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Computo dei gradi

   

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all`altro parente, sempre restando escluso lo stipite
.

Massima della Cassazione

NELL'IPOTESI IN CUI IL TESTATORE ABBIA CHIAMATO CONGIUNTAMENTE NEL MEDESIMO BENE TRE STIRPI DI PRONIPOTI GIA ESISTENTI (IL CUI DIRITTO E QUINDI PERFETTO, E NON CONDIZIONATO), E ALTRE STIRPI NON ANCORA ESISTENTI (IL CUI DIRITTO E SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE DELLA LORO FUTURA ESISTENZA), TALCHE, QUALORA ALCUNA DI QUESTE ULTIME NON VENISSE A SORGERE, LA QUOTA AD ESSA AFFERENTE NON PASSEREBBE ALL'EREDE, MA ANDREBBE AD ACCRESCERE LE QUOTE DELLE ALTRE STIRPI, NON PUO RITENERSI SUSSISTERE UN EREDE NEI CONFRONTI DEL QUALE LA IMPOSTA DI SUCCESSIONE DEBBA ESSERE PROVVISORIAMENTE LIQUIDATA, MA SOLTANTO, RISPETTO ALLO STESSO BENE, LEGATARI NON CONDIZIONATI, IN QUANTO GIA ESISTENTI, E LEGATARI CONDIZIONATI, IN QUANTO NON ANCORA ESISTENTI. IN DETTA IPOTESI, LA CONDIZIONE NON RIGUARDA TUTTO IL LEGATO, DATA L'ESISTENZA, AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DI ALCUNA DELLE STIRPI CONTEMPLATE DALLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA, RIGUARDO ALLE QUALI IL LEGATO E CERTO E PERFETTO IN RELAZIONE A TUTTI I BENI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO. NE CONSEGUE CHE, ESSENDO LE STIRPI ESISTENTI TITOLARI IN ATTO DEI DIRITTI SUCCESSORI SULL'INTERO LEGATO, DIRITTI CHE DIVERREBBERO DEFINITIVI SE ALTRE STIRPI NON SORGESSERO, IL TRIBUTO DEVE ESSERE APPLICATO ALLA PARTE ATTUALE DEL LEGATO, A SENSI DELL'ART 16, TERZO COMMA, DELLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI, SENZA TENER CONTO DELLA PARTE CONDIZIONATA, SALVO, AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE, PROCEDERE A UNA RILIQUIDAZIONE DELLA IMPOSTA, CON RESTITUZIONE DELLA SOMMA PAGATA IN PIU; E NEL CASO PREDETTO, L'ESPRESSIONE 'LA MINORE DELLE TASSE APPLICABILI', DI CUI ALLA DISPOSIZIONE CITATA, VA INTERPRETATA NON CON RIGUARDO ALLA MINORE ALIQUOTA DOVUTA PER EFFETTO DELLA MAGGIORE RIPARTIZIONE DEI BENI, MA SOLTANTO FACENDO RIFERIMENTO A QUELLO DEI SUCCESSIBILI CHE E SOGGETTO ALL'IMPOSTA MINORE: TALCHE, NELLA FATTISPECIE IN ESAME, LA COMPARAZIONE NON AVREBBE ALCUN RILIEVO, TRATTANDOSI DI LEGATARI IN EGUAL GRADO DI PARENTELA. (NELL'AFFERMARE QUANTO RIPORTATO IN MASSIMA, IL SC HA RITENUTO ESATTA LA DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO, SECONDO CUI IL COMPUTO DELLA TASSA DI SUCCESSIONE DOVEVA ESSERE EFFETTUATO, NELL'IPOTESI INDICATA, MEDIANTE DIVISIONE DEL LEGATO IN SOLO TRE QUOTE ED IL PAGAMENTO DOVEVA ESSERE POSTO A CARICO DELLE TRE STIRPI ESISTENTI (NON MEDIANTE DIVISIONE DEL COMPENDIO IN SEI QUOTE E SUDDIVIDENDO FRA I VARI CORPI NELL'AMBITO DELLE STIRPI ESISTENTI) SALVO CONGUAGLIO OVE NUOVE STIRPI VENISSERO IN ESISTENZA).

 
 
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