Separazione dei beni
Art. 215 Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Massima della Cassazione
Separazione dei beni Il secondo comma dell'art. 219 cod. civ. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico - unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l'efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall'art. 621 cod. proc. civ. (che esclude, in particolare, l'efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione).
FATTO Nell'ambito della procedura conseguente al dichiarato fallimento di P_ G____ il giudice delegato, su richiesta del curatore, dispose con provvedimento del 16.2.1987, ai sensi dell'art. 70 l.f., l'acquisizione all'attivo fallimentare della quota sociale, pari alla metà del capitale, della s.r.l. ____., intestata ad A__ C____, moglie del G____. Lo stesso giudice delegato rigettò la istanza di restituzione proposta dalla C____ex art. 103 l.f. Con ricorsi del 3.6.1987 e del 23.6.1987 C___proponeva opposizione davanti al Tribunale di B____rispettivamente nei confronti del citato provvedimento di rigetto della sua domanda, a seguito del deposito dello stato passivo dichiarato esecutivo, non comprensivo delle domande di rivendicazione, e, poi, nei confronti dell'elenco separato delle domande di rivendicazione e restituzione, dichiarato esecutivo con successivo provvedimento del 9.6.1987. Riuniti i giudizi, il Tribunale rigettava la domanda. A seguito di appello dell'interessata, la Corte d'appello di B____ confermava la decisione di primo grado: escludendo, per un verso, che potesse ritenersi tacitamente abrogata - per incompatibilità con il nuovo regime patrimoniale dei coniugi - la presunzione (c.d. "muciana") posta dall'art. 70 L.F.; e ritenendo, per altro verso, non assolta dall'appellante la prova (contraria) a suo carico, in ordine alla disponibilità di somme sufficienti all'acquisto della quota sociale oggetto del giudizio. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la C____. Resiste la curatela con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria. DIRITTO 1. Con i quattro motivi della impugnazione, la ricorrente, in logica progressione, rispettivamente denuncia la (già intervenuta) abrogazione, l'illegittimità costituzionale, e, per più profili, la violazione dell'art. 70 L.F., nella fattispecie in suo danno applicato. Il ricorso è fondato - per quanto appresso si dirà - nel suo primo mezzo: nel quale restano evidentemente assorbite le successive e subordinate doglianze. 2.1. Con precedente ordinanza n. 910 del 22 novembre 1994, questa Sezione - assunta, in premessa, l'interpretazione a quel momento invalsa, secondo cui la c.d. "presunzione muciana sub art. 70 L.F., non si applica con riguardo ai beni oggetto di comunione legale dei coniugi secondo le disposizioni degli artt. 177 ss. c.c. (nel testo fissato dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975 n. 151) perché, in questo caso, "la presunzione dell'appartenenza al coniuge imprenditore (in relazione agli acquisti) è combattuta e vinta dal principio giuridico della attribuzione degli acquisti ad entrambi i coniugi, a prescindere dall'accertamento della provenienza del denaro, anzi sulla opposta presunzione che il prezzo sia la risultante di un eguale apporto dei coniugi" (Cass. 7338-90; 351-90; 954-89) - ha già sollevato questione incidentale della norma stessa nella parte in cui essa sia tuttora ritenuta applicabile in regime di separazione dei beni e negli altri regimi patrimoniali della famiglia ex L. 1975 n. 151 cit. Anche in tale più ristretto ambito di operatività quella presunzione - si sottolineava nella predetta ordinanza - non si sottrae, infatti, al dubbio di incostituzionalità: a) "per violazione dell'art. 3 cpv., in relazione anche agli art. 3, comma 1, 29 e 31, comma 1, Cost., per irragionevolezza sopravvenuta della norma in esame nel quadro della nuova disciplina dei rapporti di famiglia, attuativa di valori costituzionali"; b) "per contrasto con il combinato contesto degli art. 31 (là dove questo impone di agevolare la formazione della famiglia), 29 (che fonda, a sua volta, la famiglia sul matrimonio) e 3 Cost. (per quanto ne esce, da detti parametri, rafforzata l'esigenza di tutela della famiglia, con l'implicito divieto di farla oggetto di misure di sfavore)". Considerato anche, in relazione a tale ultimo profilo che, una volta "superata dalla stessa evoluzione del costume, la presunzione (da cui a sua volta in gran parte, anche se non esclusivamente, dipende quella muciana) per cui, quando il marito sia imprenditore, la moglie viva in posizione subordinata, e quando sia la moglie ad esercitare attività commerciale, il marito si trasformi in uomo atto a casa, ne risulta eccessiva, ed ingiustificatamente gravatoria della famiglia legittima, la riferita misura di tutela dei creditori, a fronte di un pericolo di commistione di patrimoni e fittizie intestazioni analogamente, e con non diversa intensità, verificabile anche in altre parallele forme di convivenza in ipotesi prescelta dell'imprenditore"; 3) per ulteriore contrasto con l'art. 3, primo comma, in ragione della disparità di trattamento non agevolmente giustificabile, che ne deriva, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono (ed agli effetti della disciplina delle revocatorie fallimentari), in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime convenzionale (e che per ciò dovrebbero continuare a risentire l'applicazione della presunzione in esame), per un verso, all'esterno, rispetto a famiglie di fatto ed altre forme di libera convivenza e per altro verso, all'interno stesso della famiglia legittima, rispetto ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione legale: tutti del pari sottratti alla sfera di operatività della norma suddetta". 2.2. Alla questione così prospettata la Corte Costituzionale ha - come è noto - risposto con la recente sentenza n. 286 del 29 giugno 1995, che si conclude bensì formalmente con un dispositivo di inammissibilità, ma all'esito di un articolato e complesso iter motivo nella sua sostanza, invece, pienamente adesivo a tutte le censure ed argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione. Alle quali la citata sentenza ulteriori, anzi, ne aggiunge sottolineando, tra l'altro, come "già agli inizi di questo secolo numerosi studiosi - ritennero che detto istituto non fosse più giustificato ...", ricordando poi che "anche in regime di separazione di beni la Corte di Cassazione nel 1977 aveva già escluso l'applicabilità della presunzione nel caso in cui il coniuge del fallito fosse anch'egli imprenditore"; rammentando ancora la avvenuta "abolizione della presunzione muciana in Francia", parallelamente alla intervenuta sua caducazione per contrasto con l'art. 6 Abs 1 del Grundgesetz in Germania; e richiamando infine quanto dalla stessa Corte già osservato con la sentenza n. 91 del 1973, dichiarativa della illegittimità del divieto di donazione tra coniugi (art. 781 c.c.) per la ragione appunto che esso rappresentava "una palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto alla generalità dei cittadini, ma anche rispetto ad altri casi di unioni e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio, di cui all'art. 269 del codice civile, il concubinato ed altre". 2.2. 1 Il vero è che la riferita pronunzia non può compiutamente intendersi, nel suo effettivo contenuto, se non alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale - cui essa si uniforma - che hanno ridisegnato i confini della funzione sindacatoria ex art. 134 Costituzione, in rapporto, per un verso, alla funzione esegetica e, per altro verso, alla sfera delle valutazioni ed opzioni di merito normativo. Nella prima direzione è stato infatti - con accentuato self restraint - più volte ribadito, anche nel corrente anno, che l'interpretazione della legge ordinaria, dalla quale scaturisce la formazione del "diritto vivente", è riservata ai giudici comuni e segnatamente alla Corte di cassazione, organo istituzionale della nomofilachia (cfr. pronunzie nn. 37, 149, 213, 225, 274, 326, 361, 378, 410-1994; 32, 47, 58, 110, 331-1995), negandosi conseguentemente accesso al giudizio di legittimità a questioni sostanzialmente interpretative (cfr. nn. 58, 82, 110, 337-1995), soprattutto se volte ad una surrettizia contestazione della esegesi della Cassazione (nn. 410-94; 11O, 188-95), e sollecitandosi, nel contempo, i giudici a quibus a non trascurare le tecniche della interpretazione "adeguatrice", che consentono di ottenere l'allineamento del dato normativo ai superiori precetti della Costituzione (ove possibile) già sul piano ermeneutico, indipendentemente dal ricorso al giudice incidentale di costituzionalità (cfr. nn. 44, 121, 149, 255, 410, 443, 451-1994). Mentre, nella contrapposta direzione dei rapporti con la funzione legislativa, il confine, è stato, per così dire, spostato invece più avanti. Dacché - pur rimanendo fermo il canone fondamentale di separazione per cui è inammissibile l'intervento correttivo della Corte quando la reductio ad legitimitatem non sia "a rima obbligata", ma consenta una duplicità o pluralità di possibili soluzioni tra le quali, la scelta (di merito) va conseguentemente riservata al legislatore - la Corte ha in più casi, in situazioni siffatte abbandonato lo schema operativo (sino a quel punto) consueto di una declaratoria di inammissibilità in limine, facendo precedere tale - pur necessitato - esito decisorio da una previa ricognizione e verifica di consistenza dei denunciati vizi di illegittimità (al fine evidentemente di sottolinearne, più incisivamente, la necessità di emenda per via legislativa): così arricchendo la tipologia delle proprie decisioni con nuovi e più sofisticati modelli di pronunzia, che taluno ha efficacemente definito di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata" (cfr. sentt. 227, 291-1991; e, in particolare, 432-1993). 2.2. 2 In questo quadro di precedenti trovano appunto esaustiva spiegazione le (solo) apparenti disarmonie della sentenza n. 286-95 in esame. Le varie censure formulate dal giudice a quo vengono infatti - in questa - sostanzialmente aggregate in due gruppi, secondo che prospettino l'incostituzionalità sopravvenuta dell'art. 70 L.F. per incompatibilità con i principi fondamentali e la disciplina dei regimi patrimoniali della famiglia introdotti dalla legge di riforma n. 151 del 1975; ovvero ipotizzino più diretti profili di contrasto con gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione. Con riguardo alla prima serie di rilievi, afferma la Corte che questi non sono di per sè idonei a condurre ad una declaratoria di incostituzionalità, in quanto le incongruenze denunciate "si risolvono prevalentemente in contrasti tra la norma impugnata ed altre norme dello stesso rango, quali quelle di riforma del diritto di famiglia, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della stessa forza di questi principi". Prospetta contestualmente, per altro, la stessa Corte la possibilità che tali incongruenze e contraddizioni possano invece condurre a ritenere implicitamente abrogata la presunzione muciana per incompatibilità con lo ius superveniens - in relazione anche agli altri regimi patrimoniali, "in modo analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di comunione legale". Ma conclude poi che una tale valutazione, proprio perché involgente una operazione interpretativa, "resta affidata all'attività ermeneutica di competenza dell'autorità giudiziaria". (Analogamente, nella precedente sentenza n. 153-1995, l'abrogazione della norma denunciata, esclusa dal giudice a quo, è stata assunta, come un dato, non reversibile, (ancorché concettualmente non condiviso) del giudizio di costituzionalità). Nel che è l'applicazione appunto del primo dei ricordati indirizzi operativi del Giudice delle leggi. Parallelamente, con riguardo agli ulteriori profili di violazione (diretta) degli artt. 3, 29 e 31 Costituzione - prospettati nell'ordinanza di rimessione e pur ritenuti "particolarmente delicati" dal Giudice ad quem soprattutto in riferimento all'art. 31 che "non si limita ad impegnare la Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della famiglia, ma implica altresì il divieto per il legislatore di introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa" - la stessa Corte ha escluso per altro, in applicazione per questo aspetto del secondo esaminato orientamento, che essi potessero condurre ad un suo intervento correttivo, poiché questo avrebbe appunto comportato una "scelta fra diverse soluzioni nel bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra i coniugi rispetto a quelle dei creditori" riservata, come tale, al legislatore. Per cui, conclusivamente - svolgendo l'ipotetica implicita nella riassunta decisione il contenuto di questa compiutamente si esplica nel senso che - ove la presunzione sub art. 70 L.F. non risulti in toto già abrogata dalla L. 151-1975 (come la Corte pare ritenere, ma si astiene dal rilevare in contrasto con la diversa ricostruzione del diritto vivente assunta nell'ordinanza di rinvio) - la stessa non possa altrimenti essere rimossa (o modificata) che dal legislatore (dal limite della cui discrezionalità la Corte ha ritenuto precluso il proprio intervento), continuando nel frattempo a circolare - quella disposizione nell'ordinamento, nonostante i molteplici suoi pur rilevati aspetti di anacronismo (anche sul piano comparatistico) di antinomia con gli obiettivi della riforma del diritto di famiglia e di contrasto con i succitati parametri costituzionali, in relazione al profilo, soprattutto, della parità dei coniugi anche sul piano della eguale dignità del rispettivo apporto economico al benessere della famiglia, con il lavoro prestato, vuoi fuori casa che entro le mura domestiche. 2.3. Questa Corte deve quindi ora appunto riconsiderare - nell'esercizio della funzione di nomofilachia così autorevolmente e concludentemente sollecitata - se la disposizione dell'art. 70 L.F. debba o meno considerarsi, nella sua interezza, implicitamente abrogata dalla sopravvenuta normativa di cui alla legge 1975 n. 151. Al riguardo sembrano decisive le considerazioni già svolte, nella citata ordinanza di rimessione n. 910-1994, sulla assoluta incompatibilità della presunzione muciana con la nuova introdotta disciplina del diritto di famiglia. In premesso, è appena il caso - per inciso - di puntualizzare che, in quella ordinanza, la valorizzazione della riferita incompatibilità in termini di quaestio legitimitatis, mirava evidentemente a risolvere ad un livello più alto ed in forma più radicale (con una pronuncia cioè di incostituzionalità) il problema del superamento della presunzione muciana ma ciò non già per una (non pretesa) assunzione a "parametro" del giudizio incidentale della citata legge 151, pur sempre fonte di rango ordinario ancorché dichiaratamente attuativa dei principi costituzionali che regolano la famiglia, bensì sulla base di una sorta di equazione logica, per cui la difformità dalla legge conforme a canoni costituzionali (artt. 3, 29, 31) si risolvesse in (indice sintomatico di) violazione dei canoni stessi (essi, sì, assunti a parametro) in quel modo attivati. Ciò posto, poiché la prospettiva della caducatoria ex art. 134 Costituzione è stata comunque ritenuta impercorribile, gli stessi rilievi, posti a suo fondamento, vanno delibati sul piano interpretativo per quanto attiene al profilo cronologico di immanente o meno vigenza del più volte menzionato art. 70 L.F. Ed è innegabile che, in questa chiave, quei dati ermeneutici valgono a sorreggere la conclusione della intervenuta abrogazione implicita della norma sub iudice ad opera della legge 151-75. Come sostanzialmente del resto riconosciuto dalle stesse già citate sentenze n. 954-89 e n. 351-90 - che hanno riferito la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 70 L.F. (pur) al (solo) regime di comunione legale, con argomentazioni, però, dotate di incomprimibile vis espansiva nei confronti di ogni altro regime patrimoniale, convenzionale, della famiglia - la menzionata novella del 1975, introduce, infatti, una rete di principi - ispirati al canone sovraordinato della parità delle posizioni dei coniugi - nella quale la norma "interferente" (cfr. Cass. n. 954 del 1989) dell'art. 70 L. fall. viene in ogni caso ad impigliarsi e comunque a collidere, per la valenza assolutamente antinomica dei presupposti da cui muove e del risultato cui sarebbe suscettibile di approdare, assoggettando il coniuge in bonis all'onere "spesso faticoso se non addirittura impossibile" (Cass. n. 351 del 1990) di provare ciò che, nella logica paritaria della riforma (e della normativa sovraordinata di sostegno), dovrebbe essere piuttosto il dato fattuale di normale ricorrenza da superare con la prova ex adverso: l'effettività cioè degli acquisti personali, come corollario della pari dignità, che esclude la sudditanza economica anche del coniuge dell'imprenditore. Ulteriori, più puntuali ed insuperabili profili ostativi alla ipotesi di permanenza in vigore della presunzione muciana discendono inoltre, dalla incompatibilità della stessa con specifiche disposizioni od istituti del nuovo diritto di famiglia. In particolare, in questa prospettiva, il riferimento va all'art. 193 novellato c.c. (che è norma inderogabile ai sensi del successivo art. 210), laddove questo indica il passaggio, anche per via giudiziale, al regime di separazione dei beni come rimedio fisiologico per le patologie del regime di comunione legale. Non sfugge infatti - ed è stato adeguatamente sottolineato da acuta dottrina - come questa "à ncora di salvataggio", offerta al coniuge in comunione a fronte di situazioni di disordine negli affari del consorte, rischi di trasformarsi in una trappola quando un tale disordine (come nel più dei casi) sia relativo ad attività imprenditoriali (e prodromico di uno stato di insolvenza): poiché, con la scelta - che, nell'intenzione del legislatore, vuole essere cautelativa - del regime di separazione dei beni, il coniuge dell'imprenditore si porrebbe in posizione di virtuale soggezione alla presunzione muciana con il risultato (di cui vanamente si cercherebbe una giustificazione) di mettere a repentaglio anche quella quota di proprietà degli acquisti che la comunione gli avrebbe garantito. Determinante risulta anche la diversa configurazione che, quanto alla sua fonte, assume ora il regime di separazione dei beni. Nell'attuale assetto dei rapporti patrimoniali della famiglia, la separazione dei beni costituisce infatti, non più "regime legale" ma il risultato effettuale di una apposita "convenzione" dei coniugi: che, per un verso, ne disvela l'intenzione di evitare commistioni di patrimoni (fuori dell'area, ovviamente, di necessaria confluenza inerente al c.d. "regime primario della famiglia") e, per altro verso, su un piano socio-economico, statisticamente tende a ricollegarsi ad una situazione fattuale in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito. Per cui - ove ancora in vigore - la presunzione in questione dovrebbe ora superare e travolgere, con il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, non più soltanto l'effettività del singolo acquisto operato dal coniuge dell'imprenditore nell'arco del quinquennio, ma anche l'effettività (o comunque la perdurante osservanza) dello scopo della convenzione di base sulla opzione del regime patrimoniale. Il che è certamente contrario al contenuto ed alla ratio della legge 1975 n. 151, che non può non averlo, per ciò, disvoluto. E, comunque, decisivo - ai fini dell'apprezzamento complessivo degli esaminati dati ermeneutici in chiave di intervenuta abrogazione della "presunzione muciana" - è infine il canone dell'esegesi adeguatrice, che impone di privilegiare la soluzione conforme a Costituzione, rispetto ad altra con essa, invece, in contrasto. Rilevando, contemporaneamente, il sottolineato carattere attuativo di dettami costituzionali a rendere incontrovertibile la vis abrogans della legge 151 anche rispetto a disposizione - come l'art. 70 - della legge fallimentare, con essa incompatibile. 3. Per effetto dell'accoglimento del ricorso, va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte di B______, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di _____. In Roma il 13 ottobre 1995 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MARZO 1996.
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