Radunata sediziosa
Art. 655 c.p. - Radunata sediziosa
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l`arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell`arresto non inferiore a sei mesi. Non è punibile chi, prima dell`ingiunzione dell`Autorità, o per obbedire ad essa si ritira dalla radunata.
Massima della Cassazione AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL REATO DI CUI ALL'ART 655 COD PEN(RADUNATA SEDIZIOSA) NON VA PRESO IN CONSIDERAZIONE IL NUMERO DELLE PERSONE PARTICOLARMENTE ATTIVE E COME TALI PROTAGONISTE DELLA RADUNATA, BENSI QUELLO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE, COMPRESI QUELLI NON IDENTIFICATI DALLA POLIZIA. INDIPENDENTEMENTE, INFATTI, DA UN PREVENTIVO CONCERTO, ANCHE UN CASUALE ASSEMBRAMENTO ASSURGE A RADUNATA QUANDO LE PERSONE RIUNITE AGISCONO UNANIMEMENTE E SI DIMOSTRINO ANIMATE DA CONCORDANTI INTENZIONI.
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Sez. 1, Sentenza n. 12229 del 25/10/1994 Ud. (dep. 03/12/1994 ) Rv. 199681
(Annulla senza rinvio, App. Milano, 11 marzo 1994).
602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - 005 CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Reato di adunata sediziosa - Nozione di "atteggiamento sedizioso" in base alla sentenza della Corte cost. n. 15/73 - Configurabilità in concreto - Condizioni.
Posto che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/73, per "atteggiamento sedizioso", penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 cod. pen., deve intendersi quello "che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico", deve riguardarsi come legittima la ritenuta sussistenza delle suddette caratteristiche anche in comportamenti che costituiscano, di per sè, reati specifici (nella specie trattavasi di danneggiamento), ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale, quando gli stessi si inquadrino in un contesto che, nell'insindacabile (se rettamente motivata) valutazione del giudice di merito, valga a farli apparire non come fine a sè stessi, ma come manifestazione, appunto, di ribellione e di ostilità a chi, in quel momento, rappresenta l'autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell'ordine pubblico. (V. sent. Corte Cost. n. 15 del 27 febbraio 1973). |