Molestia o disturbo alle persone
Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).
S E N T E N Z A sul ricorso da: 1)...........; avverso sentenza del 17/05/1999 CORTE APPELLO DI B____; visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo Giuseppe; udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. G. Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; Con sentenza in data 17/5/99 la Corte di Appello di B____ in parziale riforma della sentenza del Pretore di ____ del 28/10/97 determinava in lire 300.000 di ammenda la pena inflitta a .....per il reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. ascrittogli "perché non impedendo gli strepiti e l'abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ed in particolare di ......e dei suoi familiari. In ____ fino al 18/7/1995". La Corte di Appello, su richiesta dell'appellante, eliminava, altresì, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e confermava nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che era stato liquidato in complessive L. 3.046.650. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il ......, tramite il difensore, deducendo: a) la sostanziale elusione del disposto di cui all'art. 84 Legge 869/81 che prevede che l'imputato sia informato della possibilità di procedere ad oblazione fin dal momento della comunicazione giudiziaria, essendo assolutamente insufficiente allo scopo, secondo il ricorrente, il laconico e generico inciso contenuto nel decreto di citazione a giudizio con il quale si avvertiva che "qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato potrà presentare domanda di oblazione"; b) la mancata assunzione di una prova decisiva da parte della Corte di merito che non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per verificare da una parte che il cane dell'imputato abbaiava per rispondere all'abbaiare di altro cane appartenente alla parte offesa e dall'altra che il cane del ...., nonostante accertamenti e controlli esperiti nell'arco di 50 giorni non aveva creato disturbo alla quiete pubblica, come risultava da una relazione dei vigili urbani di ____ del 13/9/96; c) la violazione dell'art. 659, comma 1, c.p. che richiede per la sua configurabilità che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti abbiano attitudini ha propagarsi disturbando così più persone ed incidendo sulla pubblica tranquillità. Motivi della decisione L'ultimo motivo di ricorso, di carattere assorbente, appare meritevole di accoglimento. Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p. è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità eppur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone ( v. Cass. sez. I 6/3/97 n.3000). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha arrecato disturbo soltanto ai vicini di casa, ne' altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazioni, secondo le testimonianze assunte, distanti da altri edifici. Il comportamento omissivo dell'imputato integra tutt'al più un mero illecito civile e non pure una violazione penalmente sanzionabile e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il carattere assorbente del motivo di ricorso testè accolto, esime dall'esame delle rimanenti doglianze. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000. |