esecuzione sui beni e sui frutti

 

Esecuzione sui beni e sui frutti

Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti

L`esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi R____e M_____proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di P____ all'esecuzione promossa da P____ su un bene di loro proprietà sito a P____, contestando il diritto della predetta, creditrice del R____ in forza di titolo giudiziale, a procedere all'esecuzione forzata sull'immobile sia in quanto esso era stato acquistato in regime di comunione dei beni tra gli stessi opponenti, sia perché era stato costituito in fondo patrimoniale con atto in data 25 giugno 1990 e successivamente trascritto.
Costituitasi la P____, che deduceva l'inapplicabilità nella specie del disposto dell'art. 170 c.c. ed in via subordinata chiedeva la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2902 c.c. ed in via ulteriormente subordinata la statuizione di nullità per simulazione assoluta posta in essere dai coniugi onde sottrarsi alle conseguenze del giudizio in corso tra le parti, con sentenza del 1^ settembre - 1 ottobre 1998 il Tribunale accoglieva l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiarava l'impignorabilità dell'immobile in oggetto, rigettava la domanda riconvenzionale revocatoria e quella di simulazione, compensava le spese di lite.
Proposto appello dalla P____, con sentenza del 14 marzo - 20 aprile 2000 la Corte di Appello di P____ rigettava l'opposizione all'esecuzione, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado e confermava nel resto.
In motivazione la Corte territoriale, premessa un'ampia analisi della natura e della funzione dell'istituto e dei principi che lo regolano, nell'affrontare la questione posta in sede di impugnazione della ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale per crediti di origine non contrattuale, come quello di specie, osservava che la previsione contenuta nell'art. 170 c.c. di inespropriabilità dei beni e dei frutti del fondo per le obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia andava intesa - tenuto conto della funzione propria dell'istituto di assicurare che i beni conferiti non siano sottratti alla loro destinazione a far fronte alle esigenze familiari - con riferimento non già alla fonte della obbligazione tutelabile in sede esecutiva, ma allo scopo sotteso all'assunzione del debito, così da includere anche i debiti non derivanti da titolo negoziale, in ordine ai quali peraltro doveva considerarsi non operante il requisito della conoscenza del creditore, non ponendosi in tali ipotesi un problema di affidamento del medesimo creditore.
Ai fini dell'accertamento della rispondenza della obbligazione ai bisogni della famiglia richiamava la consolidata giurisprudenza formatasi nel vigore dell'abrogato patrimonio familiare e dell'abrogato istituto della dote, certamente e con più forte ragione utilizzabile con riferimento alla nuova figura del fondo patrimoniale, secondo la quale l'espressione bisogni della famiglia era da ritenere come comprensiva delle più complesse e varie esigenze del nucleo, considerate anche sotto il profilo dinamico e teleologico in relazione al futuro incremento del benessere dello stesso. Osservava altresì non essere necessario un rapporto di inerenza diretta ed immediata del debito al soddisfacimento di detti bisogni, dovendo aversi riguardo al fatto generatore del debito stesso e richiedendosi che soltanto quest'ultimo attenga direttamente ed immediatamente alle esigenze familiari. In relazione alla ripartizione dell'onere della prova circa la causa dell'assunzione del debito e la conoscenza di essa da parte dei creditori, affermava doversi condividere l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente normativa, secondo il quale i debiti dei coniugi si presumono contratti nell'interesse della famiglia, onde spetta agli stessi coniugi che propongono opposizione alì esecuzione dimostrare la loro estraneità a detti bisogni e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
Tanto rilevato in diritto, riteneva che l'obbligazione che aveva dato origine alla esecuzione immobiliare opposta fosse riconducibile alla previsione normativa in esame, atteso che in ordine all'acquisto dell'immobile sito a P____ di cui al rogito in data 11 aprile 1980 effettuato dal R____ in regime di comunione legale il predetto era stato ritenuto responsabile in separato giudizio, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per lesione delle aspettative contrattuali della P____, avendo indotto il precedente proprietario all'inadempimento di un contratto intercorso con la medesima P____, avente ad oggetto lo stesso bene: osservava al riguardo che, dovendo la natura di detta obbligazione risarcitoria essere posta in relazione con il rapporto giuridico di origine, ed essendo stato l'immobile destinato ai bisogni della famiglia, tanto che era stato costituito in fondo patrimoniale, era da presumere che l'obbligazione stessa fosse sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari. Sulla base di tale presunzione, non smentita da prove contrarie, riteneva che la Perri avesse legittimamente proceduto alì esecuzione immobiliare.
Quanto al motivo di gravame diretto a censurare il rigetto della domanda riconvenzionale revocatoria proposta in via subordinata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, osservava che correttamente il primo giudice ne aveva ravvisato la prescrizione, in quanto proposta dopo la scadenza del termine quinquennale, decorrente dal momento perfezionativo del negozio - la costituzione del fondo patrimoniale - del quale si tendeva ad ottenere la inefficacia. In ordine infine alla doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale ulteriormente subordinata di simulazione assoluta, rilevava la assoluta carenza di prova circa la sussistenza dell'accordo simulatorio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il R____ e la M____ deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso la P____ ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, cui i ricorrenti hanno a loro volta resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno infine depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e ss. c.c., con particolare riferimento all'art. 170 c.c., si deduce che la sentenza impugnata ha preso le mosse da una errata ricostruzione dell'istituto del fondo patrimoniale, in più punti confondendolo con l'abrogato patrimonio familiare. Si osserva altresì, condividendo l'affermazione della Corte di Appello che il principio di inopponibilità del vincolo di destinazione sui beni del fondo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia si estende alle obbligazioni non derivanti da contratto, sempre che attengano ai bisogni della famiglia, che quelle aventi titolo non negoziale possono riguardare tali bisogni solo in quanto abbiano funzione restitutoria, compensativa o contributiva in relazione ad un atto o fatto che abbia incrementato le disponibilità economiche familiari o abbia soddisfatto un'esigenza di vita della famiglia, mentre le obbligazioni risarcitorie da illecito civile, così come quelle a titolo di sanzione pecuniaria di natura penale o amministrativa, devono ritenersi estranee ai bisogni della famiglia, siccome volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione. Si precisa al riguardo che solo nel caso di diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia il fondo potrebbe rispondere nei limiti del vantaggio e si rileva che nella specie tale relazione è inesistente, atteso che al danno che il R____ è stato chiamato a risarcire non corrisponde alcun vantaggio per la famiglia e che l'obbligazione risarcitoria è sorta per aver egli violato un interesse giuridicamente tutelato, senza alcun collegamento con le esigenze del nucleo.
Si censura ancora la sentenza impugnata per aver affermato che gli opponenti erano tenuti a provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari, risultando detta estraneità dalla stessa prospettazione della vicenda, nonché per aver ritenuto, contraddicendo se stessa, che essi fossero tenuti a dimostrare la conoscenza da parte del creditore di tale estraneità.
La complessa censura è infondata.
Essa si profila inammissibile nella parte in cui sottopone a rilievi critici singoli passaggi motivazionali con i quali la sentenza impugnata ha delineato, preliminarmente all'esame delle doglianze proposte, il quadro normativo di riferimento, atteso che la ricostruzione dell'istituto ampiamente svolta dalla Corte di merito non esprime certamente la ratio decidendi, in relazione allo specifico problema posto al suo esame. In realtà le argomentazioni sulle quali la Corte di Appello ha fondato la propria statuizione in ordine alla legittimità dell'esecuzione intrapresa dalla P____ sul bene costituito in fondo patrimoniale appaiono censurate in termini assai limitati. Ed invero i ricorrenti non contestano il principio di diritto correttamente enunciato nella sentenza impugnata, in adesione all'orientamento espresso da questa Suprema Corte nella sentenza n. 134 del 1984, secondo il quale la destinazione del debito ai bisogni della famiglia richiesta dall'art. 170 c.c. deve essere intesa non in senso restrittivo, ossia in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare, ma anche - analogamente a quanto si riteneva in relazione all'esecuzione sui frutti dei beni dotali prima della riforma di cui alla legge n. 151 del 1975 (v. Cass. 1969 n. 1717; 1941 n. 1412) - con riguardo alle più ampie e varie esigenze socialmente apprezzabili e dirette al pieno mantenimento ed alì armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (v. di recente in tal senso Cass. 2001 n. 11683).
Nè i ricorrenti censurano l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale secondo la quale sono da includere nella previsione normativa anche le obbligazioni di natura non contrattuale, ma si limitano a sostenere che la possibilità di tale estensione troverebbe il proprio limite nelle obbligazioni da illecito, come quella di specie. La tesi non può essere condivisa, ravvisandosi un'identica ragione giustificatrice della comprensione nella disposizione in esame, nonostante il dato testuale offerto dall'espressione debiti contratti, sia delle obbligazioni di fonte;
legale che ovviamente siano riconducibili alle esigenze familiari - sulle quali la dottrina è sostanzialmente concorde - sia di quelle di natura risarcitoria che presentino la medesima peculiarità. Il tenore dell'art. 170 c.c., ai sensi del quale non è consentita l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia, e sempre che i creditori siano edotti di tale finalità, rende evidente che è l'oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari che segna la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori, in piena coerenza con la funzione stessa dell'istituto di vincolare inderogabilmente i beni conferiti nel fondo patrimoniale ed i loro frutti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendoli alla generica garanzia di tutti i creditori. È dunque il vincolo di destinazione dei beni - che non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione (art. 169 c.c.) - quale elemento distintivo dell'istituto, a fornire l'essenziale criterio di riferimento ai fini della soluzione dei problemi interpretativi che lo scarno disposto della norma solleva. In questa prospettiva, posto il collegamento diretto ed immediato tra fondo patrimoniale e bisogni familiari, al cui soddisfacimento devono peraltro essere impiegati i frutti dei beni (art. 168 comma 2 c.c.), il limitato vincolo di inespropriabilità si configura quale strumento volto ad impedire la distrazione dei beni del fondo dalla loro destinazione, e quindi a garantire e rafforzare la funzione stessa dell'istituto. Tale inquadramento comporta altresì che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma (secondo un orientamento già espresso nella citata sentenza di questa Suprema Corte n. 1412 del 1941 in relazione all'istituto dotale) nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.
Nè può indurre a diverse conclusioni il rilievo che il requisito soggettivo della conoscenza della estraneità del debito da parte del creditore non potrebbe riguardare le obbligazioni risarcitone: ed invero la formulazione della norma in esame rende evidente che il legislatore ha inteso precludere ai creditori che al momento del sorgere dell'obbligazione erano a conoscenza di detta estraneità di soddisfarsi sui beni del fondo, ma non imporre quale ulteriore requisito in positivo l'effettiva conoscenza da parte degli stessi della corrispondenza del credito alle esigenze del nucleo. Ciò vale a dire che la disposizione in discorso tende a temperare il principio della inespropriabilità a tutela dell'affidamento dei creditori, escludendo che coloro che abbiano avuto consapevolezza della estraneità del credito vantato possano soddisfarsi sui beni del fondo, e non a limitare la possibilità di aggredire detti beni da parte dei soggetti titolari di crediti obiettivamente riconducibili alle necessità familiari, e per questo meritevoli di tutela.
Va infine rilevato che la diversa soluzione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di crediti comunque riconducibili alle esigenze della famiglia: ed è appena il caso di ricordare che a fronte della possibilità di più interpretazioni, una soltanto delle quali conforme ai precetti costituzionali, l'opzione interpretativa del giudice deve esprimersi nel senso della lettura della norma conforme al dettato costituzionale (v. per tutte sul punto Corte Cost. 2000 n. 17). Dei suesposti principi la Corte di Appello ha fatto puntuale applicazione, ritenendo che il credito risarcitorio fatto valere non trovasse ostacolo nel principio di inopponibilità posto nell'art. 170 c.c., atteso che la condotta illecita del R____ fonte di responsabilità aquiliana era stata posta in essere al preciso scopo di conseguire la proprietà dell'immobile da destinare alle esigenze familiari - tanto che in seguito il bene era stato effettivamente conferito nel fondo patrimoniale - e che detta acquisizione era stata resa possibile appunto dalla commissione dell'illecito. Appare peraltro evidente che le ragioni poste a sostegno della ritenuta riconducibilità del debito alle necessità della famiglia costituiscono espressione di un tipico accertamento in fatto, non suscettibile di revisione in questa sede.
Va infine disatteso l'ultimo profilo di doglianza innanzi sintetizzato, atteso che la denuncia di contraddittorietà della motivazione si fonda su una non corretta lettura della sentenza impugnata, che non ha affatto affermato, ma chiaramente escluso che gli opponenti fossero tenuti a provare, stante la natura del debito, la conoscenza da parte del creditore della sua estraneità ai bisogni della famiglia.
Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale condizionato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2003.

 
 
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