Procurato allarme presso l`Autorità
Art. 658 c.p. - Procurato allarme presso l`Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione.
Massima della Cassazione La violazione di cui al primo comma dell'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - è un reato di pericolo, ad integrare il quale è necessario e sufficiente che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone. Non è invece richiesto - contrariamente a quanto avviene per il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. - un attentato alla pubblica quiete od alla tranquillità della collettività.
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Sez. 1, Sentenza n. 11514 del 26/05/1987 Ud. (dep. 12/11/1987 ) Rv. 176990
602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 005 CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
176990 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - IDONEITÀ DELL'ANNUNZIO DI DISASTRI, INFORTUNI O PERICOLI INESISTENTI A PROVOCARE ALLARME - SUFFICIENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI ANNUNZIO DI SEQUESTRO DI PERSONA.*
AI FINI DELLA RAVVISABILITÀ DELLA SUSSISTENZA DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 658 COD. PEN. È SUFFICIENTE CHE L'ANNUNZIO DI DISASTRI, INFORTUNI O PERICOLI INESISTENTI SIA IDONEO A SUSCITARE ALLARME PRESSO L'AUTORITÀ, GLI ENTI O LE PERSONE CHE ESERCITANO UN PUBBLICO SERVIZIO. TALE DEVE CONSIDERARSI L'ANNUNZIO DI UN INESISTENTE SEQUESTRO DI PERSONA CHE, PER LE MODALITÀ DEL SUO CONTENUTO, PROVOCHI L'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA CON DISPIEGAMENTO DI MEZZI. |