Codice della Navigazione
Indice
Disposizioni preliminari (Artt.1 - 14) PARTE PRIMA Della Navigazione Marittima ed Interna LIBRO PRIMO Dell'ordinamento amministrativo della navigazione TITOLO PRIMO Degli organi amministrativi della navigazione (Artt.15 - 27) TITOLO SECONDO Dei beni pubblici destinati alla navigazione (Artt.28 - 61) TITOLO TERZO Dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti (Artt.62 - 112) TITOLO QUARTO Del personale della navigazione (Artt.113 - 135) TITOLO QUINTO Del regime amministrativo delle navi (Artt.136 - 178) TITOLO SESTO Della polizza della navigazione (Artt.179 - 202) TITOLO SETTIMO Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima (Artt.203 - 212) OMISSIS LIBRO SECONDO Della proprietà e dell'armamento della nave TITOLO PRIMO Della costruzione della nave (Artt.232 - 244) TITOLO SECONDO Della proprietà della nave (Artt.245 - 264) TITOLO TERZO Dell'impresa di navigazione (Artt.265 - 322) TITOLO QUARTO Del contratto di arruolamento (Artt.323 - 375) LIBRO TERZO Delle obbligazioni relative allesercizio della navigazione TITOLO PRIMO Dei contratti di utilizzazione della nave (Artt.376 - 468) TITOLO SECONDO Della contribuzione alle avarie comuni (Artt.469 - 481) TITOLO TERZO Della responsabilità di urto di navi (Artt.482 - 488) TITOLO QUARTO Dell'assistenza e salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti (Artt.489 - 513) TITOLO QUINTO Delle assicurazioni (Artt.514 - 547) TITOLO SESTO Dei previlegi e dell'ipoteca (Artt.548- 577) LIBRO QUARTO Disposizioni processuali TITOLO PRIMO Dell'istruzione preventiva (Artt.578 - 584) TITOLO SECONDO Delle cause marittime (Artt.585 - 609) TITOLO QUARTO Dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore (Artt.620 - 642) TITOLO QUINTO Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari (Artt.643 - 686) OMISSIS PARTE TERZA Disposizioni Penali e Disciplinari LIBRO PRIMO Disposizioni penali TITOLO PRIMO Disposizioni generali (Artt.1080 - 1087) TITOLO SECONDO Dei delitti in particolare (Artt.1088 - 1160) TITOLO TERZO Delle contravvenzioni in particolare (Artt.1161 - 1234)
REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI CAPITOLO I APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO
Art. 1.
Denominazioni e definizioni. 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare. 2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Auto-allarme radiotelefonico:. un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico; 6) Autorità Marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari; 7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare con allegato, aperta alla firma a Londra il 1f novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera f) della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia (vedi punto 53); 11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1f luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente"; 14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave Ë soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; 15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave Ë soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente regolamento, Ë quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero della marina mercantile; 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica Ë capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia Ë stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo puÚ essere abbreviata dall'espressione "nave costruita"; 32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, semprechÈ la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 6 miglia dalla costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana pi~ di 3 miglia dalla costa; 42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi; b) un bambino di età inferiore ad un anno; 46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puÚ essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 50) Personale speciale: tutte le persone che non siano nÈ passeggeri nÈ membri, dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave Ë destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo pi~ alto della nave; 53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.L.C.P.S. del 22 gennaio 1947, n. 340, e dal D.M. 10 giugno 1947 relativo all'applicazione dell'art. 3 del citato D.L.C.P.S.; 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore; 55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o pi~ trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche; 60) Stazione radiotelefonica: uno o pi~ trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche; 61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 11 della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non Ë capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Ë considerato come paese autonomo; 66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana pi~ di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia; 67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.
Art. 2.
Limiti e modalità di applicazione del regolamento. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle navi mercantili nazionali di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. Tuttavia, le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'art. 1 della legge e successive modificazioni. b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili straniere non soggette alla convenzione, che toccano porti italiani. A condizione di reciprocità, possono essere accettate per le predette navi certificazioni valide rilasciate in applicazione di norme nazionali. c) anche alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti italiani, limitatamente agli articoli nei quali tale applicazione Ë espressamente prevista. d) a tutte le navi indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che siano previste apposite disposizioni applicabili solo a navi costruite in un determinato periodo. 2. Alle navi soggette alla convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti norme della stessa, tenendo conto della loro data di costruzione, le disposizioni del presente regolamento che siano integrative o addizionali rispetto a quelle stabilite dalla convenzione. 3. Alle navi da carico trasformate in navi da passeggeri a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, si applicano le norme del presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo le date suddette. 4. Il grado di sicurezza complessivo posseduto, in base alla precedente normativa, da una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero il maggior grado di sicurezza eventualmente da essa posseduto, non possono essere comunque ridotti per effetto delle disposizioni del presente regolamento. 5. Per le navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due serie di stazza, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza, sarà sempre considerata la serie pi~ elevata.
Art. 3. Aumento di passeggeri. Estensione di navigazione. 1. L'autorità marittima, previa direttiva del Ministero, puÚ concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione pi~ estesa a navi costruite anteriormente al 1f luglio 1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entità delle varianti richieste, nonchÈ alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità marittima stessa abbia ritenuto di convocarla.
Art. 4. Navi ad uso privato. 1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole. 2. Il Ministero puÚ esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.
Art. 5. Esclusioni. 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonchÈ, in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri; b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attività di ricerca o altre operazioni connesse con l'attività della nave appoggio.
Art. 6. Navi con caratteristiche nuove. 1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, puÚ esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento -- tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV-che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al servizio al quale essa Ë destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca. 3. Il Ministro per la marina mercantile adotta con proprio decreto tutte le disposizioni particolari non aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche speciali e nuove, per l'applicazione di disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acquisito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.
Art. 7. Riparazioni, modifiche e trasformazioni. 1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve discostarsi dalle prescrizioni del regolamento stesso applicabili ad una nave costruita a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo pi~ di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione. 3. Nel caso di riparazioni, modifiche e trasformazioni giudicate "di grande importanza" dall'ente tecnico devono essere applicate le norme per navi costruite a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, sia alle parti sottoposte a dette riparazioni, modifiche o trasformazioni, sia alle relative dotazioni. Nel caso che le suddette trasformazioni cambino il tipo di nave da carico secco a cisterna per trasporto di prodotti infiammabili o di gas liquefatti o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite a decorrere dal 1f luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, devono essere applicate anche a quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite dall'ente tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. Il Ministero puÚ concedere deroghe dall'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto. 4. Il precedente comma 3 non si applica per modifiche e trasformazioni, anche se di grande importanza, che vengono eseguite per rendere la nave conforme alle prescrizioni della MARPOL 73/78 e al protocollo 78 della convenzione.
Art. 8. Equivalenze. 1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'art. 28 del presente regolamento, puÚ accettare in sostituzione, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 giugno 62, n. 616, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.
Art. 9. Esenzioni. 1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilità, ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puÚ esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino pi~ di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
Art. 10. Norme varie. 1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato di concerto con il Ministero della sanità; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonchÈ i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili; d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei rimorchiatori; f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare. h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti. 2. Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'art. 40; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'art. 41; c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; h) rifiuti radioattivi: i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.
CAPITOLO II TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI
Art. 11. Tipi di navi. 1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; c) nave nucleare; d) veliero; e) motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; h) aeroscafo; i) imbarcazioni a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.
Art. 12. Specie di navigazione. 1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.); b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.); h) navigazione speciale (Nav. S.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indicate nell'art. 408 e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, nonchÈ ai tipi di pesca di cui all'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Fermo quanto disposto al libro III, titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni pi~ estese di quella nazionale litoranea; Ë consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della navigazione.
Art. 13. Abilitazione di una nave a determinati servizi. 1. Una nave puÚ essere abilitata ad uno o pi~ dei seguenti servizi: a) trasporto di passeggeri; b) trasporto di merci; c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile); d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; e) pesca; f) rimorchio. 2. Una nave cisterna puÚ trasportare altre merci oltre ai liquidi cui Ë particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte. 3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6 e 7, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, puÚ autorizzare il trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici su nave che non Ë da passeggeri, purchÈ provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile annualmente. 4. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorità marittima. 5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale, sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo Ë consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che: a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare; b) sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo le persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero puÚ essere aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la nave abbia compartimentazione di galleggiabilità, stabilità in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a garantirne la sopravvivenza secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi conforme ai regolamenti dell'ente tecnico e purchÈ tutte le altre sistemazioni conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare; c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilità dall'ente tecnico; d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali Ë consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipaggio; f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo; g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato. 6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale Ë consentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali. 7. Il Ministero puÚ autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di tempo e di mare. 8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare, relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona d'impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, nonchÈ alla protezione contro gli incendi.
Art. 14. Viaggi oltre i limiti di abilitazione. 1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, puÚ autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave Ë abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata.
PARTE I DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
LIBRO I
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo I. Degli organi amministrativi della navigazione
Capo I. Dell'amministrazione della navigazione marittima
Art. 15
(Ministro competente) L'amministrazione della marina mercantile Ë retta dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 16
(Circoscrizioni del litorale del Regno) Il litorale del Regno Ë diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona Ë proposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo Ë anche capo del compartimento,. Nell'ambito del circondario dove ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento Ë anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nÈ l'ufficio del compartimento nË l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento., il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.
Art. 17
(Attribuzioni degli uffici locali) Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre alle attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferire a determinare autorità.
Art. 18
(Personale dell'amministrazione marittima) Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunità. l'esercizio di tali funzioni puÚ essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.
Art. 19
(Enti portuali) Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.
Art. 20
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero) La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero Ë esercitata dalle autorità consolari.
Capo II. Dell'amministrazione della navigazione interna
Art. 21
(Ministro competente) L'amministrazione della navigazione sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne Ë retta dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 22
(Ispettorati compartimentali) Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno Ë diviso in zone. A ciascuna zona Ë proposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 23
(Uffici di porto)
Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono i comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 24
(Navigazione promiscua) Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore in tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
Art. 25
(Attribuzioni dell'autorità comunale) Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puÚ essere conferito a norma del regolamento dal Ministro per le comunicazioni all'autorità comunale.
Art. 26
(Navi e galleggianti addetti al servizio urbano) Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal Prefetto del luogo ed in via definitiva dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 27
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero) La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero Ë esercitata dalle autorità consolari.
Titolo II. Dei beni pubblici destinati alla navigazione
Capo I. Del demanio marittimo
Art. 28
(Beni del demanio marittimo) Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Art. 29
(Pertinenza del demanio marittimo) Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
Art. 30
(Uso del demanio marittimo) L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.
Art. 31
(Limiti del demanio marittimo) Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e per i lavori pubblici, nonchÈ con gli altri ministri interessati.
Art. 32
(Delimitazione di zone del demanio marittimo) Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione puÚ annullare con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per le finanze. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze.
Art. 33
(Ampliamento del demanio marittimo) Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione Ë fatto con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.
Art. 34
(destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici) Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.
Art. 35
(Esclusione di zone dal demanio marittimo) Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per i pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
Art. 36
(Concessione di beni demaniali) L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, puÚ concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del capo di compartimento marittimo.
Art. 37
(Concorso di pi~ domande di concessione) Nel caso di pi~ domande di concessione, Ë preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un pi~ rilevante interesse pubblico. Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o licitazione privata. Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti si difficile sgombero, la preferenza Ë data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata.
Art. 38
(Anticipata occupazione di zone demaniali) Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima puÚ, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, la immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonchÈ l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purchÈ questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione Ë negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
Art. 39
(Misura di canone) La misura del canone Ë determinata dall'atto di concessione. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
Art. 40
(Riduzione del canone) Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non Ë dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'art. 44.
Art. 41
(Costituzione d'ipoteca) Il concessionario puÚ, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.
Art. 42
(Revoca delle concessioni) Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad una adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal comma dell'art. 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, Ë tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non puÚ essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
Art. 43
(Domande incompatibili) Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente puÚ essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.
Art. 44
(Modifica o estinzione della concessione per fatto della amministrazione) In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando la utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dello Stato o da altri enti pubblici. Se l'utilizzazione Ë resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
Art. 45
(Modifica o estinzione per cause naturali) Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.
Art. 46
(Subingresso nella concessione) Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non puÚ subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, la amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
Art. 47
(Decadenza della concessione) L'amministrazione puÚ dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale Ë stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alla lettera a) e b) l'amministrazione puÚ accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato puÚ presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nÈ per spese sostenute.
Art. 48
(Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza) La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione.
Art. 49
(Devoluzione delle opere non amovibili) Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puÚ provvedervi di ufficio ai termini dell'art. 54.
Art. 50
(Disciplina dell'uso di beni demaniali) Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o di materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.
Art. 51
(Estrazione e raccolta di arena o altri materiali) Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali Ë sottoposta alla concessione del capo del compartimento.
Art. 52
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti) Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive Ë richiesta inoltre l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.
Art. 53
(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo) Presso ogni ufficio di compartimento Ë tenuto, nelle forme stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.
Art. 54
(Occupazione e innovazioni abusive) Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art. 55
(Nuove opere in prossimità del demanio marittimo) L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri del demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare Ë sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate località l'estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere Ë sottoposta alla predetta autorizzazione puÚ essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. L'autorizzazione non Ë richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.
Capo II. Delle zone portuali della navigazione interna
Art. 56
(Competenza dell'amministrazione della navigazione interna) Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna sui laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col Ministro per l'interno.
Art. 57
(Norme applicabili) Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli artt. 33 a 35; 50, 51, 54. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'art. 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'art. 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Art. 58
(Concessioni) Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli artt. 35 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione. Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, Ë richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.
Art. 59
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti) Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'art. 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna. L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relative oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per tale impianto ed esercizio Ë richiesta la autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.
Art. 60
(Autorità competenti) I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato di porto.
Art. 61
(Esecuzione e manutenzione di opere portuali) L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonchÈ la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI NEI PORTI
CAPO I: DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA POLIZIA NEI PORTI
Art. 62
(Movimento delle navi nel porto). Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Art. 63
(Manovre disposte d'ufficio) Il comandante del porto puÚ ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto. L'autorità medesima puÚ disporre, in caso di necessità, la esecuzione d'ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
Art. 64
(Deposito di cose su aree portuali) Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'art. 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto puÚ ordinare l'immediata rimozione delle merci e dei materiali. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puÚ essere ordinata anche fuori dei casi previsti dai comma precedenti. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta puÚ disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
Art. 65
(Imbarco e sbarco) Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Le operazioni di carico, scarico e deposito armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Art. 66
(Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti) Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio dei porti.
Art. 67
(Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti) Il capo del compartimento puÚ limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Art. 68
(Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti) Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, puÚ sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.
Art. 69
(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi) L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione nÈ possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possono utilmente intervenire. Quando l'autorità marittima non puÚ tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.
Art. 70
(Impiego di navi per il soccorso) Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovino nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli artt. 491 e seguenti.
Art. 71
(Divieto di getto di materiali) Nei porti Ë vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali Ë esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.
Art. 72
(Rimozione di materiali sommersi) Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puÚ provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato. L'interessato Ë tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Art. 73
(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali il giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non Ë sufficiente a coprire le spese, il proprietario Ë tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. Nei casi d'urgenza l'autorità puÚ senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario Ë tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti recuperati.
Art. 74
(Guardiani di navi in disarmo) Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Art. 75
(danni alle opere e agli impianti portuali) In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto puÚ richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
Art. 76
(Interrimento dei fondali e intorbidimento delle acque) Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite alla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.
Art. 77
(Obblighi dei frontisti o di altri corsi d'acqua) Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonchÈ prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali. Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.
Art. 78
(Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti) L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
Art. 79
(Pesca nei porti) Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca Ë sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.
Art. 80
(Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti) Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchÈ l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Art. 81
(Altre attribuzioni di polizia) Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.
Art. 82
(Disordini nei porti e sulle navi) Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima. Se l'autorità di pubblica sicurezza non puÚ tempestivamente intervenire, l'autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, dandone immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, nonchÈ, quando si tratti di nave straniera, all'autorità consolare dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Art. 83
(Divieto di transito e di sosta) Il ministro per la marina mercantile puÚ limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
Art. 84
(Ingiunzione per rimborso di spese) Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorità marittima puÚ procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore puÚ fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. L'opposizione Ë proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Art. 85
(Attività amministrativa nei porti interni) Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'art. 68, coloro i quali esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna. Le disposizioni degli artt. 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o di materiali in località di laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo Ë fatta dal comandante del porto, a norma dell'art. 74, quando occorre per esigenze di sicurezza. L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti e nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne. Il divieto di transito o di sosta puÚ essere stabilito dal ministro per i trasporti anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.
CAPO II: Del pilotaggio
Sezione I: Del pilotaggio marittimo.
Art. 86
(Istituzione del servizio di pilotaggio) Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove Ë riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, Ë istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti. La corporazione ha la personalità ,giuridica, ed Ë diretta e rappresentata dal capo del pilota.
Art. 87
(Pilotaggio obbligatorio) Nei luoghi dove il pilotaggio Ë facoltativo, il direttore marittimo puÚ, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio. Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio Ë obbligatorio.
Art. 88
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti) La corporazione di piloti Ë sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione Ë provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per la marina mercantile, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89
(Cauzione della corporazione dei piloti) La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.
Art. 90
(Licenze e registro dei piloti) I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91
(Tariffe di pilotaggio) Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per la marina mercantile sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92
(Attribuzioni e obblighi del pilota) Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio Ë obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'art. 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non Ë obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93
(Responsabilità del pilota) Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 94
(Responsabilità della corporazione dei piloti) Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.
Art. 95
(Regolamento di pilotaggio) La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchÈ il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per la marina mercantile.
Art. 96
(Marittimi abilitati al pilotaggio) Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puÚ autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio Ë regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Art. 97
(Personale abilitato al pilotaggio) Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio Ë esercitato dai piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Art. 98
(Pilotaggio obbligatorio) Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedono, il direttore dell'ispettorato compartimentale puÚ rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99
(Norme applicabili) Il servizio dei piloti autorizzati Ë regolato dagli artt. 91 a 93.
Art. 100
(Regolamenti locali) Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per i trasporti.
CAPO III: Del rimorchio
Art. 101
(Istituzione del servizio di rimorchio marittimo) Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, no puÚ essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento. L'autorità predetta nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 102
(Regolamenti locali) Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per la marina mercantile.
Art. 103
(Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio) Quando all'armatore del rimorchiatore non Ë fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e la responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Art. 104
(Responsabilità durante il rimorchio) L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dai danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni sono derivanti da cause loro imputabili. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio Ë affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione Ë affidata al comandante di un elemento rimorchiato.
Art. 105
(Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore) Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando Ë fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Art. 106
(Soccorso prestato alla nave rimorchiata) Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'art. 491.
Art. 107
(Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto) Oltre che nei casi previsti nell'art. 70, i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.
Capo IV. Del lavoro portuale
Art. 108
(Disciplina delle operazioni portuali) La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo , deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 109
(Uffici del lavoro portuale) Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali Ë affidata ad uffici del lavoro portuale. Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del Ministro per le comunicazioni previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici Ë esercitata dal capo del compartimento. Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione minterna sono parimenti istituiti con decreto del Ministro per le comunicazioni previo parere del capo del compartimento e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici Ë esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.
Art. 110
(Compagnie e gruppi portuali) Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o gruppi, soggetti alla vigilanza della autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. Le compagnie hanno personalità giuridica. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima , il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. Il regolamento stabilisce altresÏ le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. Salvo casi speciali stabiliti dal Ministro per le comunicazioni l'esecuzione delle operazioni portuali Ë riservato alle compagnie o ai gruppi.
Art. 111
|