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Trasferimento della residenza

    

 

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio



Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (disp di att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell`atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza

sul ricorso proposto da:
IMPRESA ___ ___, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA via F. CIVININI 111, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DI NAPOLI, difesa dall'avvocato TOMMASO SCIORTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ NICOLÒ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5001/02 del Tribunale di PALERMO, quarta sezione civile, emessa il 5 novembre 2002, depositata il 14/11/02;
RG. 4763/97.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/01/05 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto, si voglia dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di ___, con i provvedimenti conseguenti per legge.
RILAVATO
- che il tribunale di Palermo - sulla domanda proposta dalla ditta ___ ___ nei confronti di Nicolo ___, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di lire 16.790.772, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria effettuati su incarico del convenuto su un immobile sito in ___ - con sentenza 5/14 novembre 2002, declinava la propria competenza per territorio a decidere la controversia, rimettendo la causa al tribunale di ___;
- che, con ricorso in data 23 dicembre 2002, la ditta ___ ___ proponeva ricorso per regolamento di competenza, assumendo:
- che il tribunale di Palermo aveva declinato la propria competenza per territorio in favore del tribunale di ___, sull'erroneo presupposto che il certificato di residenza (in ___) prodotto dal convenuto fosse sufficiente ad escludere la competenza territoriale del foro di Palermo e che l'esistenza di un domicilio diverso dalla residenza anagrafica, pur individuando un possibile foro alternativo, non sottraeva la competenza al giudice del luogo di residenza; - che, invece, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., il Foro di Palermo doveva ritenersi competente, in quanto coincidente con il luogo di domicilio dell'avv. Nicolo ___, il quale "apparteneva al Foro di Palermo" ed ivi aveva lo studio legale, presso il quale svolgeva la propria attività professionale di avvocato, come comprovato dalla documentazione in atti; -che, inoltre, la qualificazione del domicilio in Palermo come possibile foro alternativo avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere comunque radicata la competenza presso il giudice adito;
- che il P.G. concludeva per il rigetto, osservando quanto segue:
"Ai fini della determinazione della competenza territoriale, quando sia convenuta una persona fisica, è necessario fare riferimento anche al luogo del domicilio di questa, trattandosi di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza, rilevante sia ai fini dell'art. 18 c.p.c. che dell'art. 20 c.p.c.. Per la nozione di domicilio, vale la disposizione di cui all'art. 43 c.c., per la quale il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Secondo la giurisprudenza della S.C., il domicilio di una persona fisica va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; pertanto, a differenza della residenza che è una res facti, il domicilio è invece caratterizzato principalmente dall'elemento soggettivo, cioè dalla intenzione di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. Nella specie, la ricorrente invoca quale criterio di collegamento il domicilio dell'avv. ___ in Palermo, non contestando che lo stesso fosse all'epoca residente in ___, dove si era trasferito anagraficamente con la famiglia fin dal febbraio 1997, e dove peraltro era sorto il contratto di appalto (per la ristrutturazione di uno stabile in condominio) ed era stata eseguita la prestazione per la quale l'impresa, con sede in ___, aveva agito in giudizio per ottenere il corrispettivo.
Ai sensi dell'art. 44 c.c., la incontestata residenza del ___ in ___ comporta la presunzione del trasferimento in ___ anche del domicilio, inteso come centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Ne consegue che lo svolgimento dell'attività professionale in Palermo, comprovata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal fatto che la stessa notifica dell'atto di citazione (settembre 1997) è andata a buon fine, non vale a superare detta presunzione, in quanto (a prescindere dal rilievo che l'art. 139 c.p.c. fa espresso riferimento all'ufficio come possibile luogo di notificazione) non prova che in Palermo il ___ avesse mantenuto la sede generale delle sue relazioni familiari e morali, nonché dei propri interessi economici, non potendo attribuirsi tale valenza allo studio di avvocato che lo stesso all'epoca conduceva in Palermo. Non vi è prova in atti della persistente iscrizione dell'avv. ___ all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo alla data della notifica della citazione e comunque la eventuale mancata cancellazione dall'albo ex art. 37 r.d.l. 1933/1578 non dimostra di per sè il carattere fittizio del trasferimento della residenza in ___, in mancanza di altri inequivoci elementi di valutazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di ___".
RITENUTO
- che le conclusioni del P. G. appaiono pienamente condivisibili, siccome conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui il ricorso proposto va rigettato e, conseguentemente, deve essere dichiarata la competenza del tribunale di ___, in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente;
- che nessuna pronunzia va emessa relativamente alle spese del presente procedimento, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del tribunale di ___, in ordine alla causa di cui in parte motiva. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2005

 
 
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