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Impiego ed amministrazione del fondo

 

Impiego ed amministrazione del fondo

Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell`atto di costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L`amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all`amministrazione della comunione legale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento dei coniugi T______, dichiarato in relazione alla loro qualità di soci illimitatamente responsabili della fallita s.p.a. (già s.n.c.). S______, conveniva in giudizio gli stessi falliti, innanzi al Tribunale di C____, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l. fall., dell'atto in data 26 giugno 1990 con il quali i convenuti avevano costituito alcuni beni in fondo patrimoniale. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di C____, con sentenza del 24 ottobre 1997, accoglieva la domanda. _________ impugnavano la sentenza con appello che la Corte di C____ rigettava con sentenza del 29 novembre 2000, osservando che: 1) la figlia minore degli appellanti non aveva, come invocato dagli stessi, la qualità di litisconsorte necessario rispetto ad una domanda avente ad oggetto un atto al quale la minore era del tutto estranea; 2) in contrario non assumeva rilievo la disciplina del fondo patrimoniale nella parte in cui, in presenza di figli minori, richiede l'autorizzazione del giudice per l'alienazione dei beni del fondo e prevede, in caso di cessazione del fondo, la possibilità di attribuirne ad essi una quota, in godimento o in proprietà, atteso che in entrambi i casi si tratta di una disciplina di tutela in relazione a situazioni successive alla costituzione del fondo, alla quale quindi i figli rimangono estranei;
3) la costituzione di un fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non rappresenta l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma un atto di liberalità; 4) nella specie, inoltre, non si trattava di un atto compiuto in adempimento di un dovere morale, poiché la costituzione, avvenuta venti anni dopo il matrimonio e tre mesi prima del fallimento, quando la figlia minore aveva già dodici anni, faceva presumere la mancanza di una causa familiae; in ogni caso, mancava il requisito dalla proporzionalità tra il valore dei beni costituiti in fondo e quello del loro intero patrimonio.
Avverso detta sentenza __________________ propongono ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 169 e 171 cod. civ. e dell'art. 354 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di merito aveva escluso la qualità di contraddittori necessari in capo ai figli minori, considerato che a loro vantaggio nascono situazioni di diritto soggettivo sin dalla costituzione del fondo, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda di inefficacia travolge i diritti ad essi spettanti.
Il motivo è infondato. La costituzione del fondo patrimoniale determina, infatti, soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, ne' implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità (Cass. 29 novembre 2000, n. 15297; nonché, in relazione al patrimonio familiare, istituto analogo quanto alla funzione, Cass. 31 maggio 1988, n. 3703). Nè diverse conclusioni possono trarsi, nel caso in cui vi siano figli minori e quindi il fondo patrimoniale prosegua sino alla loro maggiore età pur quando si sia verificata una causa di cessazione del fondo, dalla prevista possibilità di una attribuzione diretta, in proprietà o in godimento, di una quota dei beni ai figli minori. Si tratta, infatti, di un provvedimento espropriativo a carico dei genitori, a carattere discrezionale e giustificato solo dal concreto pericolo che i beni vengano dissipati o distolti dalla loro destinazione, senza che sia possibile configurare prima della sua emissione una posizione di diritto in capo ai figli minori.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 64 l. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la costituzione del fondo patrimoniale era stata ritenuta atto a titolo gratuito, considerato che nella specie essa era stata costituita da entrambi i coniugi su beni di loro comune proprietà; inoltre, erroneamente era stato escluso che si trattasse di un atto di adempimento dell'obbligo giuridico di mantenere la famiglia, considerato che l'esistenza di altre modalità di adempimento non cambiava comunque la natura; erroneamente, anche ritenendo l'atto a titolo gratuito, era stato escluso l'adempimento del dovere morale, considerata sotto tale aspetto l'irrilevanza delle circostanze dalle quali la Corte di appello aveva ritenuto di desumere l'assenza di una causa familiae.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'attribuire natura gratuita al negozio costitutivo del fondo patrimoniale (Cass. 20 giugno 2000, n. 8379; Cass. 18 settembre 1997, n. 9292; Cass. 25 luglio 1997, n. 6954 secondo cui l'assenza di corrispettivo per i disponenti rende l'atto gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi; Cass. 28 novembre 1990, n. 11449). A questo orientamento deve essere data continuità;
infatti, se come si è sopra detto, i beni del fondo patrimoniale, pur appartenendo ai coniugi, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (Cass. 8379/2000 cit.), l'assenza di corrispettivo nel patrimonio destinato alla garanzia generica dei creditori è di per sè sufficiente per qualificare l'atto come a titolo gratuito, indipendentemente dagli ulteriori requisiti necessari perché, nell'ambito di tale categoria, l'atto sia qualificato come liberalità. La qualificazione di gratuità non può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo giuridico, quello di fare fronte ai bisogni della famiglia, in funzione della tutela della solidarietà familiare, infatti, l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 cod. civ.) non comporta certamente per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità certamente diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori, si deve anche escludere che la costituzione del fondo patrimoniale possa considerarsi di per sè, ricadendo così in una delle esenzioni previste dalla seconda parte dell'art. 64 l. fall., come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, "a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione" (Cass. 26 marzo 2003, n. 4457).
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 90 cod. proc. civ., assumendo che per le ragioni esposte le spese dei due gradi di giudizio dovevano fare carico alla curatela, il motivo è manifestamente infondato atteso che le spese sono state esatte poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2004.

 
 
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