Gioco d`azzardo
Art. 718 c.p. - Gioco d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d`azzardo (c.p.721) o lo agevola è punito con l`arresto da tre mesi ad un anno e con l`ammenda non inferiore a lire 400.000 (c.p.719, 722) . Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale (c.p.104, 105), alla libertà vigilata (c.p.228) può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
S E N T E N Z A sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di T____ c/o ......avverso l'ordinanza del Tribunale di T____ del 30/04/1999 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr Amedeo Postiglione udito il pubblico ministero nella persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per A.C.R. Udito il difensore avv. ____ Roma Fatto e diritto Con ordinanza in data 30/4/1999 il Tribunale di T____ annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di videogiochi tipo "video poker" e "roulette" effettuato dalla Questura di T____ il 23/3/1999, convalidato dal P.M. della Pretura Circondariale il 24/3/1999. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di T____, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione. Osserva il ricorrente che il sequestro riguardava giochi per tipologia di azzardo, come i "video poker" e "slot machine", cioè, macchine mangiasoldi strutturalmente aleatorie e che la perizia disposta dal P.M. aveva soltanto la finalità, di approfondire l'indagine per il merito, sussistendo i presupposti per la misura cautelare. Il ricorso è fondato. In sede di riesame il Giudice deve accertare l'astratta configurabilità, del reato ipotizzato di gioco d'azzardo, senza anticipare la valutazione del merito, sicché, lo strumento del sequestro probatorio deve ritenersi pienamente ammissibile essendo finalizzato a conservare la prova del possibile reato. Il fatto che il P.M. ritenga di disporre una consulenza tecnica per approfondire nel merito la sussistenza del reato ipotizzato appartiene alla normale dialettica processuale e non puo, essere considerato come prova della carenza dei presupposti concreti per l'adozione della misura cautelare. Il gravissimo diffondersi del gioco d'azzardo, sotto la spinta di potenti interessi, con relativo allarme sociale, non puo, non preoccupare le istituzioni, sia nel senso di rendere più chiara ed esigente la normativa, sia nell'adozione di un indirizzo giurisprudenziale coerente. La Corte non ignora che qualche decisione ha richiamato l'evolversi dei costumi e della coscienza sociale per attribuire anche al gioco d'azzardo "un valore" accettabile, allorché, la posta in gioco sia economicamente non rilevante. A parte la genericità, dell'assunto e la sua indimostrata fondatezza e ragionevolezza, questa Corte ritiene di dovere, invece, aderire all'indirizzo tradizionale consolidato, secondo cui la tenuità della posta non esclude il fine di lucro, mentre è sufficiente la sussistenza esclusiva o soltanto prevalente dell'alea per configurare il gioco di azzardo. Quando un apparecchio, come nel caso di videopoker, sia strutturalmente aleatorio, nel senso di operare secondo un codice ignoto al giocatore, del tutto automatico, il reato di gioco d'azzardo sussiste, a prescindere da qualsiasi accertamento sul numero delle partite che possono essere ripetute o sulle somme che possono essere vinte. In tal caso il sequestro probatorio e, legittimo, perche, attiene al corpo di un reato. Ma anche negli altri casi di strumenti prevalentemente aleatori, con un meccanismo di vincita e premi per il giocatore, il sequestro probatorio può essere legittimamente disposto sulla base di una descrizione accurata - anche se essenziale - dalla Polizia Giudiziaria. P.Q.M. La Corte; Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di T____. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000.
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