Processo ed astensione del consigliere
PROCESSO CIVILE – NUOVE NORME SUL GIUDIZIO DI CASSAZIONE – PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – MANIFESTA INFONDATEZZA
La Corte ha respinto – perché manifestamente infondata – la questione di legittimità dei nuovi artt. 377 e 380-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, nel giudizio di cassazione che si svolge in camera di consiglio, l’astensione obbligatoria del consigliere autore della motivata relazione sulla sussistenza di una delle ipotesi di “cameralizzabilità” del procedimento. Secondo la Corte, tale relazione viene infatti offerta al contraddittorio ed alla correlata considerazione critica e può essere in tutto o in parte utilizzata dal collegio come elemento di formazione della decisione, ma da essa può anche del tutto prescindersi ove il collegio scelga la rimessione della decisione alla pubblica udienza. Non vi è pertanto il denunciato deficit di terzietà.
Testo Completo: Ordinanza n. 9094 del 16 aprile 2007 |