Separazione personale e assegno di mantenimento
ANNO/NUMERO 1990/740 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI.* La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale, comporta non l'estinzione del processo, bensi' il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronuncie, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie - Ma, comunque, connesse e collegate alla separazione - Come quella relativa alla restituzione di somme percepite da un coniuge a titolo di assegno di mantenimento, prima attribuito e poi revocato. ( v. 3129/81, mass n.413694; ( v.3181/75, mass n.377291; ( v.787/74, mass n 368657; ( conf.1199/84, mass n.433345).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di B____ depositato il 25 ottobre 1995, Maria G____, esponendo che aveva contratto matrimonio, in forma concordataria, con Antonio D____ il 31 maggio 1994, che dall'unione non erano nati figli, che la convivenza si era resa ben presto intollerabile a causa della condotta del marito assolutamente contraria ai doveri coniugali, chiedeva farsi luogo a separazione giudiziale dal proprio marito Antonio D____, con addebito a quest'ultimo e con condanna dello stesso alla corresponsione di un assegno mensile, oltre alla restituzione di somme ad essa assertivamente spettanti. Costituitosi il contraddittorio, il D____ chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie. Il Presidente del Tribunale autorizzava la vita separata, assegnava la casa coniugale al marito e disponeva a favore della ricorrente un assegno mensile di lire 400.000. Con sentenza in data 13 dicembre 2000, il Tribunale di B____ dichiarava la separazione fra i coniugi, respingeva le reciproche domande di addebito, assegnava la casa coniugale in uso al convenuto e compensava le spese del giudizio. Su appello della G____, la Corte d'appello di B____, con sentenza in data 6 ottobre 2001, in parziale riforma di quella del Tribunale di B____ in data 13 dicembre 2000, poneva a carico del marito un assegno mensile di lire 400.000. La Corte rilevava che il Tribunale, nel valutare l'attitudine della B____a svolgere un'attività lavorativa atta a consentirle di mantenersi da sè, aveva tenuto conto della sua astratta capacità lavorativa, ma non dello stato di disoccupazione nel quale ella versava in concreto; condizione, questa, non addebitarle alla medesima G____, essendo documentata l'avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. Rilevava altresì che in sede di separazione la casa coniugale era stata assegnata al marito e che, benché questa statuizione non avesse formato oggetto di gravame, a causa di ciò la B____ aveva perduto la possibilità di trovare nella disponibilità dell'alloggio un sollievo agli oneri di mantenimento, finendo così per gravare sui propri genitori. Il D____, peraltro, era percettore di un reddito che, benché non elevato, consentiva di sopportare la erogazione di una somma di lire 400.000 mensili. Per cassazione di tale sentenza ricorre D_____sulla base di un unico motivo, al quale resiste, con controricorso, B_____. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, D_____ deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ.. Il ricorrente rileva che un'analisi approfondita delle circostanze del caso avrebbe dovuto indurre ad una diversa decisione. Il suo stipendio mensile ammontava a lire 2.200.000 e, non disponendo di un alloggio in proprietà, doveva pagare un canone mensile di lire 840.000 per l'abitazione della quale la B____ non aveva chiesto l'assegnazione e dalla quale, anzi, si era allontanata da tempo. La Corte d'appello di B____, inoltre, ha accertato un'astratta posizione di disoccupazione della G____, ma non ha considerato in alcun modo la sua possibilità effettiva di trovare un lavoro che le consentisse di non vedere deteriorato il tenore di vita anteatta. In proposito, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata nulla dice, avendo solo dato atto dello stato di disoccupazione della G____, senza alcun riferimento all'età, allo stato di salute e al livello culturale della stessa e senza alcun riguardo alle preesistenti condizioni economiche, pur avendo posto in rilievo la mancanza di mezzi adeguati. Ed ancora, la Corte territoriale non ha considerato che la vita coniugale, tra litigi e assenze varie dall'abitazione familiare, si era protratta per circa otto mesi, sicché, tenuto conto del breve periodo di convivenza, avrebbe dovuto escludere che si fosse formata una comunione di vita e di interessi tra i coniugi, che costituisce il presupposto essenziale per l'attribuzione di un assegno rapportato al tenore di vita in costanza di matrimonio. La resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso, in quanto, con l'unico motivo, intitolato violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ., il ricorrente avrebbe introdotto un vero e proprio vizio di motivazione. L'eccezione non è fondata. Il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., corroborandolo con argomentazioni congruenti rispetto al tipo di censura proposto, la cui valenza non può ritenersi elisa a fronte delle ulteriori considerazioni, pur presenti nello stesso motivo di ricorso, che sembrano volte a denunciare un vizio di motivazione della sentenza; non può, dunque, esimersi questa Corte dall'esaminare il ricorso nel merito. In ricorso è peraltro infondato e va quindi rigettato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere questa ritenuto sussistente la disparità economica dei coniugi, attribuendo a tal fine rilievo allo stato di disoccupazione della G____, e per non avere considerato la durata del matrimonio, così breve da escludere che fra i coniugi si fosse formata una comunione di vita e di interessi. Sotto entrambi i profili, deve ritenersi che la Corte d'appello di B____ abbia fatto corretta applicazione dell'art. 156, primo comma, cod. civ., il quale dispone che "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". Nella interpretazione di questa Corte, si è precisato che condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass., 19 novembre 2003, n. 17537; Cass., 4 aprile 2002, n. 4800 e precedenti ivi citati). In particolare, si anche chiarito che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, per determinarne il quantum, deve tenere conto anche degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (Cass., 18 settembre 2003, n. 13747). Per quanto riguarda poi, più specificamente la questione del rilievo che deve essere attribuito allo stato di disoccupazione, si è chiarito che "l'attitudine al lavoro del coniuge separato, il quale domanda l'assegno di mantenimento, rileva, ai fini dell'accertamento della sua capacità di guadagno e, quindi, della spettanza e misura dell'assegno, solo se venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore, soggettivo e oggettivo, non già in termini puramente ipotetici" (Cass., 30 gennaio 1992, n. 961, in motivazione; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Ne consegue che la teorica possibilità del coniuge privo di reddito di reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà (persistente fra i coniugi anche dopo la separazione: Cass., 10 marzo 1994, n. 2349; Cass., 7 dicembre 1999, n. 13666; Cass., 21 aprile 2000, n. 5253; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121, cit.), e il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ricorrendone, ovviamente, gli altri presupposti di legge, nella misura indicata dalle circostanze. E ciò tanto più se la condizione di casalinga della moglie esisteva già prima della separazione, giacché dopo di essa, a differenza di quanto accade dopo il divorzio, permangono tendenzialmente, e sono tutelati per quanto possibile, gli effetti del matrimonio e il regime di vita precedente la rottura della convivenza coniugale (Cass., 7 marzo 2001, n. 3291; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121, cit.). Orbene, la Corte d'appello di B____, con l'impugnata sentenza, nel riformare la sentenza di primo grado, non si è discostata dai principi ora ricordati, giacché, da un lato, ha ritenuto che l'attitudine al lavoro della B____ non dovesse essere valutata in astratto, ma con riferimento al concreto stato di disoccupazione nel quale ella versava, a lei non imputabile, risultando documentata l'iscrizione nelle liste di collocamento; dall'altro, ha tenuto conto della situazione economica complessiva delle parti, sottolineando come la assegnazione della casa coniugale al marito le precludesse la possibilità di trovare un sollievo agli oneri di mantenimento, e giungendo ad affermare che nella situazione presa in considerazione, e sino al protrarsi della stessa, la B_____ versava nell'impossibilità di assicurarsi un tenore di vita equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio. Quanto poi al profilo concernente l'omessa considerazione della breve durata del matrimonio, occorre rilevare che, dalla medesima sentenza impugnata emerge che il Tribunale di B____ aveva ritenuto insussistente il diritto della resistente all'assegno di mantenimento oltre che per la possibilità della B____ di reperire un'occupazione confacente all'età e al livello di studio raggiunto, per la brevità della vita coniugale. Da quanto si è rilevato in precedenza, peraltro, emerge chiaramente che la durata del matrimonio non rientra tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno di mantenimento, rappresentando elementi costitutivi di questo la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla breve durata del matrimonio pertanto non può essere riconosciuta un'efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ne) concorso delle suindicate condizioni. Al più, alla durata del matrimonio, da riferire peraltro, come dianzi precisato, anche al periodo della separazione, può essere attribuito rilievo, unitamente alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. Nella specie, una simile valutazione complessiva risulta effettuata dal giudice del merito, con motivazione adeguata e immune dai censurati vizi, sicché il ricorso deve essere respinto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200, 00, oltre euro 150, 00 per esborsi, e spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004. |