Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell`assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell`art. 58, coloro che ottennero l`immissione nel possesso temporaneo dei beni dell`assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l`esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all`art. 50 conseguono l`esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell`art. 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte
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