Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell`interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L`interdetto ha il domicilio del tutore.
Massima della Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19544 del 19/12/2003
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI - Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione de l'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" (art. 43, primo comma, c.c.), ne' con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra i coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
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