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Effetti immissione nel possesso temporaneo

    

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L`immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell`inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l`ottengono e ai loro successori l`amministrazione dei beni dell`assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell`articolo seguente.

Massima della Cassazione

IL NEGOZIO DISPOSITIVO DI BENI DELLA PERSONA DICHIARATA ASSENTE POSTO IN ESSERE DAL SUO PRESUNTO EREDE, SEBBENE INFICIATO DALLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMO, IL QUALE, ANCORCHE IMMESSO NEL POSSESSO DI TALI BENI, NON HA IL POTERE DI DISPORNE (ARTT 52 E 54 COD CIV), NON RIMANE CADUCATO QUANDO-DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE E VERIFICATASI CONSEGUENTEMENTE, ALLA STREGUA DEGLI ARTT 58 E 456 COD CIV, L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE AL MEDESIMO AL MOMENTO DELL'ULTIMA SUA NOTIZIA-RISULTI CHE DETTO EREDE, ALLORA NON LEGITTIMATO, ERA EFFETTIVAMENTE TITOLARE DEL DIRITTO OGGETTO DEL NEGOZIO, POICHE, PER EFFETTO DEL POSTUMO RICONOSCIMENTO IN CAPO A LUI DI SIFFATTA TITOLARITA, SI DETERMINA IL CONSOLIDAMENTO DELLA STESSA E DELLA CORRELATIVA LEGITTIMAZIONE. NE CONSEGUE CHE COLUI CHE SI ACCOLLA LE OBBLIGAZIONI DI UN CONCORDATO FALLIMENTARE (ASSUNTORE), DIETRO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEI BENI ALL'ATTIVO, SI SOSTITUISCE AL FALLITO ANCHE NELLA TITOLARITA DI QUELLI DI TALI BENI CHE IL MEDESIMO ABBIA ACQUISTATO COME EREDE DELL'ASSENTE DI CUI SIA STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA IN EPOCA ANTECEDENTE AL CONCORDATO. ( V 476/56).*

Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 52 
  Cod. Civ. art. 54 
  Cod. Civ. art. 58 
  Cod. Civ. art. 456 
  ( Legge Falliment. art. 124) 
  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124 
  ( Legge Falliment. art. 129) 
  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129 
  ( Legge Falliment. art. 130) 
  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130


Effetti della immissione nel possesso temporaneo
LA DISCIPLINA DELL'IMMISSIONE TEMPORANEA NEL POSSESSO DI BENI DELLA PERSONA SCOMPARSA E DELL'AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DEI DIRITTI DIPENDENTI DALLA DI LUI MORTE, DETTATA DALL'ART. 50 COD. CIV. PER IL CASO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLO SCOMPARSO MEDESIMO, RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE IL PATRIMONIO DELL'ASSENTE AL MOMENTO DELLA SCOMPARSA, ED È DIRETTA A TUTELARE LE ASPETTATIVE DI EREDI OD ALTRI INTERESSATI SU DETTO PATRIMONIO, MENTRE NON PUÒ IMPLICARE IL SACRIFICIO DI RAGIONI DI TERZI, CON L'INTRODUZIONE A LORO CARICO DI OBBLIGHI CHE RISULTEREBBERO INSUSSISTENTI IN CASO DI RITORNO DELL'ASSENTE. PERTANTO, DEVE ESCLUDERSI CHE LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA POSSA ESSERE INVOCATA DAI PRESUNTI SUPERSTITI PER CONSEGUIRE, SIA PURE IN VIA PROVVISORIA, PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDIRETTE DA PARTE DI ENTI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE, ENPAM).

 

 
 
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