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Provvedimenti provvisori

 

Provvedimenti provvisori

ANNO/NUMERO 1990/00901 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO - CARATTERE ECCEZIONALE - FUNZIONE - APPLICABILITA' AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DELLA PROLE - DIVIETO - ASSEGNAZIONE DETTO CONIUGE EX ART. 156 COD. CIV. - INAMMISSIBILITA' - PARAMETRI DI VALUTAZIONE EX ART. 11 N. 6 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - ESCLUSIONE.* L'attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa coniugale al coniuge separato (art. 155, quarto comma, Cod. Civ.), derogando al principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, ha carattere eccezionale ed e' dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, onde non e' applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario della prole, ancorche' abbia diritto al mantenimento; Ne' a questo ultimo puo' l'abitazione nella casa familiare essere assegnata ai sensi dell'art. 156 Cod. Civ., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma specifica e non mediante prestazione pecuniaria. Il detto carattere di eccezionalita' del quarto comma del citato art. 155 non consente nemmeno di utilizzare i diversi e piu' elastici parametri di valutazione, introdotti nell'assegnazione della casa coniugale dall'art. 11, n. 6, della legge 6 marzo 1987 n. 74, con riguardo ai casi di scioglimento di matrimonio, nella prospettiva di tutelare il coniuge piu' debole. ( v.1315/89, mass n.462168; ( conf.3100/89, mass n.463227; ( conf. 6424/87, mass n.454704; ( conf.3571/87, mass n.452529.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G____M_____ proponeva opposizione, avanti al Tribunale di R_____, avverso il precetto notificatogli da Maria B____i per il pagamento della somma di lire 240.491.720, importo che la precettante dichiarava dovutole in virtù degli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di R____. L'opponente deduceva tra l'altro l'inesistenza del titolo esecutivo essendo rimasto travolto ogni provvedimento emesso in sede di separazione personale dei coniugi dalla successiva sentenza di annullamento del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale della Segnatura Apostolica, resa esecutiva in Italia dalla Corte d'appello di R____. La convenuta si costituiva contestando l'opposizione. Il Tribunale riteneva applicabile la disciplina sul matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., con la conseguente salvezza degli effetti patrimoniali verificatisi anche dopo la delibazione della sentenza di annullamento, che non conteneva statuizioni di contenuto patrimoniale. Riduceva comunque la somma richiesta a lire 39.522.000. Proposto appello da parte del M____ la Corte d'appello di R____ lo rigettava. Avverso questa sentenza M_____ propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. L'intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo un error in procedendo, lamenta la carenza, erroneità e illogicità della motivazione in ordine al punto decisivo della controversia relativo alla dichiarazione di efficacia del provvedimento interinale provvisorio emesso ex art. 708 c.p.c. nelle more della decisione definitiva del giudizio di separazione dei coniugi. Su questo punto la sentenza era totalmente sfornita di motivazione. Nella fase di gravame era stato dedotto che, intervenuta dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiatico, le norme in materia di matrimonio putativo non producono l'effetto automatico di fare rivivere tout court l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe potuto optare per una delle seguenti alternative: o il titolo esecutivo ex art. 708 c.p.c. aveva efficacia di giudicato formale e sostanziale ed allora conservava validità nel tempo indipendentemente dalle vicende che hanno riguardato la pronuncia di nullità del matrimonio concordatario, e l'opposizione andava respinta; o il titolo esecutivo era rimasto travolto dalla decisione della Suprema Segnatura Apostolica ed allora sarebbe stato necessario che il diritto della B____ fosse stato accertato ed esercitato autonomamente ex art. 128 c.c., richiamando espressamente la legge di attuazione del concordato (art. 18 legge 27.5.39 n. 874) le disposizioni in materia di matrimonio putativo. In tale secondo caso però l'opposizione poteva venire accolta o respinta a seconda che una domanda in tal senso fosse stata promossa dalla opposta, in via principale o in via riconvenzionale. La commistione acritica delle due opzioni operata dai giudici di merito aveva determinato la illogicità e la contraddittorietà della decisione, non ravvisandosi nessuna coerenza nel principio affermato dai giudicanti, rispettivamente di primo e secondo grado, della reviviscenza automatica di un titolo esecutivo in virtù dell'art. 18 della legge n. 874 del 1939, che non contiene alcuna statuizione in tale senso. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo un error in judicando, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 708 c.p.c. in relazione agli artt. 189 disp. att. c.p.c., 1909 c.c. (ma 2909 c.c.) e 324 c.p.c., nonché i principi di diritto che regolano la formazione del giudicato. Il provvedimento emesso ex art. 708 c.p.c. nelle more del giudizio di separazione personale dei coniugi ha carattere interinale e strumentale e non è suscettibile di acquisire la particolare efficacia che la legge riconduce ai provvedimenti non più soggetti ai mezzi ordinari di impugnazione. Tale particolare efficacia spetta esclusivamente alle decisioni di carattere definitivo. Tra esse non vi compare il provvedimento ex art. 708 c.p.c. La conferma era nell'art. 189 disp. att. c.p.c. secondo cui l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione di ricorso per separazione dei coniugi: cosa impossibile nel caso di specie a causa dell'intervento della pronuncia della giurisdizione ecclesiastica. In altri termini, il provvedimento azionato nella procedura esecutiva opposta non poteva avere carattere di giudicato formale e sostanziale, e per l'effetto non poteva sopravvivere all'estinzione del giudizio di separazione a seguito della decisione di nullità del matrimonio. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
1.1. L'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio) - tuttora in vigore anche a seguito dell'Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929 (Corte cost. n. 329 del 2001; Cass. 9 marzo 1995, n. 2728) - richiama, per il caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, la disciplina del matrimonio putativo. Ciò tramite il rinvio originariamente all'art. 116 c.c., quindi all'art. 128 del codice civile del 1942, e, infine, dopo la riforma del diritto di famiglia alla disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis c.c..
L'art. 129 secondo comma, dispone che per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli si applica l'art. 155 c.c.. Ciò significa, per quanto in questa sede interessa, che resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica che dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di separazione dei coniugi, per un verso non viene meno il potere-dovere del giudice di adottare i provvedimenti riguardo ai figli (tra i quali quelli relativi alle modalità e alla misura del contributo al mantenimento) (v. sul punto Cass. 2 febbraio 1989, n. 649), per altro verso che rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo (art. 155, ultimo comma c.c.), in ogni caso, le condizioni per l'affidamento ed il mantenimento della prole sono disciplinate dall'art. 155 c.c. con conseguente applicabilità della disciplina sostanziale e di quella processuale ad essa sottesa (Cass. 9 marzo 1995, n. 2728).
1.2. Fatta questa premessa, si rileva che nel caso di specie - nel quale si discute di contributo al mantenimento dei figli - il ricorrente lamenta l'errata considerazione degli effetti della pronunzia di esecutorietà della sentenza della giurisdizione ecclesiastica di nullità del matrimonio sul processo di separazione personale e sul provvedimento adottato dal Presidente a norma dell'art. 708 c.p.c.. In particolare, secondo quanto dedotto, quest'ultimo provvedimento, avuto riguardo al carattere interinale e strumentale, non poteva conservare efficacia, a seguito della sopravvenuta pronunzia di nullità del matrimonio. Venuto meno con la pronunzia di nullità il vincolo matrimoniale e, dunque la possibilità di pronunziare la separazione, resterebbero travolti tutti i profili patrimoniali.
Questa impostazione non può essere condivisa.
Il diritto al contributo per il mantenimento dei figli non viene meno per effetto della delibazione della pronunzia del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario. E permanendo il diritto non vi è motivo di ritenere che debba venir meno il provvedimento emesso a norma dell'art. 708 c.p.c..
In termini processuali, la sentenza di nullità del matrimonio resa esecutiva comporta la cessazione della materia del contendere del procedimento di separazione personale, senza però che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. ne debbano subire le sorti, poiché quegli effetti non sono travolti operando la disciplina del matrimonio putativo e venendo quindi gli stessi a costituire effetto del matrimonio valido.
D'altra parte, in generale, i provvedimenti ex art. 708 c.p.c., benché interinali al processo di separazione non ne subiscono la sorte, tanto che a norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c. - diversamente da quanto in generale dispone l'art. 669 - novies c.p.c. per il provvedimento cautelare - mantengono la loro efficacia anche dopo l'estinzione del processo di separazione personale dei coniugi, fino a che non vengano sostituiti da altro provvedimento. In conclusione, qualora nel corso del giudizio di separazione personale sia dichiarato nullo il matrimonio dalla giurisdizione ecclesiastica cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, ma non viene meno il provvedimento presidenziale di contributo al mantenimento dei figli emesso nel suo corso a norma dello art. 708 c.p.c., che conserva la sua efficacia finché non venga sostituito (v. Cass. 4 luglio 1983, n. 4460, a proposito del provvedimento ex art. 708 c.p.c. di affidamento della prole; v. pure Cass. 5 agosto 1981, n. 4889).
1.3. Per quanto si è detto, non è ravvisabile il vizio di violazione di legge denunziato, avendo la Corte d'appello fatto applicazione della disciplina del matrimonio putativo e ritenuto, nonostante la pronunzia di nullità del matrimonio, la permanenza di efficacia delle disposizioni circa la prole date in sede di giudizio di separazione. Neppure si riscontra il vizio di motivazione, poiché, pur nella estrema sinteticità della motivazione della sentenza impugnata, si coglie chiara e inequivocabile la ratio decidendi posta a base della decisione.
2. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo un error in iudicando, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché la violazione della norma che disciplina l'esercizio della domanda nel processo civile della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il vizio consisterebbe in ciò, che era stato accertato dai giudici di merito il diritto della B____al trattamento economico previsto in materia di matrimonio putativo, senza che nessuna domanda fosse posta in tal senso.
Anche questo motivo è privo di fondamento. I giudici di merito hanno ritenuto infondata l'opposizione proposta dall'attuale ricorrente con la quale si sosteneva essere venuto meno l'effetto del provvedimento ex art. 708 c.p.c. E ciò argomentando dalla disciplina del matrimonio putativo.
In questo senso non è neppure ipotizzabile una violazione tra il chiesto e il pronunziato. Gli effetti del matrimonio valido conseguenti all'applicazione della disciplina del matrimonio putativo si verificano automaticamente, conservando efficacia. Il provvedimento presidenziale di contributo al mantenimento dei figli emesso a norma dello art. 708 c.p.c. Ed è appunto ciò di cui si discuteva nell'opposizione all'esecuzione, con la quale si faceva valere la tesi della perdita di efficacia esecutiva del titolo. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 874 del 1939, in relazione all'art. 474 c.p.c.. Deduce che la decisione impugnata di conferma della sentenza di primo grado era "inficiata dal vizio in epigrafe per avere conferito efficacia esecutiva ad un richiamo normativo, quale quello contemplato nell'art. 18 L. 27.5.1939 n. 874, totalmente privo di contenuto precettivo", Da ciò conseguiva che "il richiamo fatto dal giudice di prime cure a detta disposizione non poteva, condurre automaticamente, senza bisogno di un giudizio di accertamento, a conferire efficacia esecutiva ad un titolo inefficace emesso in fase interinale ex art. 708 c.p.c.".
Il motivo è infondato. E lo è per le ragioni già esposte a proposito della trattazione dei primi due motivi.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004.

 
 
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