Art. 66 Prova dell`esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l`esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73). Essa ha altresì diritto di pretendere l`adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l`adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell`art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
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Ai sensi dell'art. 66, secondo comma, cod. civ., il pensionato, del quale sia stata dichiarata la morte presunta e successivamente provata l'esistenza, ha diritto al ripristino dell'obbligazione pensionistica estintasi per effetto della dichiarazione di morte presunta, non rilevando in contrario che, nel periodo intermedio, l'INPS abbia erogato la pensione di reversibilità al coniuge superstite, attese la distinzione delle posizioni soggettive dei due coniugi e la titolarità "iure proprio" del diritto alla pensione di reversibilità spettante per legge al coniuge superstite, ed essendo altresì da escludere (per la diversità e l'autonomia delle rispettive posizioni giuridiche) che l'istituto previdenziale possa operare una compensazione del suo debito verso il pensionato con il credito (dell'istituto medesimo) verso il coniuge che ha indebitamente percepito la pensione di reversibilità.
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