Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell`art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall`entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell`anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall`entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell`anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l`entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell`infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell`anno in cui l`infortunio e avvenuto. |