Ordinanza in limine litis
SANZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - ORDINANZA "IN LIMINE LITIS" DI INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI
In caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell' opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa (nella specie trattavasi di verbale di contestazione di infrazione al codice della strada), adottata "in limine litis", prima cioè della notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, è comunque necessaria l'instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con la detta opposizione. Il ricorso per cassazione proposto senza che il ricorrente provveda alla sua notificazione nei confronti della controparte legittimata deve essere dichiarato inammissibile, come pure deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dallo stesso opponente personalmente.
Ordinanza n. 6385 del 19 marzo 2007 |