Amministrazione e godimento dei beni
Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l`amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell`altro con l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l`altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718). Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell`altro con procura senza l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell`altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l`opposizione dell`altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto preliminare del 16 novembre 1996 S____, coniugata con F____ ed in regime di comunione legale di beni, si obbligava ad acquistare da B_S____ e P_ M___ un appartamento sito nel complesso "_____" via ____in O____ per il prezzo di L. 155.000.000, di cui L. 5.000.000 versate all'atto della stipulazione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, e L. 3.000.000 corrisposte in precedenza per il medesimo titolo alla mediatrice _____; inoltre nel contratto era previsto che, in caso di recesso da parte della promissaria acquirente, quest'ultima avrebbe rinunciato alla caparra versata ai sensi dell'art. 1386 c.c. Tanto premesso, con atto di citazione il 31 ottobre 1997 il F____ e la S____ convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di T____, lo S____ e la M____ chiedendo, ciascuno per la parte di propria competenza, l'annullamento del suddetto contratto preliminare per mancanza del consenso dell'altro coniuge, ovvero, in subordine, per incapacità di intendere e di volere della promissaria acquirente, con condanna dei convenuti, in entrambe le ipotesi, alla restituzione della somma di L. 8.000.000 oltre interessi; chiedevano inoltre, in via ulteriormente gradata darsi atto dell'intervenuto recesso della S____ e dichiararsi il contratto improduttivo di effetti tra le parti. Costituitisi in giudizio i convenuti contestavano la fondatezza di entrambe le domande di annullamento ed assumevano che l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, da parte della S____, comportava per la stessa, secondo le previsioni contrattuali, la rinuncia alla caparra versata. Il tribunale, con sentenza del 17 giugno 1999, rigettava le domande attrici e dava atto del recesso da parte della S____. A seguito di impugnazione, da parte del F____ e della S____, cui resistevano lo S____ e la M____, la Corte di Appello di C____, con sentenza del 12 aprile 2000, rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. La Corte, premesso che l'art. 184 c.c., nel prevedere l'annullabilità su istanza del coniuge non consenziente, degli atti compiuti dall'altro coniuge senza la necessaria partecipazione del primo, è applicabile soltanto agli atti dispositivi di beni immobili o mobili appartenenti alla comunione legale, rilevava l'inoperatività della disposizione menzionata nella fattispecie, avendo la S____ stipulato un contratto dal quale discendevano obbligazioni soltanto a carico suo e dei promittenti venditori; cosicché, non estendendosi alla comunione l'effetto obbligatorio del negozio - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i diritti di obbligazione sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, pur se strumentali alla acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere nella comunione legale di cui all'art. 177 c.c. - il rimedio previsto dall'art. 184 c.c. non era esperibile. Il giudice di appello riteneva poi irrilevante la questione di illegittimità costituzionale sollevata dagli appellanti degli articoli 180 e 184 c.c., nella parte in cui non prevedono l'annullabilità o l'inefficacia degli atti di acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, che comportino l'assunzione dell'obbligo di versare il relativo corrispettivo; in proposito osservava anzitutto che nella specie si era in presenza non di un contratto di acquisto di beni immobili, che espone il coniuge non contraente al pagamenti del prezzo, ma di un contratto preliminare di acquisto dal quale nasceva l'obbligo per il coniuge stipulante di prestare il suo consenso per la conclusione del contratto definitivo, mentre non sussisteva alcun obbligo di pagare il prezzo ne' a carico suo ne' tantomeno a carico del coniuge non, contraente; inoltre sosteneva che la promissaria acquirente era receduta dal contratto preliminare, cosicché non era neppure ipotizzabile un futuro acquisto dell'immobile con obbligo di pagare il prezzo concordato nel preliminare stesso. Per la cassazione di tale sentenza il F____ e la S____ hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi; lo S____ e la M____ hanno resistito con controricorso; i ricorrenti hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il F____ e la S____, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 177, 179, 180 e 184 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'applicabilità dell'art. 184 c.c. (che prevede l'annullabilità, su iniziative del coniuge non consenziente, degli atti compiuti senza il suo consenso) solamente agli atti dispositivi della comunione aventi efficacia reale o obbligatoria; in particolare i ricorrenti ritengono erroneo l'argomento in proposito desunto dall'art. 184, terzo comma, c.c. che, con riferimento ad atti relativi a beni mobili diversi da quelli elencati nell'art. 2683 c.c., prescrive l'obbligo del coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro, di ricostituire la comunione, su istanza di quest'ultimo, nello stato in cui era prima del compimento dell'atto. I ricorrenti, premesso che il patrimonio della comunione è costituito, oltre che di beni in natura, anche di somme di denaro, assumono che l'obbligo di ricostituzione della comunione sopra richiamato attiene agli elementi qualitativi del suo patrimonio, cosicché il coniuge, che abbia acquistato un bene mobile diverso da quelli indicati nell'art. 2683 c.c. nell'ignoranza dell'altro, al fine di ricostituire la comunione deve farne uscire il bene acquistato e immettere in essa il corrispettivo pecuniario ricevuto. I ricorrenti inoltre rilevano l'erroneità dell'ulteriore statuizione del giudice di appello, secondo cui il contratto preliminare di acquisto di un bene immobile non rientra nell'ambito della comunione legata tra i coniugi in quanto dalla sua stipulazione scaturiscono soltanto diritti di obbligazione, i quali non sono suscettibili di cadere nella comunione legale stessa che riguarda soltanto gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima; al riguardo evidenziano che anche il diritto di credito, oltre a costituire esso stesso un bene, è comunque strumentale alla acquisizione del bene in natura che ne costituisce l'oggetto; i ricorrenti inoltre richiamano l'art. 180, secondo comma, c.c., il quale disciplina quali componenti patrimoniali della comunione - sancendo l'inefficacia degli atti che vi hanno dato origine e l'annullabilità di essi ex art. 184 c.c. se riguardino beni immobili o beni mobili registrati - anche i diritti personali di godimento concessi o acquistati. I ricorrenti inoltre sostengono che, indipendentemente dalla questione relativa alla ascrivibilità alla comunione legale dei diritti personali, oltre che di quelli reali, la soluzione del problema si pone in termini peculiari rispetto al contratto preliminare, dal quale derivano immediatamente diritti di natura obbligatoria, ma suscettibili di consentire, per il tramite dell'art. 2932 c.c., il trasferimento di veri e propri diritti reali; richiamano a tal riguardo pronunce di questa Corte che hanno riconosciuto l'operatività dell'art. 184 c.c. al contratto preliminare di vendita di un bene immobile, rientrante nella comunione legale dei coniugi, stipulato da uno di essi senza la partecipazione o il consenso dell'altro, e propugnano l'estensione di tale orientamento al preliminare di acquisto di beni immobili, potendo tale atto rientrare tra quelli che, ai sensi dell'art. 184, prima comma, c.c., riguardano beni immobili. La censura è infondata. il giudice di appello, nel respingere l'impugnazione proposta dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado, si è richiamato sostanzialmente a due profili argomentativi. Innanzitutto ha limitato l'operatività dell'art. 184 c.c. agli atti dispositivi di cose della comunione aventi efficacia reale o anche soltanto obbligatoria; inoltre ha escluso l'applicabilità della disposizione ora menzionata al contratto preliminare di acquisto di bene immobile, come appunto nella fattispecie, sulla base del rilievo che da essi nascono soltanto diritti di obbligazione, per loro natura estranei alla comunione legale tra i coniugi. Le suddette statuizioni devono essere ritenute entrambe giuridicamente corrette e quindi immeritevoli delle censure sollevate dai ricorrenti. Sotto un primo profilo, riguardante la questione relativa alla estensibilità agli acquisti compiuti dai coniugi delle regole concernenti l'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, prescritte dagli articoli 180, 181, 182, 183 e 184 c.c., la soluzione negativa, cui in questa sede si accede, è confortata anzitutto da elementi di carattere letterale della disciplina ora menzionata, quali ad esempio quelli comunemente desunti dal rilievo che l'art. 180 c.c., riferendosi alla "amministrazione dei beni della comunione", sembra presupporre attività riguardanti beni già oggetto ed comunione, non contemplando quindi la fase dinamica pregressa dell'acquisto di beni alla comunione stessa; nello stesso senso si sono tratti argomenti dal richiamo all'art. 184, secondo comma, c.c. che, con riferimento al termine annuale per l'azione di annullamento degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, prescrive la sua decorrenza "in ogni caso dalla data di trascrizione"; ancora si è valorizzata la disposizione dell'art. 184, terzo comma, c.c. (cui invero si è richiamata anche la sentenza impugnata), la quale obbliga il coniuge che ha compiuto atti riguardanti beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto. Tuttavia la soluzione qui condivisa è giustificata soprattutto da una valutazione complessiva e sistematica della disciplina normativa della comunione legale. In tal senso deve riconoscersi rilievo essenziale all'art. 177, primo comma, lett. a), c.c., che prevede l'estensione dell'acquisto di un coniuge all'altro coniuge rimasto estraneo all'atto ("insieme o separatamente" secondo la dizione normativa) come effetto legale non condizionato da alcun concorso del coniuge che non ha partecipato all'atto medesimo (Cass. S.U. 1 luglio 1997 n. 5895), cosicché è illogico ritenere che una regola affermata in termini assoluti possa poi essere vanificata da una regola contraria, costituita da un regime di amministrazione congiunta con i possibili effetti invalidanti di cui all'art. 184 c.c., qualora si affermasse l'estensione di essa agli atti di acquisto della comunione. Considerazioni analoghe possono trarsi dall'art. 179 c.c., che stabilisce l'esclusione di alcuni beni dall'oggetto della comunione (che sono quindi beni personali di uno dei coniugi) come l'effetto di determinate caratteristiche dell'acquisto attinenti al titolo od alla natura del bene che si pongono come rigorosa eccezione alla fondamentale regola dell'art. 177 c.c. Ritenendo invece di dover coordinare gli articoli 177 e 179 c.c. con gli articoli 180 e 184 c.c. nel senso voluto dai ricorrenti, si finirebbe con il rimettere alla volontà del coniuge, che non ha partecipato all'acquisto, l'operatività del principio, connaturato al sistema della comunione legale, della automatica estensione "ope legis" degli acquisti al coniuge in comunione con l'acquirente; in proposito l'opinione qui criticata appare ancor più difficilmente sostenibile anche alla luce dell'orientamento di questa Corte per il quale l'acquisto compiuto da uno dei coniugi può rimanere estraneo alla comunione solo se sussistano oggettivamente le condizioni poste dalle lettere c), d) ed f) dell'art. 179, primo comma, c.c., oltre ai requisiti richiesti dall'ultimo comma dell'articolo stesso (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1917). Ulteriore elemento significativo a favore della tesi qui sostenuta della natura generalizzata della regola dell'effetto automatico della estensione dell'acquisto dei beni anche da parte di uno solo dei coniugi alla comunione legale, può trarsi altresì dalla recente affermazione di questa Corte per la quale rientrano nell'ambito della comunione legale i beni acquistati da un coniuge a titolo di usucapione (Cass. 3 novembre 2000 n. 14341); sotto tale ultimo profilo, pertanto, deve ritenersi che la previsione normativa dell'effetto acquisitivo del diritto a favore della comunione può essere conseguente anche ad una vicenda non negoziale comportante un acquisto a titolo originario da parte di un solo coniuge, rispetto al quale una azione di impugnazione, promossa dal coniuge rimasto estraneo all'acquisto del bene usucapito, appare ancor più difficilmente concepibile. Per le considerazioni esposte è quindi opportuno distinguere una fase, attinente alla formazione del patrimonio oggetto della comunione legale, ispirata dal fine di favorire la contitolarità di un coniuge sul bene acquistato dall'altro coniuge, contitolarità conseguente ad un effetto voluto direttamente dalla legge (art. 177, lettera a), c.c.) e non conseguente pertanto necessariamente ad una compartecipazione, da parte di entrambi i coniugi, alla conclusione del negozio traslativo del diritto, da una seconda fase inerente alla amministrazione del patrimonio comune regolamentata dalle disposizioni di cui agli articoli 180-181-182-183-184 c.c., le quali presuppongono la costituzione di tale patrimonio attraverso l'operatività di regole giuridiche autonome. La soluzione qui condivisa, inoltre, si impone anche alla luce della considerazione espressa in dottrina secondo cui l'orientamento contrario legittimerebbe la conseguenza inaccettabile, in quanto non espressamente prevista pur configurandosi come eccezione ad un principio generale di segno opposto, che i coniugi, aderendo al regime di comunione legale, perderebbero o vedrebbero menomata la loro capacità di agire con riguardo al compimento di atti di acquisto di beni. Le conclusioni raggiunte comportano l'irrilevanza, tra l'altro, dell'orientamento giurisprudenziale invocato a proprio favore dai ricorrenti (Cass. 17 dicembre 1994 n. 10872; Cass. 21 dicembre 2001 n. 16177), posto che tali pronunce, nell'affermare l'operatività dell'art. 184 c.c., nell'ipotesi di un contratto preliminare di vendita stipulato da un coniuge in regime di comunione legale senza la partecipazione o il consenso dell'altro coniuge, espressamente estendono la portata precettiva di tale disposizione agli atti dispositivi con effetti meramente obbligatori oltre che con effetti reali (così come ritenuto anche dalla sentenza impugnata), ma non si occupano del problema dell'applicabilità del suddetto articolo agli acquisti. Del pari deve essere condivisa l'affermazione del giudice di appello in ordine alla inapplicabilità dell'art. 184 c.c. in riferimento ad un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile stipulato in regime di comunione legale da uno soltanto dei coniugi alla luce dell'autonomo rilievo che da esso sorgono solamente diritti di obbligazione, per loro natura estranei alla comunioni legale tra i coniugi. Tale statuizione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il coniuge in regime di comunione legale, che non ha partecipato al preliminare di acquisto di un bene stipulato soltanto dall'altro coniuge, non è legittimato ad agire e contraddire nel giudizio avente ad oggetto tale contratto (Cass. 11 settembre 1991 n. 9513; Cass. 27 gennaio 1995 n. 987; Cass. 18 febbraio 1999 n. 1363; Cass. 22 settembre 2000 n. 12554), in quanto il preliminare concluso, nella qualità di promissario acquirente da chi sia sposato in regime di comunione legale dei beni o non dà luogo ne' ad un acquisto ai sensi dell'art. 177 c.c. ne' ad un atto di amministrazione dei beni della comunione, ai sensi dell'art. 180 c.c., poiché produce effetti meramente relativi e personali, limitati alla sfera giuridica del contraente anche in ordine all'obbligazione di pagamento del prezzo, pur se il bene è destinato, con la stipulazione del contratto definitivo, a divenire di proprietà anche dell'altro coniuge, che quindi non è legittimato a far valere alcun diritto derivante dal preliminare medesimo. Anche sotto tale profilo l'orientamento giurisprudenziale (già menzionato di questa Corte cui si richiamano i ricorrenti (Cass. 17 dicembre 1914 n. 10872; Cass. 21 dicembre 2001 n. 16117), non può condurre a conclusioni diverse, posto che il convincimento ivi espresso in ordine al fatto che il contratto preliminare di vendita si pone quale momento originario di una sequenza obbligatoria e successiva, il cui esito necessitato è il trasferimento della proprietà del bene, si colloca nell'ambito di un "iter" argomentativo tendente a dimostrare l'idoneità di tale negozio a produrre il trasferimento della proprietà del bene oggetto del preliminare di vendita e dunque la sua uscita dalla comunione legale con i conseguenti effetti patrimoniali sul coniuge che non ha partecipato alla stipula del preliminare; orbene tale statuizione non può aver rilevanza in una fattispecie specularmente diversa, nella quale occorre verificare gli effetti di un preliminare di acquisto di un bene immobile da parte di un coniuge in regime di comunione legale senza la partecipazione dell'altro coniuge; in proposito l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte sopra citato, cui si aderisce pienamente, si è soffermato su una questione diversa, rilevando che la comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 c.c. riguarda gli acquisti, cioè, gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito, sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione; di qui quindi la conclusione del difetto di legittimazione del coniuge che non ha partecipato alla stipula del preliminare di vendita; è quindi evidente che la problematica affrontata preliminarmente e risolta da queste pronunce, attinente alla esclusione dei diritti di credito dagli acquisti in favore della comunione legale di cui all'art. 177 c.c., è estranea in radice all'ipotesi del contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo dei coniugi non già come promissario acquirente ma in qualità di promittente venditore, questione esaminata dalle pronunce di questa Corte invocate a proprio favore dai ricorrenti. D'altra parte deve aggiungersi che, in ogni caso, essendosi in presenza di un preliminare di acquisto, anche qualora si volesse valorizzare l'idoneità del preliminare a produrre potenzialmente, attraverso il meccanismo dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene, che ne costituisce l'oggetto, resterebbero comunque valide le decisive argomentazioni sopra esposte in ordine alla inapplicabilità dell'art. 184 c.c. agli acquisti in favore della comunione legale. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla questione di costituzionalità da essi sollevata con riferimento agli articoli 180 e 184 c.c. per contrasto con gli articoli 3, secondo comma, e 29 della Costituzione. Essi rilevando che, ai sensi dell'art. 180, secondo comma, c.c., sono inefficaci nei confronti della comunione, e sono annullabili se riguardano beni immobili, i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento; orbene, se ai suddetti articoli dovesse darsi l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata, nel senso di escludere dal loro ambito di operatività il preliminare di acquisto di un immobile, ne deriverebbe un ipotizzabile contrasto non soltanto con la tutela attribuita alla famiglia dall'art. 29 Cost., ma soprattutto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.: invero, secondo i ricorrenti, sarebbe irragionevole assoggettare al regime di inefficacia, e di annullamento, se riguardano beni immobili, i contratti con i quali si concedono ed anche si acquistano diritti personali di godimento ed escludere dallo stesso regime sanzionatorio atti di ben più importante rilevanza e ben più potenzialmente lesivi dell'interesse della comunione e della tutela della famiglia, quali i contratti preliminari di acquisto relativi a beni immobili o beni mobili registrati che producono, a carico della comunione, l'obbligo di pagare un corrispettivo che potrebbe non trovare capienza nel patrimonio comune di coniugi. La censura è infondata. L'art. 180, secondo comma, c.c. equipara agli atti di straordinaria amministrazione i contratti di concessione o di acquisto di diritti personali di godimento, sotto il profilo della previsione del consenso congiunto dei coniugi per la loro valida stipulazione. L'opinione della dottrina prevalente ritiene impropria l'inclusione di tali contratti tra quelli di straordinaria amministrazione, ed anzi si è pure ritenuta l'estraneità dell'acquisto dei diritti personali di godimento alla nozione di atti di amministrazione della comunione, e si è comunque sostenuto che la disposizione in esame deve essere intesa restrittivamente, subordinando la necessità del consenso congiunto dei coniugi alla verifica della natura straordinaria dell'atto, da svolgersi in riferimento alle circostanze del caso concreto ed al peso che assume nell'indirizzo economico della famiglia. Tuttavia, pur volendo prescindere da tali impostazioni, non può disconoscersi la natura eccezionale della suddetta disposizione, prevista dal legislatore verosimilmente avuto riguardo alla incidenza economica che i diritti personali di godimento, soprattutto quando attengono a beni immobili, possono rivestire (si pensi ad esempio alle ipotesi di un contratto di locazione stipulato quale conduttore ad un canone particolarmente oneroso soltanto da uno dei coniugi in regime di comunione legale); tale considerazione induce ad escludere che qualunque altro atto giuridico, pur astrattamente più incisivo sotto un profilo patrimoniale, debba necessariamente essere assoggettato agli stessi limiti di legittimazione. Pertanto la questione di legittimità costituzionale degli articoli 180 e 184 c.c., sollevata dai ricorrenti in riferimento sia all'art. 3, secondo comma, che all'art. 29 della Costituzione, appare anzitutto irrilevante perché, come sottolineato dal giudice di appello, si è in presenza di un contratto preliminare di acquisto dal quale non nascono obblighi a carico del coniuge, che non ha partecipato alla suddetta stipula, ma soltanto effetti relativi limitati alla sfera giuridica del contraente; inoltre la questione è comunque manifestamente infondata con riguardo sia all'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto la normativa in esame è giustificata dalla diversità delle situazioni e dei rapporti che il legislatore ha inteso regolare, cosicché non vi è contrasto con il principio di ragionevolezza, sia all'art. 29 Cost., poiché la tutela della famiglia non viene meno per effetto della acquisizione "ope legis" alla comunione del bene acquistato da uno soltanto dei coniugi e del fatto che per l'adempimento del corrispettivo dovuto quest'ultimo possa utilizzare denaro o beni della Comunione: come invero sostenuti da autorevole dottrina, il sistema normativo prevede anche strumenti di tutela a favore dell'altro coniuge il quale, sul presupposto che l'atto solutorio conseguente all'acquisto abbia comportato l'impiego di denaro o beni della comunione con pregiudizio grave di quest'ultima, potrà eventualmente agire ex art. 183 c.c. per escludere l'altro coniuge dalla amministrazione dei beni della comunione per effetto di una dedotta "mala gestio"; d'altra parte il fatto che un acquisto possa essere compiuto, anche mediante l'alienazione di beni oggetto di comunione, costituisce una evenienza accettata dal legislatore, che ha valorizzato l'interesse agli incrementi patrimoniali conseguenti agli acquisti in favore della comunione legale. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciano omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui è stato rigettato il motivo di appello relativo alla invocata compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Essi lamentano la mancata considerazione, da parte della Corte d'Appello delle argomentazioni in proposito svolte dagli attori, ovvero l'estremi opinabilità della questione oggetto del dibattito processuale, la circostanza che lo S____ e la M____ avevano sostanzialmente dato causa alla controversia, omettendo di dare qualsiasi riscontro alle ripetute richieste loro rivolte dagli esponenti (di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia, tenuto, anche conto della contraddittorietà delle clausole del contratto preliminare, nella cui parte finale finale si prevedeva il diritto di recesso della Sarni, mentre nella sua parte iniziale la caparra versata veniva qualificata come confirmatoria. Il motivo è infondato. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, anche in relazione alla condanna del F____ e della S____ al pagamento delle spese di giudizio, ha evidenziato la totale soccombenza di essi in relazione alle domande di annullamento del contratto preliminare del 16 novembre 1996 formulate rispettivamente ai sensi degli articoli 184 e 428 c.c., ed ha aggiunto che i convenuti avevano chiesto l'accoglimento della domanda attrice proposta in estremo subordine, relativa alla declaratoria dell'avvenuto recesso della Sarni dal contratto medesimo, segnalando che dal richiamo contrattuale all'art. 1386 c.c. conseguiva che l'esercizio del recesso da parte della Sarni aveva determinato la sua rinuncia alla caparra versata. Rilevato quindi che la sentenza impugnata ha reso ampia e corretta motivazione del suo convincimento, deve comunque osservarsi che, in base all'orientamento consolidato di questa Corte in tema di spese processuali, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza. Il ricorso deve pertanto essere rigettato; ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2003. |