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Inosservanza dei provvedimenti dell`Autorità

 

Inosservanza dei provvedimenti delI`Autorità

Art. 650 c.p. - Inosservanza dei provvedimenti delI`Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall`Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d`ordine pubblico o d`igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 400.000.



S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. PRETURA di P____
nei confronti di:
......
avverso sentenza del ....... G.I.P. PRETURA di P____ visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata. Fatto e Diritto
I. Con sentenza del 16 dicembre 1997, il gip presso la pretura circondariale di P___ dichiarava non doversi procedere nei confronti di .....in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. perché il fatto non integrava gli estremi del reato contestato, sul rilievo che l'inottemperanza dell'ordine della Motorizzazione Civile di consegnare la patente di guida a quello stesso ufficio, a seguito della disposta sospensione del documento, non costituiva alcuna violazione ne' penale ne' amministrativa, non potendo ritenersi che detto ordine sia emesso per motivi di giustizia e, comunque perché l'obbligo di consegnare la patente non è previsto dalla legge, è sostanzialmente inutile e non risulta inoltre sanzionato espressamente da nessuna norma penale.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Pisa, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge nella interpretazione dell'art. 650 c.p., la sussistenza del reato contestato all'imputato, osservando che l'ordine in questione deve considerarsi emesso per motivi di giustizia, essendo diretto ad impedire la commissione di gravi reati che potrebbero essere facilmente commessi da chi continui a guidare un veicolo in maniera apparentemente regolare pur essendo sfornito dei requisiti prescritti dal codice della strada. Il P.M. ricorrente fa leva in proposito sulla norma dell'art. 212 dello stesso codice, la quale, con riferimento alla mancata ottemperanza dell'obbligo di cessare o di sospendere una determinata attività prevista come sanzione amministrativa accessoria, prevede l'applicazione delle pene previste dall'art. 650 del codice penale. II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che nel nuovo codice della strada la sospensione della patente, disciplinata negli artt. 129, 218, 222 e 224, è prevista da un lato come conseguenza della violazione di un comportamento e dall'altro come fatto cautelare-intedittivo connesso alla validità della patente e alle sue vicende..
Nella prima ipotesi di violazione delle norme di comportamento, la sospensione della patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria a un illecito amministrativo e/o all'accertamento di un reato ed ha uno scopo essenzialmente afflittivo. La relativa procedura di applicazione è dettata dall'art. 218, che contiene una serie di disposizioni minute in ordine alle modalità di attuazione della sanzione, iniziando dal ritiro della patente, dalla menzione dell'avvenuto ritiro nel verbale di contestazione della violazione e dal permesso provvisorio di guida rilasciato dall'agente accertatore limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato. La disciplina della materia prevede poi l'invio della patente alla prefettura che l'ha rilasciata, l'ordinanza di sospensione contenente l'indicazione della durata della stessa, la notificazione dell'ordinanza all'interessato e la sua comunicazione al competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. L'art. 218 conclude punendo come fatto contravvenzionale la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente, con la specifica previsione ulteriore della sanzione amministrativa della revoca della stessa (comma 5).
La seconda ipotesi di sospensione attiene alla validità della patente e alle sue vicende, comprende cioè - come precisa l'art. 129 comma 2 - tutti i casi in cui in sede di accertamento sanitario per la conferma o la revisione della patente risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici indispensabili alla guida. Il relativo provvedimento è regolato dall'art. 129, con riferimento alla competenza, che spetta ai competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C. (comma 3, modificato dal Regolamento del 1994); alla durata che è a tempo indeterminato, protraendosi fino a che l'interessato non si sia sottoposto a nuovi accertamenti presso la Commissione medica locale e questa accerti che lo stesso ha recuperato le proprie condizioni fisiche e psichiche necessarie per la guida; e alla ricorribilità del provvedimento in via gerarchica al Ministro dei trasporti nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza. Se il ricorso è accolto - avverte il comma 4 - "la patente è restituita all'interessato": il che presuppone, evidentemente, che la patente gli sia stata ritirata. In questa seconda ipotesi di sospensione, che consegue all'esito di una procedura esclusivamente amministrativa, è presente il fine interdittivo che garantisce l'interesse della pubblica amministrazione alla sicurezza della circolazione rispetto ai pericoli che possono derivare dalla guida di persone, sia pure temporaneamente, non idonee per difetto dei requisiti psicofisici necessari.
Proprio in vista di questo fine interdittivo, le conseguenze che possono derivare dall'inadempimento dell'obbligo di consegnare la patente all'ufficio che ne ha disposto la sospensione, anziché far ritenere attenuato o del tutto assente un profilo sanzionatorio per la mancata previsione della iscrizione della ordinanza di sospensione sulla patente come è previsto invece nell'ipotesi corrispondente di applicazione della sanzione amministrativa accessoria (art. 218 comma 2), inducono a configurare un potere-dovere dell'amministrazione diretto alla protezione e alla realizzazione del proprio interesse, essendo di tutta evidenza che il mantenimento del possesso della patente può trarre in inganno i terzi che, ignorando l'esistenza del provvedimento di sospensione, sono portati a ritenere che il soggetto sia in grado di condurre con sicurezza veicoli a motore (art. 119). In quest'ottica, la norma dell'art. 650 c.p., punendo l'inosservanza di un provvedimento col quale l'autorità pubblica (nella specie, la Direzione Generale della M.C.T.C.) impone al titolare delle patente una particolare condotta commissiva a tutela della sicurezza della circolazione e dell'ordine pubblico, rende esplicita la ragione della legittimità di un ordine emanato più per ragioni di "sicurezza pubblica" che di "giustizia", rilevando che esso si riferisce all'assolvimento del compito istituzionale di prevenzione di illeciti amministrativi o di reati e, più in generale, di prevenzione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (arg. ex art. 218 comma 2).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al pretore di P___ per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.
a n n u l l a
la sentenza impugnata e rinvia al pretore di P___ per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998.


 
 
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