Colonna d'aria e diritto di superficie
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del _________le sorelle _______proprietarie in __________, di un fabbricato prospiciente sull'antistante cortile, ed i coniugi ____________, esponevano, per quanto ancora interessa in questa sede, che le vicine ___________, comproprietarie di un distinto fabbricato, rispettivamente in lato sud e nord con i primi due edifici, avevano, nel corso di recente ristrutturazione e sopraelevazione della loro casa, occupato una parte della loggia di accesso alla proprietà Tirloni, tagliato e danneggiato il tetto del fabbricato Tirloni occupando, nella sopraelevazione, anche una parte della proprietà di quest'ultime, utilizzato la scala di accesso all'edificio delle Tirloni, gravata da servitù di passo solo a vantaggio del primo piano della costruzione delle Marchetti, per accedere al secondo piano di nuova costruzione, aperto, infine, delle finestre a distanza illegale dalla proprietà dei coniugi Dossena-Nossa. Pertanto, le Tirloni ed i coniugi Dossena-Nossa convenivano dinnanzi al tribunale di Bergamo le Marchetti chiedendone la condanna alla eliminazione degli abusi denunciati ed al risarcimento del danno. Laura Marchetti si opponeva alle domande proponendo alcune domande riconvenzionali. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, riformando parzialmente la sentenza del giudice di primo grado, che aveva accolto alcune domande delle Tirloni e dei coniugi Dossena-Nossa rigettando quelle riconvenzionali della Marchetti, ha rigettato anche le domande che le Tirloni ed i Dossena-Nossa si erano visti accogliere dal tribunale. Dopo aver premesso che vi è la prova che le Marchetti hanno, in epoca remota, occupato parte della loggia antistante l'appartamento di primo piano delle Tirloni spostando una staccionata posta sul confine con il loro immobile, originariamente costituito da un fienile aperto nei quattro lati, e che, per la presunzione del possesso intermedio, vi è, dunque, la prova che la superficie occupata era stata usucapita quando le Marchetti hanno trasformato il fienile in un appartamento per civile abitazione, inglobando la superficie del ballatoio delle Tirloni, da loro occupata, la Corte di merito ha, in particolare, rilevato: 1) che l'usucapione della superficie sottostante giustifica anche la costruzione eseguita al secondo piano dalle Marchetti utilizzando in altezza la superficie usucapita; 2) che dagli accertamenti del consulente tecnico risulta provato che le Marchetti hanno "ripristinato" a regola d'arte la falda del tetto dell'immobile delle Tirloni, da loro "rimossa, tagliata e rifilata" durante i lavori di sopraelevazione; 3) che la scala esterna di accesso all'appartamento delle Tirloni è comune alle Marchetti e che l'utilizzazione di questa scala per accedere anche all'appartamento posto al secondo piano rientra quindi nell'uso lecito della cosa comune; 4) che, per altro, anche se si fosse ritenuto che le Marchetti hanno utilizzato la scala solo perché titolari di una servitù a vantaggio del loro preesistente fienile, dovrebbe escludersi che la trasformazione e l'ampliamento dell'immobile, realizzati con la destinazione abitativa del fienile e la costruzione, sopraelevando, di un altro appartamento, dia luogo ad un aggravamento della servitù. Contro questa sentenza le Tirloni ricorrono in cassazione. Laura Marchetti, acquirente anche della quota in proprietà della zia Rosa, resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 113, 115, 116, cod. proc. civ. 872-873-1140-1142-1144-1147- 1158 cod. civ., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Sostengono che la Corte di merito: 1) ha tratto la prova dell'antico possesso della superficie della loggia occupata dalle Marchetti con la loro costruzione solo dalla preesistente presenza di una staccionata mobile della quale nessuno dei testi escussi è stato in grado di precisare la posizione rispetto al confine, tanto più che essa, in realtà, veniva appoggiata al fieno contenuto nel fienile; 2) ha, senza motivazione, omesso di provvedere sulla loro richiesta di prova per testi su circostanze di fatto che avrebbero escluso l'animus possidendi delle Marchetti; 3) ha utilizzato le dichiarazioni di testi che, essendo stati solo clienti di una trattoria gestita nel cortile sotto le arcate dell'edificio, non erano in grado di scorgere con precisione la posizione della staccionata rispetto al confine; 4) ha ritenuto di poter giustificare la occupazione, per una decina di centimetri, del preesistente tetto delle Tirloni con l'asserita usucapione dell'area sottostante, senza considerare che "il secondo piano è rientrato rispetto al muro del primo piano e non può essere usucapito perché realizzato negli anni '80"; 5) ha del tutto ignorato che la sopraelevazione e' stata eseguita anche appoggiando la costruzione su trave in legno antico di proprietà esclusiva delle Tirloni. Nessuna delle censure che concorrono a formare il motivo in esame può essere condivisa. La prima e la terza investono, infatti una valutazione sulla attendibilità dei testi escussi e sul contenuto delle loro dichiarazioni che è riservata al giudice di merito e non è, perciò, censurabile in sede di legittimità quando non sia il risultato di incongruenze logiche o di errori di diritto (nella specie, non dedotti) - sent. n. 1373/75; sent. n.677/75). La seconda censura si riferisce ad una prova (quella di riconoscimento reiterato, da parte delle Marchetti, dell'altruità della porzione di loggia da loro occupata spostando in avanti la staccionata) che, vertendo sul possesso, da parte delle Marchetti, di quella superficie, già oggetto di prova in primo grado, non poteva essere ammessa in secondo grado senza violare il principio di unicità della prova alla stregua del quale, come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte, non è ammissibile in grado di appello una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già espletata in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, una diversa valutazione dei fatti che hanno formato oggetto dello stesso mezzo istruttorio nella precedente fase del processo (sent. n. 3672/87; sent. n. 2198/75). È vero, dunque, che la Corte di merito ha omesso di chiarire espressamente le ragioni per le quali ha implicitamente disatteso l'istanza di prova delle Tirloni. Ma l'omessa motivazione riguardo la richiesta di una prova che trova ostacolo in una precisa disposizione di legge e della quale il giudice avrebbe dovuto, quindi rilevare la inammissibilità. Si tratta, cioè, della omessa motivazione sulla richiesta di una prova che non avesse potuto determinare, nel merito, una diversa decisione e che è priva, quindi dei caratteri della decisività richiesti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. per la rilevanza nel vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza (sent. n. 2878/69). La quarta censura sembra muovere da una erronea interpretazione della sentenza impugnata. Sia per il nuovo codice che per quello abrogato, infatti lo spazio aereo sovrastante il suolo costituisce una proiezione verso l'alto del suolo o di altra area materiale sottostante e deve considerarsi, quindi, liberamente utilizzabile dal proprietario quando non vi osti un diritto reale di terzi (sent. 4192/75); sent. n. 5754/77; sent. n. 636/75). Non vi è dubbio, quindi, che colui che ha usucapito una superficie di terreno, acquistandone così la proprietà, può eseguirvi delle costruzioni occupando anche lo spazio aereo sovrastante quando non vi osti un diritto reale di terzi. A questo principio si è uniformata la Corte di merito nel riconoscere la legittimità della sopraelevazione eseguita dalle Marchetti occupando anche lo spazio aereo sovrastante la superficie usucapita al primo piano senza in alcun modo ridurre la falda del tetto, ripristinata nella sua originaria consistenza a regola d'arte. Si evidenzia, così, l'errore dal quale sembra prendere le mosse la censura in esame quando rileva che, trattandosi di sopraelevazione eseguita dopo il 1980, lo spazio aereo controverso non poteva considerarsi usucapito senza accorgersi che, come si è detto, nella motivazione della sentenza impugnata, la pronuncia di rigetto della domanda di parziale demolizione della nuova fabbrica del secondo piano non è fatta dipendere da un autonomo diritto sulle spazio aereo occupato con la nuova costruzione ma dalla usucapione del sottostante terreno. L'ultima censura è, infine, basata sulla allegazione di un fatto che, come risulta con evidenza dalle due sentenze di merito, non è stato mai dedotto in appello dalle Tirloni per sostenere la loro domanda di condanna delle Marchetti ad arretrare il secondo piano dell'edificio da loro costruito, parzialmente demolendolo. Essa è, perciò, inammissibile avendo questa Corte ripetutamente chiarito che i motivi di ricorso per Cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questione che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello (sent. n. 7714/90; sent. n. 11062/94; sent. n. 6428/94). Se, poi, l'argomento serve solo per sostenere la terza censura, come potrebbe supporsi dalla circostanza che il periodo che lo esprime segue immediatamente il precedente, anche se separato dal segno di interpunzione, questa Corte non riesce a scorgere come la circostanza di fatto dedotta possa incidere sulla rilevanza di quella che è posta a base della censura sopra esaminata. Con il secondo motivo le ricorrente denunciano la violazione degli artt. 113-115-116 c.p.c. 832-1027-1065-1067-2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonché vizio di omessa, errata, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Sostengono che la Corte territoriale ha accertato la proprietà comune della scala in base ad un titolo (contratto di divisione in notar Bellotti del 6 maggio 1990) che non si riferisce affatto all'immobile delle Marchetti ed alla scala da queste utilizzata per accedere nei loro appartamenti, sulla quale, in ogni caso, le Marchetti hanno solo un diritto di servitù. Il motivo merita la sorte precedente. Dopo avere rilevato che le Tirloni non hanno mai negato che il contratto di divisione del 6 maggio 1990 si riferisce all'immobile di queste ed a quello confinante delle Marchetti, la Corte di merito ha chiarito, sia pure indirettamente, come il riferimento alla loggia ed al fienile consentano di individuare la scala che nell'atto viene attribuita in proprietà comune con quella di accesso, appunto, alla loggia dell'edificio delle Tirloni ed al fienile delle Marchetti. Tale motivazione, logicamente coerente, è oggetto di una critica del tutto generica delle ricorrenti, che sostanzialmente si limitano a rilevare che nell'edificio vi sono altre due scale senza punto curarsi di precisare se anche queste conducono alla loggia di accesso all'appartamento di primo piano delle Tirloni ed al fienile delle Marchetti e se anche per queste possa valere, quindi, quel preciso riferimento che ha consentito alla Corte territoriale di individuare la scala attribuita in proprietà comune nell'atto di divisione. Tale critica, alla quale restano estranei i vizi di violazione di legge denunciati solo nell'epigrafe del motivo senza alcun chiarimento che valga a conferire loro un qualche comprensibile significato, si rivela, così, inammissibile, avendo questa Corte ripetutamente chiarito che con il ricorso per cassazione la violazione delle regole di ermeneutica può essere dedotta solo precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, giacché, in mancanza, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dallo stesso giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituisce una censura inammissibile (sent. n. 726/83). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese ed onorari di giudizio liquidando le spese in lire 231.750 e gli onorati in lire 3.000.000 (tremilioni). Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 22.3.96. |