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Ragionevole durata del processo

 

 

 Ragionevole durata del processo

Sentenza n. 8604 del 5 aprile 2007   

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – VIOLAZIONE – PERSONE GIURIDICHE – DANNO NON PATRIMONIALE – CONFIGURABILITA'
La corte ribadisce che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, ed indipendentemente dalla analitica specificazione, al di là della allegazione del pregiudizio, delle particolari forme di sofferenza nelle quali lo stesso si sia concretato(v., in precedenza, Cass. sentenze n. 13829 del 2006, n. 21094, n. 17500, n. 12015, n. 3396 del 2005).
Viene, così, definitivamente superato l’indirizzo minoritario secondo il quale la richiesta di ristoro del danno non patrimoniale subito dalla persona giuridica non può, in concreto, avere ad oggetto l'allegazione del mero patema d'animo e della semplice ansia che la procrastinata incertezza sull'esito delle vicende processuali comporta fino all'emanazione della sentenza, dovendo i lamentati danni incidere, per converso, direttamente o indirettamente sui diritti immateriali dell'ente quali quello all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine, alla reputazione.(v. Cass., sent. N. 12110 del 2004 e n. 5664 del 2003).
 
 
 
 
 
 
 
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