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Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge

 

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge

Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell`usufruttuario (1001).

Massima della Cassazione
Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
NELLA DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DI CUI ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151, IL CONIUGE CHE RECLAMI LA COMPROPRIETÀ DI UN BENE IMMOBILE, ANCHE IN UNA SITUAZIONE DI COMUNIONE TACITA FAMILIARE, NON PUÒ AVVALERSI DELLA PROVA TESTIMONIALE, STANTE LA NECESSITÀ DELL'ATTO SCRITTO.


 

Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 04/07/1985 (Rv. 441553)

Presidente: LA TORRE A.  Estensore: ROCCHI AP.M. GROSSI M. (CONF)

082 FAMIGLIA  151 OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI

441553 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA EX LEGGE N. 151 DEL 1975 - ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE EFFETTUATO DA UNO DEI CONIUGI, A SUO NOME - DIRITTO DI COMPROPRIETÀ DELL'ALTRO CONIUGE PER QUOTA UGUALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

CON RIGUARDO ALL'ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE, EFFETTUATO DA UNO DEI CONIUGI, A SUO NOME, PRIMA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA INTRODOTTA DALLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151, IL DIRITTO DI COMPROPRIETÀ DELL'ALTRO CONIUGE, PER QUOTA UGUALE, PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO QUALORA RISULTI LA RICORRENZA DI UNA COMUNIONE UNIVERSALE DEI BENI, SECONDO LA PREVISIONE DEGLI ALLORA VIGENTI ARTT. 215-230 COD. CIV., TENUTO CONTO CHE LA COSTITUZIONE DI TALE COMUNIONE, RICONDUCIBILE ANCHE AD UN'INTESA TACITA DEI CONIUGI MEDESIMI, IMPLICA "IPSO IURE" LA CADUTA IN COMPROPRIETÀ DEI SUCCESSIVI ACQUISTI EFFETTUATI DAL SINGOLO COMPARTECIPANTE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI DALL'ART. 217 (VECCHIO TESTO) COD. CIV..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 215
  Cod. Civ. art. 217
  Cod. Civ. art. 218
  Cod. Civ. art. 227
  Legge 19/05/1975 num. 151 COST ILLEGITTIMITÀ

 
 
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