Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Art. 678 c.p. - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Chiunque, senza la licenza dell`Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l`arresto fino a diciotto mesi e con l`ammenda fino a lire 480.000.
Massima della Cassazione Ai fini della configurabilità del reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, non occorre stabilire se le definizioni di "materie esplodenti", usata dall'art. 678 cod. pen., e di "artifici e prodotti affini" e "giocattoli pirici" (impiegate nella catalogazione dell'art. 82 del regolamento di Pubblica Sicurezza 6 maggio 1940 n. 635 per indicare specificamente i materiali della IV e V categoria) vadano intese in senso stretto, come riferite ai soli composti chimici in sè capaci di esplosione, o comprendano anche l'insieme dei congegni, involucri e accessori ad essi fisicamente collegati e necessari od utili all'impiego. La norma incriminatrice è compresa nel titolo concernente la prevenzione di infortuni nelle industrie e nella custodia degli esplodenti; essa, quindi, non stabilisce limitazioni al possesso di tali materiali per ragioni generali di ordine pubblico, ma mira invece a tutelare l'incolumità degli addetti alla loro produzione e manipolazione, nonché dei terzi che potrebbero essere coinvolti in caso di incidenti ed eventi disastrosi. La tutela è realizzata mediante misure precauzionali contenute nella prescritta licenza, secondo direttive dettagliatamente preordinate in conformità al regolamento di Pubblica Sicurezza. È quindi perfettamente legittimo che la licenza stabilisca limitazioni non al (solo) contenuto in polveri del deposito, ma al peso lordo degli artifici, posto che gli involucri sono costituiti da materiale infiammabile e potrebbero quindi, in caso di infortunio, aggravare il pericolo.
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SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) _____ N. IL 19/06/1940; avverso SENTENZA del 26/09/2003 CORTE APPELLO di S____; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA Con sentenza del 2.10.2002, il tribunale di Salerno assolveva il ____ dalla imputazione di cui all'art. 678 c.p. perché il fatto non sussiste. Su gravame del p.g., la corte d'appello - colla sentenza oggi esaminata - dichiarava il ____ colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di due mesi di arresto e 50,00 euro di ammenda. Osservava il secondo giudice che il ____ era stato trovato in possesso di materiale esplodente (per la precisione, 7 chili di miccia) detenuto a bordo della sua macchina, senza essere titolare della licenza richiesta dalla norma incriminatrice; egli, invero, aveva prodotto in giudizio solo un certificato di idoneità alla accensione di fuochi artificiali e di formazione per conducenti di veicoli che trasportano materie pericolose - documentazione non equipollente alla licenza di cui all'art. 46 t.u.l.p.s.. Il precedente specifico che gravava sul ____ non consentiva la concessione di attenuanti generiche; la corte territoriale riteneva poi di non concedere la sospensione condizionale della pena (della quale costui aveva per una volta già usufruito) in forza degli altri precedenti. Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo dei suoi difensori, il ____, che denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge. L'avviso ex art. 415 bis c.p.p., notificato a suo tempo al ricorrente, riguardava la violazione dell'art. 10 della legge n. 497/1974, mentre il decreto dispositivo del giudizio concerneva quella prevista dall'ari 678 c.p. (come del resto eccepito già in primo grado); tale decreto era quindi nullo, anche per inosservanza dell'art. 429 lett. c) c.p.p.; col secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. L'appello proposto dal p.g. (che, peraltro, in sede di discussione, aveva concluso per non doversi procedere, rinunciando implicitamente all'impugnazione) propugnava l'applicazione dell'art. 697 c.p. e non di quello ritenuto dal giudice di secondo grado, il quale quindi si sarebbe dovuto occupare solo dell'accertamento della violazione di tale norma, senza entrare nel merito del trasporto della miccia, al quale il ricorrente era autorizzato, come da documentazione versata in atti e illegittimamente ignorata. Il ____, inoltre, era esentato dall'obbligo di denuncia ex art. 57 t.u.l.p.s., in quanto autorizzato alla fabbricazione di fuochi pirotecnici; e trasportava le micce nelle condizioni stabilite dall'art. 97, che pone limiti quantitativi superiori al peso trasportato; col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Il diniego delle attenuanti generiche non era legittimato dal richiamo di un unico precedente penale, risalente nel tempo e definito col patteggiamento; manchevole era il doveroso riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; analoghe considerazioni valevano per la misura della pena inflitta. Concedibile era, poi, la sospensione condizionale. Era quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e, subordinatamente, la rimessione nei termini per il patteggiamento "ex lege" n. 134/2003. L'eccezione preliminare di nullità è manifestamente infondata, giacché, come correttamente osservò il primo giudice, coll'ordinanza dibattimentale 2.10.2002, l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. conteneva una chiara descrizione del fatto, cosicché l'errata indicazione della normativa di riferimento, non ingenerando la mancanza o l'insufficienza descrittiva richiamata dall'art. 429 c. 2 quanto al decreto dispositivo del giudizio (che indicava l'esatta normativa di riferimento), non determinava alcuna nullità, non essendo stati in nulla lesi o menomati i diritti della difesa. Il ricorso è peraltro fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto di risolvere la problematica posta dall'allora appellante (e, del resto, correttamente evidenziata dalla sentenza assolutoria di primo grado, la quale pure indicava le perplessità su tale punto espresse dai verbalizzanti e le carenze delle successive indagini) circa la qualità e la rilevanza penale del materiale trasportato, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. 1^, 25/11/1992, ____), la quale, peraltro, si riferiva a "micce a lenta combustione", ponendosi nel solco di quella giurisprudenza che ricomprendeva tale materiale fra quelli disciplinati dall'art. 678 c.p. (cfr. Sez. 1^, 12/4/1985, ____), così come le matasse di miccia deflagrante (cfr. Sez. 1^ 28/11/1989, ____). In tali fattispecie, si era dunque in presenza di micce tipicamente individuate e classificate, mentre nel caso in esame è mancata qualunque classificazione in tal senso. Circostanza che appare vieppiù rilevante, alla luce del testo attuale (novellato dall'art. 14 d.m. 19/9/2002, n. 272) dell'art. 97 r.d. 6.5.1940, n. 635, che consente il trasporto senza licenza di "un numero illimitato ... di micce di sicurezza". Da qui la necesità di accertare la qualità del materiale trasportato dal ___, le cui ulteriori censure sono quindi assorbite. La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di N____, la quale si atterrà alle indicazioni sopra esposte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di N____. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004. |