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Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

 

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Art. 726 c.p. - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.527, 529).
Soggiace all`ammenda fino a lire 100.000 chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

Massima della Cassazione
AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DI MANIFESTI CONTRARI AL PUDORE ED ALLA DECENZA, DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 12 DICEMBRE 1960, N. 1591 - IN RELAZIONE ALL'ART. 528 COD. PEN. NON VALE, AD ESCLUDERE L'OFFENSIVITÀ DEL NORMALE SENSO DEL PUDORE E DELLA MAGGIORE SENSIBILITÀ DEI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO, IL RILIEVO CHE NON SIA PERCEPIBILE, DAL COMPLESSO DELL'IMMAGINE RAFFIGURATA E PER LE MODALITÀ DELLA RAFFIGURAZIONE, IL SIGNIFICATO DI TUTTO CIÒ CHE NON SI SIA PERSONALMENTE E DIRETTAMENTE REALIZZATO, POICHÉ DETERMINATE CONCLUSIONI, IN EFFETTI, NON SONO NECESSARIAMENTE DIPENDENTI DALLE EFFETTIVE CONCRETE CONOSCENZE. INFATTI, NEI TEMPI ATTUALI, OGNI ESSERE UMANO - MAGGIORENNE O MINORENNE CHE SIA - PERCEPISCE E VALUTA ANCHE IL SIGNIFICATO DI SITUAZIONI ED EVENTI CHE NON HA VISSUTO E REALIZZATO PERSONALMENTE E, FIN DALLA PRIMA ADOLESCENZA, IN FORZA DEL BAGAGLIO CULTURALE AMPIAMENTE INTESO, RICONOSCE ATTI GENERALMENTE IDONEI A LEDERE IL COMUNE SENSO DEL PUDORE.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10 ottobre 2001, la Corte di Appello di Roma condannava ____ alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 527 C.P..
L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostengo che il gesto di toccarsi i genitali non integra di per sè gli estremi dell'atto osceno e che non era stato accertato se il luogo era esposto al pubblico e se gli atti compiuti fossero stati rivolti alla ________.
Nessun dubbio può sussistere sulla circostanza che il luogo in cui l'imputato ha compiuto gli atti contestati era concretamente visibile, cioè esposto al pubblico, e che tali atti erano rivolti alla parte offesa, avendo i giudici di merito accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che il luogo era esposto agli sguardi di chi si trovava nei pressi tanto è vero che l'_____ è stato visto dalla ____ e dalla ____, che si erano affacciate alla finestra, mentre compiva tali gesti guardando nella loro direzione. Per quanto riguarda la configurazione giuridica del fatto (toccarsi più volte - dall'esterno - i genitali facendo con la bocca e con la lingua gesti di significato sessuale), la Corte osserva che, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli art. 527 e 726 C.P., le nozioni di atto osceno e quello di atto contrario alla pubblica decenza non sono riferite ad un concetto considerato in sè, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti sono compiuti.
Il criterio distintivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni, che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto a quel complesso di regole etico-sociali che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. Nel caso in esame, il comportamento complessivo dell'imputato, considerato in sè stesso e sopratutto in rapporto alla persona offesa, non attiene alla sfera della sessualità e non era diretto a soddisfare la "libido", ma si configura come una manifestazione di disprezzo compiuta con gesti sconci che offendono, più che la verecondia sessuale, i principi della costumatezza e della educazione. Il fatto va, pertanto, qualificato come compimento di atti contrari alla pubblica decenza.
Tale contravvenzione, commessa il 7 luglio 1997, è prescritta. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, qualificato il fatto come il reato di cui all'art. 726 C.P., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004.

 
 
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