Omessa custodia e mal governo di animali
Art. 672 c.p. - Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 . Alla stessa sanzione soggiace: 1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumità delle persone.
Massima della Cassazione QUANDO VIENE DEDOTTO IN CITAZIONE UN REATO PIU' GRAVE, NON SONO ESCLUSE, MA SONO VIRTUALMENTE COMPRESE NELL'IMPUTAZIONE ALTRESI' LE IPOTESI DI REATI MENO GRAVI RICOLLEGABILI A QUELLA DEL REATO MAGGIORE. IN TALI SITUAZIONI, NON PUO' PARLARSI DI MUTAMENTO DEL FATTO E IL GIUDICE E' LIBERO DI DARE A QUESTO LA DEFINIZIONE GIURIDICA CHE RITIENE PIU' APPROPRIATA. NEL CASO DI CONTESTAZIONE DEL REATO DI INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO (ART 636 COD PEN), SE VIENE ESCLUSA LA VOLONTARIETA' DELL'INTRODUZIONE O DELL'ABBANDONO, PUO' PRONUNCIARSI CONDANNA PER INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI DOVUTA A COLPA, CHE RENDE CONFIGURABILE L'IPOTESI CONTRAVVENZIONALE DELL'OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI.
************
SENTENZA sul ricorso proposto da _____, n. in R___ il 01.11.19__; avverso la sentenza della Corte di Appello di R___ in data 30 aprile 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano; Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. ___, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva 1. Con sentenza del 30 aprile 1998 la Corte di Appello di R__ confermava la decisione del Pretore di V___ dell'8 ottobre 1996, con la quale____erto, riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di lire cinquecentomila di multa per il reato di cui agli artt. 81, 590 c.p. (con concessione dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), nonché al risarcimento del danno in favore delle due costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede. Per come si legge in tale sentenza ____ e ____ erano stati aggrediti dal cane, di razza pastore tedesco, di proprietà del ____, mentre transitavano a bordo di un ciclomotore, sulla pubblica via; a seguito di tanto, il ciclomotore, sbandando, aveva urtato contro un'auto nei pressi parcheggiata ed i due ____ avevano riportato lesioni rispettivamente guarite in sette e cinque giorni, "con successive proroghe di malattia". I giudici del merito rilevavano che l'obbligo di custodia dell'animale incombeva sul proprietario (tale il ____ inizialmente dichiaratosi) o del comproprietario (tale ultima tesi avendo poi l'imputato sostenuto); ed a fronte della deduzione difensiva che lo stesso, quel giorno, non si trovava in ____ (luogo in cui il fatto era avvenuto), rilevavano che il comportamento colposo in violazione dell'art. 672 c.p. era costituito (e faceva capo all'imputato) "dall'avere lasciato il cane incustodito ovvero alla custodia di persone inidonee a custodirlo ovvero all'interno di un'area privata non chiusa o chiusa in modo tale da consentire all'animale di uscire nella pubblica strada a cagionare danni a terzi". 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunziando il vizio di violazione di legge: richiamato che il motivo di gravame nel giudizio di appello, in punto di responsabilità, concerneva la sua assenza dai luoghi, deduce, in particolare, che l'obbligo di cui all'art. 672 c.p. incombe sul custode e non sul proprietario e che non poteva ritenersi inidoneo il custode cui era stato affidato l'animale, "un familiare..., addirittura un componente del medesimo nucleo familiare". 3. Il ricorso è infondato. Infatti, è vero che in tema di custodia di animali l'obbligo incombe in presenza di una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale ed una data persona (cfr. Cass., Sez. IV, 18.1.1999, n. 599) e nella stessa Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale si esplicitava, quanto all'art. 672 c.p., che ..."è stabilita la responsabilità di qualunque possessore di animali pericolosi, non essendovi motivo per limitarla al proprietario di essi o a colui che li abbia in custodia". Epperò, posto che tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p. è innanzitutto sicuramente, ancorché non in via esclusiva, il proprietario dell'animale pericoloso, non può non riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo di adottare le "debite cautele" di cui all'art. 672 c.p., quanto alla sua custodia; da tale specifico obbligo egli, poi, si esime, ove sia cessato, anche temporalmente, il rapporto di detenzione con l'animale, trasferendosi quell'obbligo in capo al nuovo, e provvisorio, detentore, idoneo a provvedere al riguardo, secondo modalità non previamente, concordate (che, se concordate ed inidonee, potrebbero indurre solo profili di concorsuale responsabilità) e che si appartengano solo alla sfera decisionale del nuovo detentore. Nella specie, non basta, innanzitutto, addurre che in quei giorni il ricorrente si trovava altrove, senza poi specificare (nè tantomeno comprovare) in che termini e secondo quali modalità abbia provveduto per il provvisorio affidamento ad altri, in sua assenza, dell'animale, ed in particolare a chi tale animale abbia affidato, sì da poterne dedurre anche la idoneità dello stesso alla bisogna: la provvisoria assenza del proprietario, difatti, non implica, di per sè, ne' che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri (potrebbe aver affidato solo il governo dell'animale), ne' che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fossero idonei e capaci. Del tutto generica al riguardo è l'allegazione del ricorrente, secondo cui il custode era un "familiare... componente del medesimo nucleo familiare", senza ulteriore congrua specificazione in proposito (in mera ipotesi, potrebbe essersi trattato anche di un minore, inidoneo all'incarico). Per altro verso, poi, la sentenza impugnata pure ha dato atto che l'animale ebbe a scavalcare il muro di cinta, evidentemente inidoneo a contenere lo stesso in situazione tale da impedire che, scavalcando quel muro e così guadagnando la pubblica via, arrecasse danno ad altri, come poi è avvenuto. E se queste erano le pregressamente predisposte normali e usuali modalità di detenzione dell'animale (assunto diverso non si deduce dal ricorrente), libero in quel sito, concordemente confermate ed assunte con l'addotto nuovo detentore, anche il mancato approntamento di ostacoli recintivi da parte dell'imputato, per tutte le occasioni e circostanze in cui l'animale ivi permanesse libero, sia che egli fosse in casa sia che ne fosse assente, milita nel senso di ritenere la sua responsabilità al riguardo. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte - IV Sezione Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1999. |